TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-21, n. 202206517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-21, n. 202206517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206517
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2022

N. 06517/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05249/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5249 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M S I, con domicilio eletto presso il suo studio in Poggiomarino, via P. Mattarella 16;

contro

Comune di Poggiomarino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Poggiomarino, piazza De Marinis n. 2;

nei confronti

Iacp Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati R F, A A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R F in Napoli, via Domenico Morelli 75;

per l'annullamento:

del provvedimento di diniego notificato a mezzo p.e.c. in data 09/11/2017 con cui il Comune di Poggiomarino (NA), in persona del Sindaco pro tempore, ha rigettato la richiesta di residenza e di inserimento della ricorrente nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare siti in Poggiomarino (NA) ex art. 11, comma 1 bis, del D.L. n. 14 del 20/02/2017, coordinato con la legge di conversione n. 48 del 18/04/2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino e dell’Iacp Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 ottobre 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti processuali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con memoria depositata in data 10 ottobre 2022, la ricorrente, a mezzo del difensore costituito, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo presentato l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi del Regolamento Regionale n°11 del 28 ottobre 2019;

Considerato che il Collegio non può che prendere atto della espressa dichiarazione del difensore della ricorrente in ordine all'assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio;

Rammentato al riguardo che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671;
Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981;
Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486;
Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38;
Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278;
Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);

Considerato che, in ragione delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, dell’esito processuale del ricorso, del carattere sensibili degli interessi coinvolti, nonché all’assenza di un’ulteriore attività difensionale successivamente alla fase cautelare, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

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