TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202301644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202301644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301644
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 01644/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01470/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana (Dipartimento della funzione pubblica e del personale – Servizio 4 – Reclutamento, trasferimenti e mobilità), in persona dell’Assessore pro tempore ;
- Formez Pa - Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- dell'elenco dei “ candidati idonei dopo la prova scritta ” del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 5039 del 23 dicembre 2021, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia (di cui n. 344 unità nel profilo di Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML), nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente;

- della valutazione complessiva di punti -OMISSIS-attribuita alla ricorrente all'esito della prova scritta selettiva del concorso sopra citato, con consequenziale esclusione della stessa dal relativo elenco degli idonei;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per il riconoscimento:

del diritto della ricorrente all'ammissione nel citato elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta del predetto concorso, con attribuzione alla stessa di complessivi punti 22,1 e superamento della prova medesima;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022 dell’Assessorato intimato, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in questione e di dichiarazione dei relativi vincitori, nella parte in cui ha escluso la ricorrente;

- dell’avviso inerente alla scelta della sede di servizio da parte dei vincitori del concorso pubblico in questione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per il riconoscimento:

del diritto della ricorrente alla valutazione finale dei titoli di studio, della prova scritta, dell’esperienza professionale e titoli di servizio, con conseguenziale diritto della stessa all’utile collocazione nella graduatoria finale del concorso pubblico quale vincitrice;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente è insorta avverso l'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta del concorso in epigrafe (CPI-SML), nella quale ha riportato un punteggio di -OMISSIS-a fronte di un minimo di 21.

La ricorrente ha, in particolare, contestato la formulazione dei quesiti nn. 6 e 53 del questionario sottopostole.

Quanto al quesito n. 6, vertente sui soggetti che effettuano le visite di controllo sullo stato di infermità dei lavoratori, ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, d.lgs. n. 75/2017 e l'eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo la correttezza della risposta data allo stesso (gli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti) e contestando il fatto che la risposta ritenuta corretta dalla Commissione (i medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni) non avrebbe tenuto in debita considerazione il disposto dell'art. 18, d.lgs. n. 75/2017, che prevede che sia " in via esclusiva " l'INPS a svolgere gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Quanto al quesito n. 53, vertente sull'età minima per l'ammissione al lavoro, ha contestato la violazione di legge (art. 3, L. n. 977/1967, come modificato dall'art. 1, co. 622, L. n. 296/2006) e l'eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo la correttezza della risposta data al quesito (ai 16 anni compiuti) e contestando il fatto che la risposta ritenuta corretta dalla Commissione (ai 15 anni compiuti) non avrebbe tenuto conto del fatto che, con l'art. 1, co. 622, L. n. 296/2006, l'età minima di accesso al lavoro è stata innalzata dagli originari 15 ai 16 anni compiuti.

2. Si è costituita l'Amministrazione regionale.

3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha contestato la graduatoria di merito, lamentandone l'illegittimità derivata.

4. L'Amministrazione regionale, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Con ordinanza n. 702 del 7 dicembre 2022 è stata fissata l'udienza di trattazione del merito del ricorso, onerando altresì la ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso per pubblici proclami. La ricorrente ha dato atto dell'adempimento del superiore incombente istruttorio.

6. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie pretese, contestando quanto affermato dalla difesa erariale e sostenendo che, in ogni caso, le domande avrebbero dovuto riguardare il diritto vigente al momento di espletamento della prova scritta.

7. All'udienza pubblica del 19 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sul mancato superamento, da parte della ricorrente, della prova scritta del concorso in epigrafe. Ella, che ha ottenuto un punteggio di -OMISSIS-a fronte del minimo previsto di 21,00 punti, ha in particolare sostenuto la correttezza delle risposte date ai visti quesiti nn. 6 e 53.

2. Il ricorso è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.

2.1. Com’è noto, il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un quesito a risposta multipla reso in ambito concorsuale, ferma l’insindacabilità del giudizio tecnico, si estende all’apprezzamento della congruenza e coerenza del medesimo secondo oggettivi criteri scientifici e tecnici, guardando al tenore complessivo del quesito (TAR Campania, sez. V, 12 maggio 2021, n. 3145);
quesito che, ovviamente, deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta (Cons. St., sez. III, 21 marzo 2022, n. 1999;
Cons. St., sez. II, 5 ottobre 202, n. 5820);
con conseguente illegittimità dell’operato dell’Amministrazione ove contempli, per lo stesso quesito, due risposte egualmente esatte, soprattutto ove lo stesso abbia un tenore aspecifico (Cons. St. sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158).

2.1.1. In altre parole, in caso di prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione, congiuntamente ai requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità dei quesiti e delle possibili risposte somministrati.

2.2. Ciò premesso, la doglianza sull’erroneità della risposta ritenuta corretta dalla Commissione con riguardo al quesito n. 6 è fondata.

2.2.1. In primo luogo va rilevato che l’Amministrazione ha posto il quesito in relazione ad una specifica disposizione di legge (art. 5 l. n. 300 del 1970) la quale, al secondo comma prevede che « Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda ».

2.2.2. È vero che l’art. 2, D.L. n. 663 del 1979, convertito con l. n. 33 del 1980 (genericamente citata nel quesito) ha stabilito che « Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni »;
ma è altrettanto vero che detta disposizione ha dato luogo a problematiche interpretative di non poco momento.

2.2.3. Ora, la questione della competenza delle visite relative agli infortuni ha financo costituito oggetto di diverse pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. n. 15773 del 2002 e n. 25650 del 2017), circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre gli estensori delle prove da somministrare ad una maggiore chiarezza e nitidezza nella formulazione del quesito, avuto peraltro presente che anche pronunce giurisdizionali sono giunte alla conclusione della competenza dell’Inail per le visite sugli infortuni (cfr., quella, ad esempio, citata nella sentenza Cass. civ. n. 25650 del 2017).

2.2.4. È del tutto evidente che se è vero che anche provvedimenti giurisdizionali abbiano concluso per tale competenza (sebbene, poi, ritenuta infondata), non possa ritenersi esigibile in capo al concorrente al quale sono somministrati i test una conoscenza della disciplina comprensiva delle non poche implicazioni interpretative;
il tutto a fronte di un testo legislativo – quello principalmente richiamato nel quesito – che deponeva, prima facie , certamente per la risposta offerta dalla ricorrente.

2.2.5. A diverse conclusioni si sarebbe, in ipotesi, potuti giungere ove l’Amministrazione si fosse limitata a citare la l. n. 33 del 1980 (o il correlato decreto legge oggetto di conversione);
ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

2.3. Parimenti fondata è la doglianza sull’erroneità della risposta ritenuta corretta dalla Commissione con riguardo al quesito n. 53.

2.3.1. Al riguardo, si premette che la disposizione richiamata da quesito fa espresso riferimento alla conclusione del periodo di istruzione obbligatoria.

2.3.2. Ciò posto, va considerata corretta la risposta data dalla ricorrente (che, come detto, ha indicato nei 16 anni compiuti l’età minima per l’ammissione al lavoro): com’è noto, l’art. 1, co. 622, L. n. 296 del 2006 (richiamato in calce all’art. 3 della l. n. 977 del 1967 in qualsivoglia banca dati di legislazione che gli estensori dei quiz da somministrare avrebbero potuto ben consultare), dispone espressamente che “ l’età per l’accesso al lavoro è […] conseguentemente elevata da quindici a sedici anni ”.

2.3.3. È, pertanto, evidente che non avrebbe mai potuto considerarsi corretta la risposta “ ai 15 anni compiuti ”, come erroneamente fatto dalla Commissione di concorso.

3. Poiché le suesposte doglianze sono fondate e, in punto di interesse, l’accoglimento delle suesposte censure consente alla ricorrente il conseguimento di un punteggio idoneo all’utile inserimento in graduatoria, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati.

3.1. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite avuto riguardo al complessivo assetto della vicenda;
le stesse vanno dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

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