TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-18, n. 201900655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-18, n. 201900655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900655
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2019

N. 00655/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00229/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 229 del 2019, proposto da
- ZO UC, NI OL, NT NO, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gerardo Pedota, in Potenza, al corso Garibaldi n. 32;



contro

- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;



nei confronti

- RI OL, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, Donatello Genovese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, alla via Mazzini n. 23/A;
- ER CI non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- in parte qua , dell'atto di proclamazione degli eletti, adottato dal Presidente dell'Ufficio centrale regionale in data 16 aprile 2019, alle cariche di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale del Consiglio regionale della Basilicata e degli atti presupposti;

- ove occorra e nel limite dell’interesse, dell’atto di convocazione dei delegati di lista del 15 aprile 2019;

- ove occorre e nel limite dell’interesse, del presupposto verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale, mod. n. 283/AR, chiuso il 13 aprile 2019;

- ove occorra e nel limite dell’interesse, della deliberazione del Consiglio regionale della Basilicata n. 1 del 6 maggio 2019

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ostativo all’accoglimento del ricorso;

- e per la conseguente correzione del risultato elettorale con proclamazione del candidato NI OL a componente del Consiglio della Regione Basilicata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RI OL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 17 luglio 2019, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con atto depositato il 14 maggio 2019, ZO UC e NT NO, nella qualità di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Potenza, e NI OL, quale candidato alla carica di componente del Consiglio regionale della Basilicata nelle elezioni regionali del 24 marzo 2019, nella lista circoscrizionale di Potenza denominata “Progressisti per la Basilicata” e di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Potenza, sono insorti avverso gli atti in epigrafe, nelle parti in cui hanno determinato, all’esito delle elezioni regionali del 24 marzo 2019, l’elezione del candidato della lista circoscrizionale di Potenza denominata “Comunità democratiche partito democratico” RI OL, anziché quella dello stesso NI OL.

1.1. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 13, 14, 17 e 20 della legge della Regione Basilicata n. 20/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 48 e 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: travisamento, irragionevolezza, istruttoria carente e/o insufficiente, sviamento;

II. Illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 5, lett. c ), della legge della Regione Basilicata 20 agosto 2018, n. 2018. Violazione degli artt. 1, 3 e 48 Cost..

2. Il controinteressato RI OL, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2019 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il giudizio è passato in decisione.

4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. I deducenti hanno in primo luogo contestato l’interpretazione e l’applicazione della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, recante il “Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali”, da parte dell’Ufficio centrale regionale e del suo Presidente, e segnatamente dell’art. 20, co. 5, lett. c ). Si è infatti sostenuto che l’esegesi di tale ultima disposizione sarebbe: «errata, posto che la stessa si è soffermata, esclusivamente, su un dato “sequenziale” (derivante dall’assegnazione alla lista circoscrizionale di Potenza “Progressisti per la Basilicata” dell’ultimo seggio spettante alla coalizione di c.d. “centro-sinistra” in applicazione della lett. b comma 5 art. 20), senza considerare, invece, l’assegnazione dei seggi disposta, secondo una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, a favore di ciascun gruppo della stessa coalizione sulla base della cifra elettorale regionale, in applicazione dell’art. 20, comma 3, lett. i ), della l.r. n. 20/2018». Parte ricorrente ha inteso così propugnare una lettura del quadro disciplinare di riferimento imperniata sul dato costituito dal computo su base regionale dei voti riportati dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, da cui, in tesi, dovrebbe derivare, per “un cogente principio di simmetria” che anche l’individuazione della lista alla quale imputare il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che sia risultato primo dei non eletti andrebbe svolta tenendo conto della cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali collegate al secondo graduato. In tale prospettiva, troverebbe applicazione quanto previsto dell’art. 20, co. 3, lett. i ) della l.r. n. 20 del 2018.

4.1.1. La censura, ancorché abilmente sviluppata ed esposta, non coglie nel segno.

In senso contrario, va osservato come il dato testuale delle disposizioni applicabili nel caso di specie determini un approdo di segno differente. In effetti, l’art. 20, co. 5, lett. c ) è netto nel disporre che il seggio di cui si discorre vada individuando tramite riserva dell'ultimo «dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera b )», ovverosia la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale. Sul punto, occorre rammentare che l’attività di

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