TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-09-28, n. 202009829

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-09-28, n. 202009829
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009829
Data del deposito : 28 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2020

N. 09829/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10868/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10868 del 2019, proposto da
Icarry, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M G e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo Roma, corso Vittorio Emanuele II 187, come da procura in atti;

contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della Delibera AGCom n. 10/19/CONS del 12 giugno 2019, notificata in data 13 giugno 2019, avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione alla iCarry s.r.l. per la violazione delle disposizioni della Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori dei servizi postali delle Carte dei Servizi” (delibera 413/14/CONS), nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, concorrente e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agcom;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il consigliere Achille Sinatra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 13 agosto 2019 e depositato il successivo giorno 26, iCarry, operatore nel settore dei servizi postali, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la Delibera Presidenziale della AGCOM n. 10/19/CONS del 12/06/19 notificata in data 13/06/2019, avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione alla iCarry s.r.l. per la violazione delle disposizioni della Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori dei servizi postali delle Carte dei Servizi” (Delibera 413/14/CONS), adottata a seguito delle seguenti contestazioni:

- mancanza della descrizione dei servizi offerti con indicazione dei prezzi e degli standard di qualità di ciascuno;

- mancanza dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per disservizi;

- mancanza della modulistica per la domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie dinanzi all’Autorità;

- mancanza della numerazione telefonica gratuita per i servizi di assistenza clienti.

A seguito del contraddittorio procedimentale, nel corso della quale l’Autorità aveva prospettato una complessiva sanzione di 30.000 euro, la sanzione applicata è stata di euro 15.000.

2. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Insussistenza del fatto contestato. Errore di fatto manifesto. Eccesso di potere. Omessa valutazione di elementi decisivi. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione dell’art. 97 della Carta Costituzionale.

Premesso che l’Autorità ha imputato alla ricorrente la mancata descrizione dei servizi offerti con indicazione dei prezzi e degli standard di qualità di ciascuno, l’interessata sostiene –in sostanza- che tale definizione non potrebbe essere fornita, in quanto la Carta dei Servizi afferma: “iCarry è un operatore postale con sede legale in Roma (RM), Via Cercepiccola, 69. E’ autorizzato alla fornitura dei servizi di "raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di posta sopra i 2 kg e pacchi da 20 a 30 kg, pony express, raccomandate urgenti, consegna con data e ora certa e altri servizi a valore aggiunto" su tutto il territorio nazionale in virtù di Autorizzazione Generale n. 4135/2016 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 27 ottobre 2016. iCarry utilizza solamente propri dipendenti per effettuare i servizi suddetti. I servizi non rientrano nel Servizio Universale e non sono mai sostitutivi dello stesso. Non sono svolti in maniera standardizzata, bensì con modalità variabili a seconda delle esigenze della clientela (prevalentemente imprese) e comprendono prestazioni a valore aggiunto quali garanzia di recapito ad una determinata data, ritiro presso l’indirizzo indicato dal mittente, opzioni di preparazione della spedizione on line, consegna nelle mani del destinatario, possibilità di cambiare destinazione o destinatario durante il percorso, conferma al mittente dell’avvenuta consegna, sistema di ricerca e tracciamento. Conseguentemente il servizio è regolato dal contratto – scritto o verbale – stipulato volta per volta tra la scrivente e il committente del servizio (di seguito: cliente)”.

2) Palese errore istruttorio. Errore di fatto manifesto. Eccesso di potere. Omessa valutazione di elementi decisivi. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

L’Autorità ha inoltre contestato ad iCarry la mancanza dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per servizi, in quanto non ha ritenuto sufficiente il richiamo all’art. 1696 c.c. operato dalla carta dei servizi, che, in tesi, sarebbe un parametro idoneo a fissare un ben determinato standard di qualità accessibile “in modo facile ed agevole” dagli utenti.

3) Palese errore istruttorio. Errore di fatto manifesto. Eccesso di potere. Omessa valutazione di elementi decisivi. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

L’Autorità ha poi contestato la mancanza della modulistica per la domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie dinanzi alla medesima;
tuttavia, secondo la ricorrente, la Carta dei Servizi di iCarry in materia di conciliazione e risoluzione delle controversie recherebbe una sufficiente descrizione delle modalità di risoluzione delle controversie tra clienti e società, e le relative clausole fornirebbero circostanziate informazioni sulle procedure di reclamo e di conciliazione e tramite rinvio al sito dell’Autorità è anche messa a disposizione la relativa modulistica, e il link al sito dell’Autorità varrebbe al reperimento di ogni approfondimento utile all’utente interessato secondo la spiegazione fornita ed aggiornata volta per volta dalla stessa Autorità.

4) Palese errore di diritto. Eccesso di potere. Omessa valutazione di elementi decisivi. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

L’Autorità, con l’atto impugnato, ha contestato la mancanza della numerazione telefonica gratuita per i servizi di assistenza clienti, in quanto il numero posto a disposizione non è gratuito.

Secondo la ricorrente, posto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Direttiva “Il servizio di assistenza è accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché in via telematica tramite un apposito indirizzo di posta elettronica”, iCarry fornirebbe tutte le modalità di assistenza prescritte da tale disposizione, sia telefonica che per posta elettronica, mentre non sarebbe espressamente prevista dalla normativa relativa ai servizi postali la gratuità del numero telefonico in questione.

5) Violazione dei principio di proporzionalità, parità di trattamento ragionevolezza, sanciti dalla Costituzione.

Sarebbe poi eccessivo e violativo del principio di proporzionalità l’importo che l’Autorità ha inteso fissare per la sanzione, pari a euro 15.000,00, ossia euro 5.000 per ciascuna violazione contestata, in quanto l’Autorità ha accertato che la ricorrente ha percepito ricavi nel 2017 per circa 100.000,00 euro, e pertanto la sanzione irrogata complessivamente pari ad euro 15.000,00, rappresenterebbe il 15% del fatturato realizzato in un intero anno.

6) Violazione dell’art. 3 della legge 689/1981. Errore sul fatto non determinato da colpa della ricorrente.

La ricorrente si sarebbe vista attribuire degli addebiti che scaturiscono da disposizioni della Direttiva sulle Carte dei servizi di cui l’Autorità non hai mai precedentemente informato il settore, malgrado le inaspettate gravi conseguenze sanzionatorie che determina, sicchè non sussisterebbe il requisito soggettivo della colpa, venendo in rilievo un errore sul fatto

7) Violazione del principio dell’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio di uguaglianza. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale.

Posto che l’Agcom ha rigettato la richiesta di impegni avanzata dalla ricorrente, quest’ultima assume che, se è vero che l’articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 riferisce l’istituto degli impegni esclusivamente al settore delle comunicazioni elettroniche, tuttavia tale limitazione sarebbe in aperto contrasto con una interpretazione evolutiva della norma citata, in quanto essa discriminerebbe tra gli operatori economici, pur essendo tutti vigilati dalla AGCOM, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, ed impedirebbe l’esercizio in modo imparziale delle funzioni demandate alla Autorità in materia sanzionatoria nel settore postale, in violazione dell’art. 97 della Costituzione.

3. – L’Agcom si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria.

Anche la ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.

4. – In occasione della pubblica udienza del 10 giugno 2020 il ricorso è stato posto in decisione.

5. – Il gravame, in consonanza con recente giurisprudenza della Sezione (si veda in particolare la sentenza n. 5908/2020 depositata il 4 giugno 2020) deve essere respinto.

5.1. - Vanno disattesi il primo ed il secondo motivo, che si basano, rispettivamente, sull’assunto per cui non potrebbero essere pubblicate, come prescritto, le condizioni contrattuali, in quanto non ne esisterebbero di standardizzate, ma la società le negozierebbe di volta in volta con i mittenti, e, inoltre, per cui il richiamo all’art. 1696 c.c. operato dalla carta dei servizi sarebbe un parametro idoneo a fissare un ben determinato standard di qualità.

Osserva il Collegio che, a parte l’intrinseca inverosimiglianza dell’assunto fattuale per cui il contenuto dei servizi offerti sarebbe stabilito volta per volta – assunto che male si attaglia ad una realtà imprenditoriale nuova, ma che aspira ad un posto di rilievo in un mercato oramai fortemente concorrenziale quale quello postale, non certo connotato dall’artigianalità delle prestazioni offerte, bensì da un contesto fortemente tecnologico che ha certamente contribuito alla relativa espansione- sotto il profilo strettamente giuridico è da condividere quanto già affermato dalla Sezione nel citato precedente, nonché in TAR Lazio, III, 2.10.2019 n. 11483, per cui “gli specifici doveri informativi che si impongono agli operatori postali ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 8, comma 3, lettere a), d), e), f) della Delibera n. 413 del 2014, mirano a tutelare l’intera e onnicomprensiva categoria degli “utenti”, senza alcuna distinzione interna tra consumatori e aziende. Inoltre, come correttamente osservato dalla difesa erariale, tra gli utenti debbono essere contemplati anche i destinatari degli invii postali i quali, non essendo contraenti dei contratti di servizio stipulati con i propri clienti dal corriere-espresso, non possono conoscere tramite il documento contrattuale - rispetto al quale sono “terzi” (…) e che è, per loro, “res inter alios acta” - le informazioni prescritte “ex lege” all’operatore per la tutela dei loro diritti, nei termini puntualmente definiti ed imposti dall’art. 7, comma 2 e dall’art. 8, comma 3 dell’Allegato A alla delibera

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