TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-03-29, n. 202401144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-03-29, n. 202401144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401144
Data del deposito : 29 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2024

N. 01144/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01906/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandante dell’ATI con -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, M M, G L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G L I in Palermo, via Mariano Stabile n. 151;

contro

Regione Sicilia, Assessorato regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 184;

per l'annullamento

“- della nota dell'Assessore e del Capo di Gabinetto dell'Assessorato del -OMISSIS- -OMISSIS- avente ad oggetto «-OMISSIS-», con la quale è stato disposto che «venga ripristinato per l'ingresso il prezzo del biglietto distinto da quello per la visita alla mostra»;

“- della nota della Soprintendenza del -OMISSIS- -OMISSIS- con la quale è stato comunicato che «il biglietto di ingresso alla mostra … non è obbligatorio ma rimane facoltativo a richiesta degli utenti»”;

“- della nota della Soprintendenza del -OMISSIS- -OMISSIS- con la quale è stato precisato che il «il biglietto in aumento per l'ingresso alla mostra fosse facoltativo, a richiesta dell'utente»;

“- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’assessorato regionale per i beni culturali e ambientali ha disposto che venisse ripristinato per l’-OMISSIS- il biglietto di ingresso distinto da quello della visita a una mostra.

Ha dedotto di essere mandataria di ATI aggiudicataria della gara per l’affidamento della gestione integrata dei servizi ex art. 117 d.lgs. n. 42/2004 nei siti culturali e regionali nel territorio provinciale di Palermo. Tra gli obblighi della società vi era la proposizione di mostre destinate ad autofinanziarsi. La società condivideva con il competente assessorato il progetto relativo alla mostra “-OMISSIS-”, da svolgersi presso il -OMISSIS- e prevedeva l’ammissione mediante un biglietto integrato con quello dell’accesso al complesso. La Soprintendenza interveniva per evidenziare la natura facoltativa a non obbligatoria del biglietto integrato.

Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 ,7, 8, 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/90, della l.r. n. 10/91, dell’art. 97 Cost, degli artt. 1175, 1176, 1337, 1375 c.c., eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà;
dopo aver condiviso un progetto che contemplava l’integrazione del biglietto l’amministrazione inopinatamente mutava avviso, venendo così ad incidere sul presupposto rapporto di concessione e gestione e relativo piano economico-finanziario;
ogni revisione di siffatto equilibrio presupporrebbe tuttavia una motivazione ed il rispetto di affidamenti maturati.

Si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto -OMISSIS- l’istanza di misure cautelari monocratiche veniva respinta.

Alla camera di consiglio dell’8.11.2018 l’istanza di misure cautelari collegiali veniva rinunciata.

Con atto depositato in data 20.5.2020 uno dei difensori di parte ricorrente dichiarava la propria rinuncia al mandato.

Con atto in data 9.1.2024 veniva fissata udienza di discussione al 14.3.2024.

Con atto depositato in data 15.1.2024, parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Il Collegio prende atto che la parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione.

Considerato che l’art. 82 c.p.a. recita: “2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione;
altrimenti è dichiarato perento …”.

Ai sensi dell’art. 83 c.p.a. ogni parte sopporta le proprie spese di giudizio.

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