TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-12-05, n. 201901027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-12-05, n. 201901027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201901027
Data del deposito : 5 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2019

N. 01027/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01000/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2017, proposto da
Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti E B e P G, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi e domicilio fisico presso lo studio del secondo in Brescia, Via Malta n. 3;

contro

Comune di Manerbio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to M B, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi e domicilio fisico presso il suo studio in Brescia, Via della Stazione n. 37;

nei confronti

Minervium Logistics S.r.l. - in liquidazione, Serenissima Società di Gestione del Risparmio (SGR) S.p.A. quale gestore del Fondo di Investimento Immobiliare di tipo chiuso riservato, non costituitisi in giudizio;

Serenissima Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Giovanni Onofri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi e domicilio fisico presso il loro studio in Brescia, Via Ferramola n. 14;

per l'annullamento

-

DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE

26/6/2017 N. 69, RECANTE L’ESAME, LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E L’

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ADT

2, UMI 2A, E DI TUTTI I RELATIVI ALLEGATI;

- DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI ADOZIONE DEL PIANO (N. 118 DEL 5/12/2016);

- PER QUANTO OCCORRER POSSA, DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO,

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

18/8/2009 N. 48, E DELLE SUCCESSIVE VARIANTI;

- IN PARTICOLARE, DELLLA CD. QUARTA VARIANTE,

APPROVATA IN VIA DEFINITIVA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

22/6/2016 N. 29;

- OVE OCCORRA, DELL’EVENTUALE CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI E DELL’ATTO DI VOLTURA DEL PIANO ATTUATIVO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manerbio e di Serenissima Sgr S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A Riferisce parte ricorrente che, con l’impugnata deliberazione giuntale n. 69/2017, il Comune di Manerbio ha approvato un Piano Attuativo per realizzare un polo logistico in una zona di campagna: il Documento di Piano aveva previsto l’Ambito di Trasformazione (AdT) 2 – di superficie territoriale complessiva di 179.180 mq. – ripartito nelle tre Unità Minime di Intervento (UMI) 2a, 2b e 2c. Il Piano contestato disciplina l’attuazione del primo stralcio funzionale.

B. Rappresenta altresì Legambiente, in punto di fatto, che:

- i lotti della controinteressata (catastalmente identificati al foglio 14 mappali 1, 158, 204, 206, da 210 a 230, 288 ed al foglio 5 mappale 107), localizzati a nord del tessuto consolidato produttivo, sono collegati da strette strade di campagna, incapaci di sostenere il traffico della nuova previsione urbanistica (cfr. doc. 3);

- i medesimi si trovano all’interno di un “contesto particolarmente significativo e delicato” dal punto di vista archeologico, paesaggistico ed ambientale, tutelato anche dagli strumenti sovraordinati;

- i mappali interessati dagli ambiti funzionali 1 e 2 rientrano in uno dei siti archeologici individuati dalla Carta archeologica della Lombardia, per cui l’area è stata sottoposta a vincolo dal PGT del 2009 (cfr. relazione urbanistica – doc. 5, ed estratto VAS 3.6.4);

- il Piano include al suo interno l’edificio rurale denominato Cascina Monasterino (destinato all’eliminazione secondo il progetto originario) che conserva leggibili le tracce dell’ ex Monastero di Santa Maria della Colomba, eretto in piena campagna tra Manerbio e Porzano (per il suo valore – con testimonianze risalenti al 1.140 – la Cascina è tutelata dall’art. 62 del PTCP e la Soprintendenza ha avviato l’ iter per apporvi un vincolo di tutela diretto ed indiretto);

- i lotti, attualmente utilizzati per fini agricoli, seminativi e per culture orticole di pregio (cfr. documentazione fotografica – doc. 3), sono classificati dal PTCP quali “Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema” , e sono soggetti all’art. 48 delle relative NTA (docc. 12, 15);

- l’ambito AdT 2 è attraversato dalla strada storica per Porzano, un percorso rurale “di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo” (cfr. tavola allegata quale doc. 14 e doc. 16, pag. 105), mentre il fianco nord ovest della Cascina ospita un filare di specie pregiate tipiche della campagna bresciana (cfr. relazione Fasser doc. 17), iscritto nella cartografia della Rete Ecologica Comunale tra gli Elementi Ambientali Rilevanti, e protetto dall’art. 39 delle NTA del PTCP (doc. 15);

- a ridosso del tracciato rurale si trova anche il vaso Moloncello, facente parte del Reticolo Idrico Minore di Manerbio e avente le caratteristiche di un fontanile;

- i terreni sono classificati nella “Carta Geologica per le azioni di Piano” come ambiti “3c - area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea alto” e “3d.

2 - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea alto situata sul livello fondamentale della pianura, comprese le depressioni di cava”
, soggetti come tali ad indagine idrogeologica;

- la UMI 2b di PGT è attraversata da elementi della rete ecologica (varchi insediativi a rischio), in corrispondenza dei quali, ai sensi dell’art. 52 delle NTA del PCTP “è necessario preservare l’intorno da ulteriore consumo del suolo e, ove previsto dalle Reti Ecologiche Comunali, intervenire per ripristinare la continuità ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti.” (docc. 15 e 39);

- a sud, a circa due metri dal perimetro del Piano, si trova il muro di Finchimica sSa, un’azienda che produce elementi chimici per l’agricoltura, ed è a rischio di incidente rilevante.

C. In data 24/11/2016 la controinteressata Minervium ha rassegnato il progetto per l’attuazione del primo stralcio del polo logistico, il quale prevedeva:

• la nuova riperimetrazione delle UMI di PGT 2b e 2c che compongono l’Ambito di Trasformazione 2, mediante frazionamento della UMI 2b (poi rinominata UMI 2a) in Ambito Funzionale 1 e 2 (doc. 19);

• la realizzazione sulle due unità di tre edifici destinati ad ospitare i magazzini di logistica, distinti in A (32.123,50 mq. di superfice coperta), B (25.994,98 mq.) e C (5.448,70 mq.);

• la disciplina (a mezzo convenzione) del solo Ambito Funzionale 1, con la realizzazione di uno dei tre capannoni del futuro polo logistico che ospiteranno magazzini dell’altezza massima di 17 metri, con annessi parcheggi e spazi di manovra per gli autotreni e per le auto dei dipendenti e le aree verdi (doc. 9);

• la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (tra cui l’ampliamento della strada per Porzano) e secondaria (parcheggi e verde pubblico, a scomputo oneri);

• la tombinatura di buona parte del Vaso Moloncello per costruire una rotonda;

• la demolizione della Cascina Monasterino .

D. Dopo l’adozione del dicembre 2016, Minervium (in difficoltà finanziaria) ha conferito le aree di cui si discorre nel Fondo di Investimento denominato Leonida, gestito da Serenissima Sgr S.p.a. (che ne ha chiesto la voltura). Con atto del 22/5/2017, la Soprintendenza ha avviato l’ iter per l’apposizione di un vincolo diretto ed indiretto sull’ ex Cascina Monasterino (doc. 22).

E. Rappresenta Legambiente che, alla luce di tale sopravvenienza, l’amministrazione ha introdotto modifiche sostanziali in sede di approvazione definitiva del Piano, tenuto conto che nuova previsione inibisce il previsto abbattimento della Cascina (tavola - doc. 23), con riduzione e nuova distribuzione interna delle aree a parcheggio individuate quali standard urbanistici e monetizzazione della quota non reperita.

F. Premessa la propria legittimazione quale Associazione impegnata nell’attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

1. Inosservanza dell’art. 9 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della L.r. 12/2005, del D. Lgs. 42/2004, eccesso di potere per lesione dei principi della pianificazione urbanistica, irragionevolezza, sviamento, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione, in quanto:

• la Soprintendenza ha dato impulso al procedimento di apposizione del vincolo sul fabbricato rurale ex Cascina Monasterino , per salvaguardare la luce e le visuali prospettiche del bene culturale;

• il presupposto fondamentale per la miglior fruizione è la sua osservazione da angoli prospettici sufficientemente ampi, mentre con l’attuazione del progetto di Piano la Cascina risulterà “schiacciata” e “mascherata” dai 3 ingombranti corpi di fabbrica;

• l’amministrazione avrebbe dovuto rivedere le scelte pianificatorie per un’adeguata salvaguardia del bene, vagliando l’opportunità di una revisione dello strumento urbanistico generale che contempla la trasformazione dei lotti e li classifica a sensibilità paesistica bassa (continuando a prevedere la demolizione completa della Cascina, ritenuta di importanza trascurabile).

2. Violazione della Convenzione di Arhus, della L. 1150/42, della L.r. 12/2005, lesione dei principi di pianificazione e partecipazione, eccesso di potere per sviamento, dato che:

• in sede di approvazione definitiva sono stati modificati i parametri indicati nella convenzione urbanistica;

• sulla cessione dello standard (artt. 3 e 10), si è prevista una monetizzazione del verde pubblico pari a 1.083,83 mq e una sostanziale riduzione della strada a servizio parcheggi che passa da 1.841,05 mq a 863,72 mq;
sono mutati sensibilmente gli importi previsti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per il contributo aggiuntivo (artt. 4, 5 e 6) e per la relativa fideiussione;
è stata prevista, per le opere esterne, l’esecuzione per stralci funzionali e non più unitaria;

• la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale deve essere accompagnata dalla sua ri-pubblicazione, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, e nella specie i ricorrenti non hanno potuto formulare osservazioni alla trasformazione.

3. Violazione e/o falsa applicazione della L. 1150/1942, del D. Lgs. 267/2000, degli artt. 8, 9, 12, 13, 14 e 16 della L.r. 12/2005, della L.r. 31/2014, inosservanza degli artt. 21 e 7 del Documento di Piano del PGT, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e contraddittorietà, manifesta abnormità ed erroneità della scelta amministrativa, in quanto:

• l’amministrazione si è avvalsa dello strumento della variante alla strumento urbanistico vigente, eludendo il divieto di consumo di suolo prima dell’adeguamento previsto dal legislatore regionale (e comunque della definizione nel PGT);

• l’Ambito è stato frazionato dal PGT in UMI 2a, 2b, 2c, accordando la possibilità di singole convenzioni urbanistiche autonome, mentre il Piano attuativo ha rinominato UMI b in UMI a con suddivisione in due 2 stralci (A.1 e A.2), senza alcun coordinamento tra di loro;

• contrariamente a quanto impone l’art. 21 delle NTA, l’amministrazione ha parcellizzato la trasformazione del territorio, senza un disegno di pianificazione unitario delle azioni e delle opere, indispensabile per assicurare la sostenibilità urbanistica, ambientale, infrastrutturale dell’intervento su una consistente porzione di suolo libero in un contesto ambientalmente fragile;

• si impugna l’art. 21 delle NTA nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la norma non imponga detto disegno unitario;

• l’art. 21.1 delle NTA (doc. 2) subordina la trasformazione dell’AdT 2 all’ampliamento della strada di collegamento fino alla rotatoria sulla SP-BS 668 Lenese (punto 1. lett. b), quale opera infrastrutturale necessaria (ancorché non sufficiente) per far fronte al futuro carico viabilistico;

• il Piano dei Servizi/Mobilità Progetto – al fine di garantire la corretta e sicura trasformazione dell’ambito della strada per Porzano anche in previsione della attuazione dell’Ambito AdT 16 – posiziona la rotatoria di innesto a nord, in prossimità del collegamento con la SP 668 Lenese (docc. 25 e 26);

• nel piano attuativo gravato, la rotatoria (prevista quale opera di urbanizzazione primaria a scomputo) viene, senza congrua motivazione, collocata più a sud, a servizio delle due UMI dell’intervento (doc. 19);

• la ricollocazione configura una variante al progetto di mobilità elaborato dal pianificatore con il Piano dei Servizi, non rientrante nella tolleranza indicata all’art. 7 delle NTA (secondo cui le indicazioni di viabilità contenute nei documenti di Piano possono essere “precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce d’arretramento e di rispetto stradale” ;

• le censurate modifiche avrebbero imposto l’adozione di apposita variante, sulla cui approvazione si sarebbe dovuto esprimere il Consiglio Comunale.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 42/2004, dell’art. 16 della L. 1150/42, del

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