TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300682
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00682/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01173/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento:

- dell’intervenuta prescrizione della pretesa del Comune di Palma di Montechiaro al pagamento delle somme a conguaglio a titolo di oblazione e di oneri accessori, in relazione alle domande di definizione degli illeciti edilizi n. -OMISSIS- acquisite agli atti del medesimo Comune in data 31 marzo 2014;

- della non debenza della somma di euro 4.528,64, richiesta con nota n. -OMISSIS-del 16.02.2017 del Comune di Palma di Montechiaro, per conguaglio a titolo di oblazione (prat. n.-OMISSIS-), per asserito ritardato o errato versamento dell’oblazione;

- della non debenza della somma di euro 2.566,28, richiesta con nota n. -OMISSIS-del 16.02.2017, per conguaglio a titolo di oneri concessori compresi interessi (prat. n. -OMISSIS-);

- della non debenza della somma di euro 25,51, richiesta con nota n. -OMISSIS-del 16.02.2017 del Comune di Palma di Montechiaro, per conguaglio a titolo di oblazione (prat. n. -OMISSIS-), per ritardato o errato versamento dell’oblazione;

- della non debenza della somma di euro 344,21, richiesta con nota n. -OMISSIS-del 16.02.2017, per conguaglio a titolo di oneri concessori compresi interessi (prat. n. -OMISSIS-);

- della non debenza della somma di euro 1.519,86, richiesta con nota n. -OMISSIS-del 16.02.2017, per conguaglio a titolo di oneri concessori compresi interessi (prat. n. -OMISSIS-);

- del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, ai sensi degli artt. 31 e ss. l. n. 47/85 e s.m.i., ed ai sensi della legge 326/2003, senza il pagamento di alcuna ulteriore somma, a titolo di oblazione e/o di oneri di concessione;

nonché per dichiarare

l’obbligo del Comune di Palma di Montechiaro a procedere all’immediato rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, per le opere di cui alle domande di definizione degli illeciti edilizi, prodotte in data 31 marzo 2004, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-,

nonché per l’annullamento:

- della nota prot. n. -OMISSIS-del 16.02.2017 con cui il Comune di Palma di Montechiaro ha richiesto il pagamento degli importi suddetti;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- di aver presentato al Comune intimato le domande di condono nn.-OMISSIS- del 31 marzo 2004, inerenti a un fabbricato composto da tre elevazioni fuori terra, successivamente integrate, tra l’altro, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione (seconda e terza rata) e degli oneri concessori;

- che l’Amministrazione comunale, con l’impugnata nota n. -OMISSIS-, ha chiesto l’integrazione di somme a titolo di oblazione e oneri concessori, senza rilasciare il titolo in sanatoria.

Ciò posto, il ricorrente ha contestato l’anzidetta nota per violazione di legge (art. 32, co. 36 e 37, L. n. 326/2003;
art. 35, L. n. 47/1985) ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze de quibus .

Ha, inoltre, eccepito la prescrizione della pretesa avanzata dal Comune intimato.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, di accertare e dichiarare la formazione del silenzio-assenso sulle menzionate istanze di condono, nonché la prescrizione della pretesa creditoria del Comune, con la conseguente non debenza delle somme chieste dall’Amministrazione comunale e (parimenti conseguente) rilascio dei titoli edilizi richiesti. Il tutto oltre all’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-.

2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate.

Il Comune di Palma di Montechiaro, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando, in particolare, che l’immobile in questione è transitato nella proprietà comunale già nel 2001, a seguito di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-(cfr. la nota n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2001).

Il Ministero intimato ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

3. All’udienza camerale del 26 maggio 2017 la causa è stata rinviata al merito.

4. In prossimità dell’udienza pubblica di discussione, il ricorrente ha insistito nelle proprie pretese, contestando quanto affermato dal Comune resistente in ordine alla perdita della proprietà dell’immobile sin dal 2001.

5. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sulla pretesa creditoria vantata dal Comune resistente nei confronti del ricorrente, inerente alla corresponsione di ulteriori somme, a titolo di oblazione e oneri concessori, per le istanze di condono nn.-OMISSIS- del 2004, riguardanti un fabbricato a tre elevazioni fuori terra sito in Palma di Montechiaro, via -OMISSIS-, identificato al catasto al foglio n. -OMISSIS- (dalla cui successiva soppressione sono derivate le p.lle n.-OMISSIS-, come da visura in atti).

Collegata alla pretesa infondatezza della predetta pretesa creditoria vi è la domanda di parte ricorrente volta alla dichiarazione dell’intervenuto silenzio-assenso sulle istanze di condono, con conseguente rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

2. Va, anzitutto, accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero resistente, in quanto non sono in discussione atti o comportamenti allo stesso riconducibili.

3. Passando al merito del ricorso, questo va accolto limitatamente alla domanda di accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria dell’Amministrazione comunale, per le ragioni che seguono.

4. L’Amministrazione comunale ha prodotto in giudizio:

- l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, riguardante l’immobile a tre elevazioni fuori terra sito in via -OMISSIS- “ adiacenze civ-OMISSIS- ”;

- la nota n. -OMISSIS-/2001 con la quale, dato atto della notifica della superiore ordinanza di demolizione in data 4 luglio 1995, ha disposto l’acquisizione dell’intera particella n. -OMISSIS-, su cui sorge l’immobile per cui è controversia;

- la relativa nota di trascrizione del 13 marzo 2002.

Va precisato che il ricorrente non ha contestato la mancata conoscenza di tali atti, che può pertanto desumersi ex art. 64, co. 2, c.p.a.

Il fatto che l’immobile oggetto delle tre domande di condono sia ormai transitato nella proprietà dell’Amministrazione comunale non può essere revocato in dubbio dalle difese del ricorrente. Infatti:

- la contraddittorietà del contegno dell’Amministrazione comunale, che avrebbe dovuto tempestivamente rendersi conto dell’insussistenza del requisito della titolarità dell’immobile oggetto delle viste tre istanze di condono, senza quindi dare seguito alle stesse demandando le ulteriori somme dovute a titolo di oblazione e oneri concessori, se rileva certamente ai fini della ripartizione delle spese di lite (su cui, v. infra ), non ha invece rilevanza quanto all’assetto proprietario dell’immobile;

- il menzionato frazionamento della p.lla n. -OMISSIS- non ha parimenti alcuna rilevanza in proposito: a tacer d’altro, esso è intervenuto nel 2005, ben oltre l’intervenuta acquisizione della suddetta particella alla proprietà comunale;

- il titolo di proprietà vantato dal ricorrente (successione mortis causa ) non ha alcuna rilevanza, tenuto conto che la dante causa del ricorrente è deceduta nel 2010, epoca in cui ella non avrebbe certamente più potuto disporre dei beni lasciati all’odierno ricorrente;

- la pronuncia n.-OMISSIS-della Corte d’Appello di Palermo si è pronunciata sul diverso profilo dell’irrilevanza penale della costruzione della recinzione sulla particella n. -OMISSIS- (basandosi sulla visura catastale storica della particella in questione), sulla quale avrebbe dovuto passare una strada pubblica;
non certo sulla diversa questione del passaggio dell’intera particella n. -OMISSIS- alla proprietà comunale già nel 2001. Peraltro, il fabbricato in questione sorge sull’attuale p.lla n.-OMISSIS-, e non sulla p.lla n. -OMISSIS- (cfr. la relazione descrittiva versata in atti dal ricorrente). Dunque, anche a voler condividere l’assunto della Corte d’Appello (e prescindendo dal fatto che, nel caso di specie, non è noto il suo eventuale passaggio in giudicato e, in ogni caso, non si « controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale », ex art. 654, c.p.p.), questo non inciderebbe comunque sull’assetto proprietario dell’immobile oggetto delle istanze di condono per cui è controversia ma, al più, su quello della p.lla n. -OMISSIS-;

- le visure catastali non hanno alcun rilievo ai fini dell’accertamento della proprietà, potendo semmai costituire una prova indiziaria della stessa (cfr. ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 23 aprile 2020, n. 2569);
prova indiziaria che, nel caso di specie, può dirsi ampiamente superata dalla prova dell’intervenuta trascrizione dell’atto di acquisizione della p.lla n. -OMISSIS- da parte del Comune intimato;

- la presentazione della domanda di sanatoria (intervenuta nel 2004) non avrebbe mai potuto avere alcuna rilevanza rispetto a immobili transitati già nel 2001 nella proprietà comunale.

5. Dalla circostanza che l’immobile per il quale sono state presentate, nel 2004, le tre istanze di condono per cui è controversia, fosse già, dal 2001, di proprietà del Comune di Palma di Montechiaro, discende allora, l’infondatezza dell’assunto del ricorrente in merito all’intervenuta formazione del silenzio-assenso, atteso che il primo presupposto perché possa provvedersi su un’istanza di condono è la titolarità del bene oggetto dell’istanza medesima (cfr. art. 32, co. 25, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 e art. 31, co. 1, L. n. 47/1985) che, come si è visto, manca del tutto nel caso di specie.

Va quindi rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, ai sensi degli artt. 31 e ss. l. n. 47/85 e s.m.i., ed ai sensi della L. n. 326/2003.

D’altra parte, logico corollario di quanto appena detto è invece la fondatezza del ricorso nella parte in cui è volto ad ottenere l’accertamento della non debenza delle somme richieste dal Comune a titolo di conguaglio per oblazione e oneri accessori sugli immobili di cui trattasi divenuti, dal 2001, di proprietà comunale e quindi prima della presentazione delle istanza di condono (restando assorbita ogni questione in ordine alla prospettata prescrizione, che non opera in assenza del presupposto diritto di credito).

6. Stante quanto precede:

- va estromesso il Ministero resistente, in quanto privo di legittimazione passiva;

- va accolta la domanda di parte ricorrente in ordine all’infondatezza della pretesa creditoria del Comune resistente, con conseguente annullamento della nota n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Palma di Montechiaro ha richiesto il pagamento dei relativi importi;

- va rigettato nel resto il ricorso;

Le spese possono trovare compensazione, tenuto conto, quanto al Ministero resistente, della limitata attività difensiva e, quanto al Comune resistente, della contraddittorietà del suo operato, oltre che della soccombenza reciproca.

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