TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-06-06, n. 201706621
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2017
N. 06621/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07088/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7088 del 2014, proposto da:
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati R L ed A M, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Ughi e Nunziante in Roma, via XX Settembre n. 1;
contro
il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Comune di San Cataldo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto ministeriale del 26 febbraio 2014, con cui veniva disposta la reintegrazione delle somme trattenute a titolo di sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2011 soltanto per alcuni Comuni della Regione siciliana, tra i quali non era incluso il Comune ricorrente;
- del decreto ministeriale del 26 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale veniva irrogata la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell’anno 2011, ai sensi del citato articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011;
- della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2260 del 13 gennaio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - Con decreto ministeriale in data 26 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2012, il Ministero dell’Interno ha irrogato la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011.
In particolare, al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, compreso tra gli Enti di cui all’allegato A del predetto decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 3 del decreto stesso, è stata irrogata la sanzione di euro 860.688,00, da recuperarsi integralmente sui fondi erogati dal richiamato Ministero.
I.1 - Detto Comune ha proposto il ricorso n. 3008/2012 dinanzi al T.a.r. per la Sicilia - sezione staccata di Catania, proponendo anche istanza di sospensiva.
I.2 - L’adito T.a.r, rilevato che l’art. 13 del decreto legislativo n. 149 del 2011, di cui si contestava l’applicazione, risultava essere oggetto di impugnazione, da parte di alcune Regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, davanti alla Corte Costituzionale, che avrebbe provveduto ad esaminare la questione all’udienza del 26 marzo 2013, con ordinanza n. 1180/12 del 20 dicembre 2012, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo il provvedimento impugnato fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione che la Corte Costituzionale avrebbe assunto sul menzionato gravame.
I.3 - Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, pronunciandosi sul ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla suddetta ordinanza cautelare del T.a.r. della Sicilia n. 1180/12, con ordinanza n. 11/13 del 7 maggio 2013, ha accolto il ricorso ed ha dichiarato competente il T.a.r. del Lazio.
I.4 - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pronunciandosi sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze proposto per la riforma della suddetta ordinanza cautelare del T.a.r.