TAR Genova, sez. II, ordinanza cautelare 2009-02-19, n. 200900056
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N. 00056/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00105/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 105 del 2009, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Genova, via XX Settembre, 29/16;
contro
Questura di Savona, Prefettura di Savona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento cat. A12/2008/Imm. N. 103 emesso dal Questore di Savona in data 1 dicembre 2008, notificato in data 19 gennaio con il quale è stato disposto il respingimento dell'istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiornoi e si invitava il cittadino straniero a lasciare l'italia entro 15 giorni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Savona;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Savona;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni juris a fronte del mancata prova del concreto rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 5 comma 2 bis d.lgs. 286\98 come interpretato dalla giurisprudenza (cfr. Tar Liguria sent n. 1\2009), nonché dal necessario periculum in mora alla luce della natura dell’atto impugnato;