TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-12-15, n. 202201089
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Pubblicato il 15/12/2022
N. 01089/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cb Pneumatici S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati L D V, C S, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova, in persona del Presidente, e Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera - Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
nei confronti
Thermocar S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Nota emessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Prot. 03/03/2022.0006938.U. rubricata “istanza di rinnovo del 10.12.2021 - esigenza ed impegno alla liberazione delle aree per lavori di pubblico interesse del programma Straordinario delle opere”;
- della Nota emessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Prot. 06/04/2022.0011626.U rubricata “Procedimento volto all'istanza di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. in Licenze Archivi 1954/5 e 1954/7”;
- della Nota emessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Prot. 27/04/2022.0014102.U rubricata “CB PNEUMATICI S.R.L.– Concessioni demaniali marittime per licenze arch. n. 1954/5 e 1954/7, ambedue in scadenza al 31/12/2022 – Interferenze con i cantieri della perizia P. 3121”;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, tra cui, in particolare e in quanto occorra:
- del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1053 emesso in data 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “Approvazione a) del progetto P.3121 - Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova e b) degli interventi complementari e accessori alla realizzazione delle opere A) e D) – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 1 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del DL 76/2020 (convertito con L.120/2020)” e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso a detto Decreto;
nonché per la condanna della resistente Autorità all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cb Pneumatici S.r.l. il 03/10/2022:
- del Provvedimento di sgombero emesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, n. Prot. 16/09/2022.0032792.U rubricato “CB PNEUMATICI S.R.L.– subingresso ex art. 46 cod. nav. nelle concessioni demaniali marittime per licenze arch. n. 1954/5 (reg. n. 363 del 30.12.2016) e 1954/7 (reg. n. 364 del 30.12.2016)” comunicato in data 16 settembre 2022 con cui AdSP ha imposto all'esponente di provvedere al rilascio delle aree e manufatti assentiti in concessione (Arch. 1954/5 e Arch. 1954/7) nel termine del 3 ottobre 2022;
- della allegata Nota interna all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, n. Prot. 15/09/2022.0032451.I rubricata “Oggetto: progetto P.3121 - Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova Comunicazione inerente la necessità di anticipato rilascio del compendio demaniale assentito con licenze Arch. n. 1954/5 e 1954/7 per esigenze di pubblico interesse sopravvenute rispetto alla data di liberazione indicata nella precedente nota in data 6.7.2022” allegata alla comunicazione con cui è stato trasmesso l'invito allo sgombero;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, tra cui, in particolare e in quanto occorra:
- il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1053 emesso in data 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “Approvazione a) del progetto P.3121 - Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova e b) degli interventi complementari e accessori alla realizzazione delle opere A) e D) – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del DL 76/2020 (convertito con L.120/2020)” (ns prod. n. A – ricorso principale) e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/0 connesso a detto Decreto;
nonché per la condanna della resistente Autorità all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento e, in ogni caso, al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova e per il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera - Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 il dott. A E B e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, concessionaria di un’area demaniale, ha impugnato la nota con cui l’Autorità di sistema portuale l’ha invitata a liberare le aree e i manufatti di cui alla concessione, e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di sgombero, chiedendo altresì l’emissione di misure cautelari.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnativa.
3. Alla camera di consiglio del 21.10.2022, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata, su concorde richiesta delle parti, essendo stata avviata una trattativa per la soluzione stragiudiziale della vertenza.
4. Alla camera di consiglio del 02.12.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la difesa erariale ha accettato la rinuncia.
5. La rinuncia all’impugnativa comporta l’estinzione del giudizio.
6. Le spese possono essere compensate, come da richiesta della parte ricorrente, cui ha aderito anche la difesa erariale.