TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202305600
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 05600/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2021, proposto da
M P C, rappresentato e difeso dagli avvocati A Asio, B C e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B C in Napoli, via F. Lomonaco 3;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'ottemperanza
-alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10246/2019 del 30.10.2019, passata in giudicato per mancata impugnazione, spedita in forma esecutiva il 15.9.2020, notificata in forma esecutiva il 22.9.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Napoli a dare esecuzione alla sentenza de Tribunale di Napoli, più puntualmente indicata in epigrafe.
Il ricorrente ha documentato che, con la decisione in commento, il G.O. disponeva quanto segue:
“1 ) Accoglie la domanda e per l’effetto, condanna il Comune di Napoli a rimuovere i due eucalipti posti ai lati del cancello di ingresso della proprietà dell’attore sita in Napoli, fg.224, p.lla 1062, nonchè al pagamento in favore dell’attore della somma di euro € 17.317,87 devalutata al momento del fatto (19 giugno 2013) e via via rivalutata ad anno per anno secondo gli indici istat, dal fatto alla sentenza; su tale somma via via rivalutata anno per anno, vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto (19.6.2013) alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulla somma così liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
2) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall’attore, che si liquidano in euro 600,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché al pagamento delle spese di CTU, così come liquidate con decreti in atti ” (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Il ricorrente ha, altresì, documentato il passaggio in giudicato della decisione in commento, e ha dedotto che il Comune di Napoli avrebbe provveduto a