TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-02, n. 201900680
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/04/2019
N. 00680/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Mazzarrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto n.200;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
G A, n. q. di Commissario Regionale ad Acta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto Assessoriale n. 5 del 18 gennaio 2018, con cui l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha nominato il Dott. Antonio Garofalo commissario ad acta per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrone;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\11\2018:
del Decreto del “Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali – Ufficio Ispettivo Servizio 3” n. 324 del 05/11/2018, con cui è stata disposta la nomina del Dott. Antonio Garofalo quale Commissario ad acta per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrone.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso introduttivo il Comune di Mazzarone ha esposto quanto segue.
Con Decreto Assessoriale n. 300/S3 del 20 novembre 2015 il resistente Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica ha disposto la nomina di un Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, cui il Comune non aveva provveduto nei termini di legge. A seguito di relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente circa le ragioni, a suo avviso, “impeditive” alla stesura del bilancio di previsione, su invito del Commissario, il Responsabile sottoponeva al Consiglio Comunale la proposta di dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 D. Lgs. 267/2000; la relativa trattazione, però, veniva rinviata, non ritenendo il Consiglio Comunale di condividere le ragioni poste a fondamento della detta proposta.
Con nota prot. n. 6379 del 10 maggio 2016 l’Assessorato sollecitava l’adozione della deliberazione di dissesto e, in conseguenza, con nota prot. 5750 del 20 maggio 2016 il Responsabile del Servizio Finanziario trasmetteva al Consiglio Comunale una nuova proposta di deliberazione.
Nella seduta del 9 giugno 2016 (deliberazione n. 21) il Consiglio Comunale, non ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 244 D. Lgs. 267/2000 per la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, deliberava di non approvare la relativa proposta e manifestava l’intenzione di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis D. Lgs. 267/2000, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla predisposizione del Piano. La determinazione assunta veniva precisata e ribadita con successiva deliberazione n. 24 dell’8 luglio 2016 e il Piano veniva approvato dal Consiglio Comunale in data 8 novembre 2016 con la deliberazione n. 32.
La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, chiamata ad esprimersi sull’approvazione del Piano, perveniva all’emanazione della Deliberazione n. 138 del 25 luglio 2017 con cui, rilevata la tardiva approvazione del Piano in parola rispetto al termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 243 bis, co. 5, D. Lgs. 267/2000, disponeva, previa sospensione degli adempimenti ex art. 243 quater, co. 7, D. Lgs. 267/2000 per il termine di 30 giorni dal deposito del deliberato, che, alla scadenza di detto termine, la deliberazione fosse trasmessa all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per gli adempimenti consequenziali “ ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 109 bis dell’O.R.EE.L. ”.
L’Assessorato Regionale, rilevata la mancata deliberazione del dissesto da parte del Comune di Mazzarrone che, secondo lo stesso, avrebbe dovuto conseguire al deliberato della Corte dei Conti, segnalava il fatto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; contestualmente il Comune effettuava segnalazioni al Magistrato Istruttore dell’Ufficio di controllo circa la sopravvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale (2015), pluriennale (2016-2018 e 2017-2019) e circa l’approvazione del conto consuntivo (2015 e 2016). Il predetto Magistrato, con nota del 10 gennaio 2018, rilevato che non era stata ancora attivata la procedura di dissesto finanziario dell’Ente e che “ il Consiglio comunale ha proceduto, nel frattempo, all’approvazione dei documenti contabili fondamentali ”, rimetteva gli atti al Presidente della Sezione di Controllo affinché sulla questione potesse pronunciarsi la Sezione.
In pendenza del procedimento attivato presso la Corte dei Conti, l’Assessorato, in esecuzione alla deliberazione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti n. 138 del 25 luglio 2017, provvedeva, con D.A. n. 5 del 18 gennaio 2018, alla nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti necessari alla deliberazione di dissesto finanziario dell’Ente.
Il Comune di Mazzarrone ha proposto ricorso avverso tale decreto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per il seguente motivo: “ Falsa applicazione degli artt. 243 quater co. 7 d. Lgs. 267/2000 e 6, co. 2, d. Lgs. 149/2011 – Violazione dell’art. 244 d. Lgs. 267/2000 ed eccesso di potere sotto i profili della illogicità e dello sviamento d’interesse. Violazione dell’art. 58 della l. Reg. N. 26/1993 e falsa applicazione dell’art. 109 bis O.R.E.L .”; in particolare, ha dedotto che: a) conseguenza della tardiva deliberazione del piano di riequilibrio in questione non potrebbe essere automaticamente quella della dichiarazione di dissesto finanziario per la quale sarebbe imprescindibile, ai sensi dell’art.244 d.lgs. n.267/2000, l’accertamento preventivo dei presupposti di incapacità funzionale o decozione finanziaria previsti dalla legge, nel caso non effettuata né dal Comune né dall’organo regionale di controllo; b) da quanto esposto deriverebbe l’illegittimità del gravato provvedimento anche per eccesso di potere per sviamento; c) la deliberazione della Corte dei Conti – di cui l’atto impugnato assume di essere atto meramente consequenziale – non sembrerebbe disporre automaticamente la dichiarazione dello stato di dissesto, ordinando la trasmissione del deliberato all’Assessorato per gli adempimenti consequenziali “ ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all’art.109 bis dell’O.R.EE.LL. richiamato dal’art.58 della legge regionale 1 settembre 1993 n.26 ”; d) l’Assessorato non avrebbe provveduto alla previa diffida, facendo riferimento al “ decorso infruttuoso del termine assegnato ”, che, in realtà, non sarebbe stato fissato nel caso.
2. - Con decreto n. 101/2018 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica.
3. - Si è costituito l’Assessorato competente per resistere al giudizio.
4. - Con ordinanza n. 167 dell’8 marzo 2018, questo Tribunale ha disposto la sospensione del D.A. n. 5/18 di nomina del Commissario ad acta in considerazione “ dell’attuale pendenza sulla questione di relativo procedimento innanzi alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Sezione Siciliana, giusta nota del 10 gennaio 2018 del magistrato istruttore ”.
5. - Con deliberazione n. 141 del 07 giugno 2018, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ha confermato la precedente deliberazione n. 138. Avverso tale deliberazione, il Comune ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione, che hanno rigettato il gravame con dispositivo depositato il 10 ottobre 2018.
Preso atto di tale ultimo