TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202305600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202305600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305600
Data del deposito : 13 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2023

N. 05600/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2021, proposto da
M P C, rappresentato e difeso dagli avvocati A Asio, B C e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B C in Napoli, via F. Lomonaco 3;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;

per l'ottemperanza

-alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10246/2019 del 30.10.2019, passata in giudicato per mancata impugnazione, spedita in forma esecutiva il 15.9.2020, notificata in forma esecutiva il 22.9.2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Napoli a dare esecuzione alla sentenza de Tribunale di Napoli, più puntualmente indicata in epigrafe.

Il ricorrente ha documentato che, con la decisione in commento, il G.O. disponeva quanto segue:

“1 ) Accoglie la domanda e per l’effetto, condanna il Comune di Napoli a rimuovere i due eucalipti posti ai lati del cancello di ingresso della proprietà dell’attore sita in Napoli, fg.224, p.lla 1062, nonchè al pagamento in favore dell’attore della somma di euro € 17.317,87 devalutata al momento del fatto (19 giugno 2013) e via via rivalutata ad anno per anno secondo gli indici istat, dal fatto alla sentenza;
su tale somma via via rivalutata anno per anno, vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto (19.6.2013) alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulla somma così liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;

2) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall’attore, che si liquidano in euro 600,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché al pagamento delle spese di CTU, così come liquidate con decreti in atti ” (cfr. sentenza allegata al ricorso).

Il ricorrente ha, altresì, documentato il passaggio in giudicato della decisione in commento, e ha dedotto che il Comune di Napoli avrebbe provveduto a una rimozione solo parziale degli alberi oggetto della decisione citata, e non avrebbe pagato le somme dovute.

Si è costituita l’Amministrazione resistente, deducendo di aver abbattuto i due eucalipti già in epoca anteriore alla proposizione del presente ricorso e, con riferimento alle somme dovute, rappresentando che il Comune di Napoli ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) con accesso all’anticipazione di liquidità proveniente dall’apposito fondo di rotazione (il cosiddetto fondo Salva-Comuni) di cui agli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 (introdotti dal decreto legge n. 174/2012 convertito con modifiche nella legge n. 213/2012), in seguito rimodulando il piano con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018: di qui l’inammissibilità del ricorso.

Con memoria in data 18.09.2023 parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il versamento dell’importo di euro 25.140,59 “per sorta ed interessi” liquidati in sentenza, restando ancora da corrispondere le sole spese di CTU (pari a complessivi euro 3417,14, come da relativo decreto di liquidazione e fatture emesse dal CTU;
ha, poi, ribadito che il capo della sentenza (capo 1, primo periodo, del dispositivo) avente ad oggetto la condanna del Comune “ a rimuovere i due eucalipti posti ai lati del cancello di ingresso della proprietà dell’attore ”, risulterebbe tuttora inottemperato.

All’udienza camerale in data 5.10.2023, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In ragione di quanto precede deve, in primo luogo, essere dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento agli importi che sono stati corrisposti dal Comune di Napoli: il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile con riguardo alle ulteriori somme ancora dovute (corrispondenti alle spese di CTU) in quanto, già in epoca anteriore all’introduzione del presente giudizio, il Comune di Napoli ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Conformemente a quanto già rilevato dalla Sezione in precedenti analoghi, che si richiamano ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 22 dicembre 2021, n. 8158 e 26/01/2022, n. 517), deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso notificato in data successiva all'adozione della delibera di attivazione della procedura di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (n. 85 del 29 novembre 2018) - e prima che la competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti si sia pronunciata sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato dal Comune di Napoli, in conformità a quanto consentito dall'art. 1 comma 714-bis della L. 28 Dicembre 2015, n. 208 - e, dunque, in vigenza del periodo di necessaria sospensione delle procedure esecutive (tra cui il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a.), nei confronti degli Enti locali che hanno attivato la procedura di cui all'art. 243-bis del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm., previsto dalle citate norme di legge (artt. 243-bis, comma 4, T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e 1, comma 714-bis, L. 28 Dicembre 2015, n. 208).

Quanto, infine, alla domanda avente ad oggetto l’esecuzione di un obbligo di facere , si osserva quanto segue.

La decisione del Tribunale di Napoli di cui si chiede l’ottemperanza ha accertato che la proprietà del ricorrente è stata danneggiata dalle radici di due eucalipti presenti nelle vicinanze, condannando il Comune di Napoli a rimuoverli;
la relazione tecnica depositata dalla parte ricorrente, con allegata documentazione fotografica, dimostra che gli alberi in parola, alla data odierna, sono stati solo “ tagliati ad una altezza di circa un metro da terra, ma la residua parte del fusto di ciascun albero, con il relativo apparato radicale, è ancora saldamente infissa nel suolo ” (cfr. relazione tecnica di parte allegata al ricorso).

Dette deduzioni in fatto non sono state efficacemente contrastate dalla parte resistente, che si è limitata ad affermare che “ alcun ulteriore intervento poteva eseguirsi date le strette connessioni tra gli alberi stessi ed i vicini manufatti, sede stradale e muro di contenimento della stessa nonché sottoservizi eventualmente presenti in sito ”, circostanza meramente allegate e in alcun modo comprovate.

Per quanto precede, deve ritenersi perdurante l’inadempimento all’obbligo di rimozione degli alberi insistenti nei pressi della proprietà del ricorrente, che dovrà necessariamente eseguirsi mediante rimozione anche delle relative radici, in ragione di quanto disposto con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, che, accertando i danni prodotti da dette radici, non si è limitata a disporre l’abbattimento dei fusti arborei, ma ha ordinato la “rimozione” degli alberi, da intendersi, dunque, come comprensiva anche degli apparati radicali.

Come noto: “ Nel giudizio di ottemperanza è deducibile come contrastante con il giudicato non solo l'inerzia dell'Amministrazione Pubblica, cioè il non facere, ma anche il facere, cioè il comportamento attivo, mediante cui si realizzi un'ottemperanza parziale o inesatta o la violazione o l'elusione attiva del giudicato ” (cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 05/07/2021, n.1646).

Il Collegio ritiene, quindi, di dover disporre che il Comune di Napoli ponga in essere tutti gli adempimenti necessari a completare la rimozione degli alberi di eucalipto di cui alla sentenza della quale si chiede l’ottemperanza, entro il termine di sessanta giorni (60 gg.) dalla notificazione ovvero dalla precedente comunicazione della presente decisione.

In difetto, viene sin d'ora nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un qualificato funzionario dal medesimo individuato, il quale dovrà procedere entro il successivo termine di sessanta (60 gg.) giorni, adottando tutte le opportune determinazioni. L'onere del compenso spettante al commissario ad acta, che sarà liquidato con separata ordinata dietro presentazione della richiesta da parte del commissario medesimo, viene sin d'ora posto a carico del Comune di Napoli.

Quanto al regolamento delle spese di lite, considerando la complessiva vicenda in commento, appare opportuno procedere alla relativa integrale compensazione tra le parti.

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