TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2012-03-28, n. 201202942
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N. 02942/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06935/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6935 del 2010, proposto da:
F R, S B, Pierpaolo D’Andria, L D L, V M E, A G, M T S, S P, V P, G T e D V, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti A M M, F A e G G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Maria Cristina, 8;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto ad ottenere, in applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006, l’inquadramento nel ruolo di dirigente penitenziario, con tutta l’anzianità maturata nella pregressa qualifica direttiva, con conseguente effetto giuridico ed economico ed, in particolare, con diritto all’adeguamento stipendiale e retributivo, sempre con effetto retroattivo, con rivalutazione dell’anzianità pregressa, ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, a decorrere dalla data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in loro favore, degli arretrati non percepiti, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza collegiale 21.2.2012, n. 1772;
Viste le memorie depositate da entrambe le parti a seguito della adozione della predetta ordinanza collegiale;
Rilevato:
che nella pubblica udienza del 26.1.2012 il presente ricorso è stato trattenuto in decisione, ma, dopo il suo passaggio in decisione, il Collegio ha ritenuto che potesse essere posta a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio;
che in particolare, essendo il petitum rappresentato dall’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella qualifica dirigenziale con tutta l’anzianità maturata nella pregressa qualifica direttiva, con conseguente effetto giuridico ed economico, e tenuto conto che, conformemente all’orientamento pacifico della giurisprudenza (cfr. ex multis : Cons. Stato- sez. V- 3.2.2011, n. 793;id. sez. VI – 11.3.2008, n. 1020;T.a.r. del Lazio – sez. I quater- 24.1.2011, n. 691;id. sez. I bis- 13.1.2011, n. 187;sez. III quater – 20.10.2010, n. 32905), la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, per cui ogni pretesa al riguardo può essere azionata solo mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni e che nella specie è mancata tale tempestiva impugnazione, con l’ordinanza collegiale 21.2.2012, n. 1772, il Collegio ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie sulla manifestata possibilità, ad opera dello stesso, di dichiarare inammissibile l’azione proposta con il presente ricorso;
che entrambe le parti hanno presentato memorie;
Ritenuto che, anche a seguito dell’esame delle predette memorie, il ricorso debba dichiararsi inammissibile, per mancata impugnativa dei provvedimenti di inquadramento;
Considerato in proposito:
che, differentemente da quanto assunto nella memoria in ultimo depositata dai ricorrenti, il ricorso non è teso solo a conseguire l’anzianità sotto il profilo economico, essendo espressamente indicata nel relativo atto la domanda di inquadramento nel ruolo di dirigente penitenziario, con tutta l’anzianità maturata nella pregressa qualifica direttiva, con conseguente effetto giuridico ed economico, anche se viene ivi posto poi l’accento sull’adeguamento stipendiale e retributivo, sempre con effetto retroattivo, con rivalutazione appunto dell’anzianità pregressa;
che, d’altra parte, nel caso in esame non potrebbe riconoscersi un’anzianità sotto il solo profilo economico, dovendo invece la stessa conseguire ad un’anzianità giuridica, con effetto retrodatato, seppure in applicazione dell’invocato art. 28 del D.Lgs. n. 63/2006;
che, infatti, non potrebbe palesarsi una situazione in cui l’inquadramento giuridico dei ricorrenti nella qualità di dirigenti avvenga ad una certa data, che coincide con quella indicata nei relativi provvedimenti, mentre l’anzianità economica nella medesima qualifica retroagisca ad un momento anteriore;
che nella specie non sono stati impugnati i provvedimenti di inquadramento, recanti in modo inequivocabile la decorrenza della qualifica oggetto dell’ultimo inquadramento, dai quali dovrebbe discendere l’anzianità economica;
Ritenuto:
che, pertanto, il ricorso sia inammissibile, essendo stata proposta un’azione di accertamento del diritto e non già di annullamento di provvedimenti;
che, in considerazione della peculiarità della vicenda disaminata, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari;