TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-02-05, n. 202400050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-02-05, n. 202400050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400050
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00050/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00423/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2021, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;



contro

Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



per l'annullamento

dell’intimazione di pagamento n. 11520219000200703000, notificata in data 7 ottobre 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 30020180000011744000, asseritamente notificatagli il 10 dicembre 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) relativo alle campagne lattiere 1998 e 2002, per un importo complessivo di € 31.570,55;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente domanda l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 11520219000200703000, notificata via PEC il 12 ottobre 2021.

1.1. L’intimazione è relativa all’importo di € 31.570,55, di cui alla cartella n. 30020180000011744000 (asseritamente notificata in data 10 dicembre 2018), preteso a titolo di prelievo supplementare per il superamento delle c.d. “quote-latte” assegnate all’azienda agricola del ricorrente nelle annualità 1998/99 e 2002/03.

1.2. Il ricorso si sviluppa nei seguenti motivi:

I. “illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione – mancata allegazione della cartella di pagamento - mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento – violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio” ;

II. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati” ;

III. “Intervenuta prescrizione del credito di Agea – intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella” ;

IV. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale – illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere” ;

V. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da Agea – errata quantificazione del presunto debito – difetto carenza di motivazione” .

2. Il giudizio, definito una prima volta da questo Tribunale con la sentenza n. 34 del 18 gennaio 2022, è stato riassunto dal ricorrente dopo l’annullamento con rinvio ex art. 105 del c.p.a. deciso dal Consiglio di Stato (con sentenza della sez. III, 28 marzo 2023, n. 3126).

3. Dopo la riassunzione del giudizio si sono costituite AGEA e ADER, argomentando per il rigetto del ricorso e producendo i documenti già dimessi in grado di appello.

4. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Non trova applicazione, nella presente vicenda, l’art. 10- bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103), né, quindi, la relativa circolare applicativa.

5.1. In base alla citata normativa, infatti, a poter beneficiare della rideterminazione del prelievo supplementare - in conformità

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