TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-11-13, n. 201905354

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-11-13, n. 201905354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905354
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2019

N. 05354/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06074/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2015, proposto da:
AMO ITALY s.a.s. di Spartano Antonino &
C., con sede in Sorrento alla Luigi De Maio n. 26, in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore sig. A S, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e G F, con domicilio eletto presso l’avvocato C Pascariello Napoli alla Via Luca Giordano n. 120 e domicilio digitale: avv.giovannifiorentino@pec.giuffre.it;

contro

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., con sede in Roma alla Via Calabria n. 46, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Domenico Arcuri, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Collà Ruvolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G/1 e domicilio digitale: massimocollaruvolo@avvocatinapoli.legalmai.it;

per l'annullamento

della nota prot. 14736/ININN-DEL dell'1/9/2015 del Responsabile Incentivi ed Innovazione, con la quale è stata comunicata la non ammissibilità della domanda della ricorrente alle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000;
della richiamata delibera di pari data;
di ogni altro provvedimento anche non noto, antecedente o successivo, positivo o negativo, a rilevanza interna o esterna, richiamato o meno, comunque lesivo;
nonché per il riconoscimento dell’illegittima mancata tempestiva attivazione dell’istruttoria di merito dell’istanza dichiarata inammissibile e dei provvedimenti conseguenti e per la loro sollecitazione, oltre che del diritto della ricorrente al conseguimento del risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 il dott. G E e udito per le parti l'avvocato Collà Ruvolo;


Richiamata la precedente ordinanza collegiale n. 3953 del 17/7/2019 con la quale:

<<Premesso che il ricorso è stato depositato il 7/12/2015;

Considerato che la causa è stata fissata per la discussione in base ad un criterio meramente cronologico ai fini dello smaltimento dei ricorsi ultratriennali;

Rilevato che, a parte la presentazione della domanda di fissazione d’udienza e di documentazione per l’udienza cautelare del 18/12/2015, non risultano altre produzioni da parte della ricorrente, il quale neppure è risultato presente in sede di discussione orale;

Considerato che la pronuncia sul merito della controversia presuppone non solo la originaria sussistenza, ma anche la permanenza attuale dell'interesse alla decisione;

Ravvisata l'opportunità di verificare se parte ricorrente abbia ancora un effettivo e concreto interesse alla decisione di merito, per cui a tal fine, nei termini previsti dall'art. 73, primo comma, c.p.a., le parti hanno l’onere di presentare eventuali documenti e memorie sull’argomento (con le modalità prescritte dalle regole di attuazione del processo amministrativo telematico), ferma restando la rilevanza anche della discussione della causa alla prossima udienza di trattazione;

Ritenuto che, in relazione a quanto precede e in difetto di chiarimenti sul permanere dell’interesse alla decisione di merito, è sin d’ora ravvisabile un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, di conseguenza, di dover dare contestualmente avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3 ultimo periodo c.p.a., che il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile, ove non sia manifestato l’interesse alla decisione>>;

Accertato che l’ordinanza predetta è stata comunicata in data 17/7/2019 alla parte ricorrente, al domicilio digitale del difensore indicato in ricorso;

Constatato che la stessa non ha ottemperato alla richiamata ordinanza, nulla producendo nel termine assegnato, e che il difensore è risultato assente anche all’udienza pubblica di rinvio del 12/11/2019;

Ritenuto che:

- l’interesse a ricorrere costituisce una condizione generale che condiziona l’esercizio dell’azione processuale non solo nel momento genetico del giudizio, dovendo permanere anche nelle fasi successive fino alla decisione, per cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;

- in base all’art. 64, co. 4, c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova, in generale, dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ed, in particolare, dalla mancata esecuzione delle ordinanze istruttorie (cfr. art. 116 c.p.c.);

- peraltro, anche l’art. 84, co. 4, c.p.a., espressamente prevede che “… il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;

- pertanto, fermo restando il diritto della parte ricorrente ad adottare le strategie processuali che ritiene più opportune, con l’osservanza tuttavia dei fondamentali doveri di lealtà e collaborazione, nonché di correttezza e buona fede (ex art. 88 c.p.c.), ai fini anche della realizzazione del giusto processo (art. 2 c.p.a.), va nondimeno considerato che l’inerzia mantenuta dalla parte ricorrente di fronte alla sollecitazione derivante dall’ordinanza sopra menzionata integra un comportamento concludente che dimostra inequivocabilmente un disinteresse, che è ostativo alla pronuncia nel merito;

Ritenuto, peraltro, che il ricorso si palesa infondato nel merito, alla stregua di quanto già considerato con l’ordinanza cautelare del 18/12/2015 n. 2261 sulla sostanziale continuità con una società ancora attiva, per cui il progetto non era ammissibile alle agevolazioni, non riguardando una società di persone di nuova costituzione, come richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 185 del 2000;

Considerato che, avuto riguardo all’esito processuale, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, ferma restando la condanna alle spese della fase cautelare disposta con la citata ordinanza e restando altresì il contributo unificato a carico della parte ricorrente, virtualmente soccombente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi