TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2024-09-24, n. 202400406
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Pubblicato il 24/09/2024
N. 00406/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2024, proposto da
L E &C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E I F, F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tortoreto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento, ex art. 21-quinquies legge 241/90, del 21 marzo 2024 (prot. 9818 del 22 marzo 2024) del Comune di Tortoreto, con cui il predetto Comune ha disposto la revoca del provvedimento amministrativo di cui alla nota prot. n. 20838 dell’8 luglio 2021, recante accoglimento del c.d. “condono demaniale” ex articolo 100 del DL n. 104 del 14 agosto 2020, poi convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tortoreto e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società L E &C. Snc, odierna ricorrente, è concessionaria di una zona demaniale marittima sita nel Comune di Tortoreto, odierno resistente, recante il n. 515/2002 e su tale concessione la predetta società gestisce uno stabilimento balneare denominato “Garden Lido”.
Lo stabilimento è classificato quale pertinenza demaniale e dunque, sin dal 2007, a seguito dell’adozione della Finanziaria (legge n. 296/2006) il canone demaniale ha registrato un aumento che ha dato luogo a diversi contenziosi con l’Ente gestore e l’Agenzia del Demanio.
In data 10 settembre 2020, a seguito dell’adozione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, poi convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (c.d. condono demaniale), l’odierna ricorrente avanzava richiesta di definizione dei procedimenti giudiziari amministrativi pendenti alla data del 14 agosto 2020 mediante pagamento in unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Il Comune di Tortoreto, completata l’istruttoria della relativa pratica, con provvedimento finale n. 20838 dell’8 luglio 2021 così provvedeva: “ accoglie la domanda di definizione del contenzioso rilevando altresì come sia già stato versato un importo superiore al 30 per cento delle somme richieste per la pertinenza demaniale marittima detratte le somme già versate come da prospetto allegato alla presente ”.
In particolare, con il sopra menzionato provvedimento il Comune di Tortoreto stabiliva che la misura eccezionale del c.d. condono balneare di cui all’art. 100 del DL 104/2020 andava applicata calcolando dapprima il 30% su tutte le somme dovute e, poi, deducendo dal risultato le somme già versate dal titolare della concessione.
In tal modo il concessionario risultava a credito verso l’Ente, perché l’operazione di sottrazione, ovvero di deduzione dei canoni già pagati, risultava superiore al calcolo del 30% previsto dalla norma come operato dal Comune di Tortoreto.
A seguito di successive interlocuzioni con l’Agenzia del Demanio, il Comune di Tortoreto mutava indirizzo interpretativo ed emetteva, in data 20 febbraio 2024, comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla revoca del precedente provvedimento di accoglimento della domanda di condono demaniale sopra menzionato, e dunque di quantificazione dei contributi dovuti da parte dell’odierna ricorrente.
Il 29 febbraio 2024 a mezzo p.e.c. la ricorrente contestava detta comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando sia l’inammissibilità della revoca quanto la carenza di presupposti.
Il Comune di Tortoreto, con nota prot. n. 9818 del 22 marzo 2024 di cui in epigrafe, provvedeva a revocare definitivamente il proprio precedente provvedimento n. 20838 dell’8 luglio 2021 per errata interpretazione nei conteggi degli importi, riportando nuovamente il calcolo corretto degli importi ed intimando alla società odierna ricorrente il pagamento della nuova somma così determinata.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 giugno 2024, la società L E &C. Snc, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies l. 241/90. Eccesso di potere: difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione di legge: violazione dell’art. 100 DL n. 104/2020 conv. con legge n. 126/2020. Violazione di legge: violazione art. 3, comma 4, legge n. 241/90.
Si sono costituiti in giudizio, in data 20 giugno 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio dell’Abruzzo e del Molise, depositando poi, in data 21 giugno 2024, relativa relazione con cui veniva eccepita l’estraneità dell’Agenzia del Demanio rispetto alla presente vicenda.
Si è costituito in giudizio, in data 3 luglio 2024, il Comune di Tortoreto, eccependo in primis il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo e, poi, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito.
All’udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2024, previo avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ex artt. 60 e 73 CPA, per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, sussistendo, nella presente vicenda, la giurisdizione del Giudice Ordinario.
2. - Il Collegio osserva che, nel presente caso, la società L E &C. S.n.c., odierna ricorrente, impugna un provvedimento relativo al canone di concessione demaniale, in particolare il provvedimento con cui il Comune di Tortoreto, odierno resistente, ha rideterminato il quantum dovuto dalla ricorrente a titolo di canone demaniale (specificamente riferendosi ai contributi di cui all’art. 100 del DL n. 104/2020), atteso che la ricorrente è concessionaria di una zona demaniale marittima sita in Tortoreto recante il n. 515/2002 e su tale concessione gestisce uno stabilimento balneare denominato “Garden Lido”.
Precisato quanto sopra, il Collegio osserva che rispetto a tale impugnazione risulta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta nelle proprie difese da parte del Comune di Tortoreto, secondo cui “ il ricorso in esame si riflette sulla determinazione dei canoni concessori, la cui competenza appartiene senza dubbio alla giurisdizione dell’A.G.O. ” e ciò in quanto “ in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell’'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto “indennità, canoni od altri corrispettivi”, che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso. Pertanto, a prescindere dalla natura del provvedimento adottato, ne consegue che le controversie sull’ “an” e sul “quantum” del canone appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione” (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 21597/18, n. 21950/15). ”.
Sul punto parte resistente richiama anche alcune pronunce del Giudice Amministrativo, fra cui quella del Tar Lazio che, in una vicenda analoga, ha stabilito che “ l’odierna res controversa si sostanzia nell’accertamento giurisdizionale dei presupposti di cui all’art. 100 D.L. n. 104/2020 in tema di definizione agevolata dell’obbligo di pagamento dei canoni concessori demaniali, nello specifico richiesta dalla società ricorrente in relazione alla concessione demaniale marittima n. 38/2002 di cui è titolare… In siffatta ipotesi, dunque, la causa petendi/petitum sostanziale sottesi alla proposta domanda di annullamento coincide con l’accertamento di posizioni creditorie/debitorie tra le parti… Considerata, quindi, la natura paritetica delle posizioni giuridiche soggettive sottese all’accertamento dei presupposti di cui all’art. 100, commi 7 e 8, D.L. n. 104/2020 e s.m.i. in uno al carattere dovuto e vincolato della conseguente attività provvedimentale della p.a., quanto alle sorti del titolo concessorio, l’odierna controversia rientra nella giurisdizione del giudice dei diritti soggettivi, ovvero al giudice ordinario…Le superiori considerazioni trovano conferma nelle statuizioni di cui alla recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 8475 del 15 marzo 2022. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, quanto alla natura della controversia sulla definizione agevolata (cd. condono demaniale), «non vi è dubbio sul fatto che si tratti di una controversia concernente canoni. Essa infatti ha ad oggetto una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso, il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria». Si tratta, in buona sostanza, di un meccanismo di definizione agevolata che, interessando direttamente il quantum dovuto a titolo di canoni annuali concessori, incide sulla sfera soggettiva dell’istante in termini meramente patrimoniali, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria non soltanto per le controversie ad esso inerenti ma anche per quelle allo stesso strettamente legate da un vincolo di presupposizione necessaria che non ammette margini di discrezionalità in capo alla p.a., quali la declaratoria di decadenza dal titolo concessorio per morosità. ”. (TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 9616/2022).
Le conclusioni esplicitate nella sopra menzionata sentenza di primo grado risultano confermate anche dal Consiglio di Stato che, in una vicenda analoga, ha stabilito che “ su controversia analoga alla presente, le Sezioni Unite della Cassazione non solo hanno ribadito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ma hanno riaffermato il principio generale secondo cui, salvo deroghe normative espresse, nell’ordinamento processuale vige il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione e che i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, vanno risolti secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, ord. n. 8475). ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 10380/2023).
Per quanto sopra affermato, dunque, risulta non condivisibile l’affermazione di parte ricorrente contenuta nel ricorso, secondo cui lo stesso “ non è rivolto alla determinazione dei canoni concessori, la cui competenza appartiene alla Giurisdizione dell’A.G.O., bensì alla legittimità dell’annullamento di una precedente determinazione di accoglimento di una istanza di definizione anticipata di un contenzioso, adottata dallo stesso ente pubblico. ”, atteso che il provvedimento di revoca impugnato determina chiaramente il quantum dovuto da parte ricorrente a titolo di contributo di cui all’art. 100 del DL n. 104/2020, ossia dell’importo (ancora) dovuto per la chiusura del contenzioso relativo ai canoni non pagati, esplicitando lo stesso in una pertinente tabella che reca gli importi delle somme richieste e di quelle già effettivamente pagate da parte dell’odierna ricorrente nel periodo 2007-2020.
Inoltre il Collegio osserva che il provvedimento impugnato ha un duplice contenuto in quanto dapprima revoca la precedente nota del 2021 e, poi, intima alla ricorrente il pagamento di una somma ulteriore, a conferma del fatto che il predetto provvedimento ha come oggetto la ridefinizione del quantum dovuto a titolo di canoni per concessione demaniale da parte della ricorrente e, dunque, lo stesso risulta sottoposto alla giurisdizione del G.O.
3. - Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
4. - La natura della presente decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.