TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-05-25, n. 201507452
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N. 07452/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06469/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6469 del 2012, proposto da:
C G, C M, P C, A Prini, A G, M L B, A M, D D B, E S, E D L, L F, G C, P A, A L D F, C M, G N, C P, F D R, M L P, P M, V T, A B, F T, G D G, A I, R C, R M, M R R, A D G, Antonina D'Onofrio, L S, B B, M C A, A A Bruna Piarulli, Carlo Brunetti, Luisa Pesante, Roberto Liso, Anna Sposito, Anna Rita Burrafatto, Maria Claudia Di Paolo, Antonella Di Spena, Irma Giovina Donatelli, Antonella Paloscia, Pietro Ursillo, Rita Andrenacci, Anna Maria Valerio, Mario Giuseppe Silla, Maria Cristina Di Marzio, Neris Cimini, Paolo Falco, Teresa Monachino, Giulia Russo, Laura Passaretti, Paola Travaglini, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Tomassetti, Fabio Falco, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo, in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 19
contro
Ministero della Giustizia - (D.A.P.), Ministero dell'Economia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decreto del 10.05.12 che ha sospeso l'efficacia dei decreti relativi al riconoscimento del diritto della ricostruzione della carriera in seguito dell'inquadramento nella nuova qualifica dirigenziale penitenziaria ex l. n. 154/05, con conseguente obbligo per l'amministrazione di corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.) e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 6469/2012) i ricorrenti, tutti nominativamente in epigrafe indicati, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto del direttore generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in data 10 maggio 2012, che ha sospeso l’efficacia di 54 decreti ministeriali del 27 luglio 2010 emessi per ciascuno dei ricorrenti, di riconoscimento, in applicazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 63 del 2006, del loro diritto alla ricostruzione della carriera susseguente all’inquadramento nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria, ex lege 154 del 2005, con attribuzione del trattamento economico equiparato al grado dirigenziale della pubblica sicurezza che goda del trattamento economico del primo dirigente della Polizia di Stato, con assunzione dell’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate e rivalutazione dell’anzianità pregressa, ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali a decorrere dalla data di primo inquadramento della qualifica dirigenziale, nonché degli atti presupposti tra i quali la nota dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Ministero della giustizia del 24 dicembre 2010, che ha negato il visto di registrazione ai succitati 54 dei crediti.
Espongono di essere dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, inquadrati ai sensi della legge 154 del 2005, nella quale sono confluite le seguenti categorie di personale:
a) i dipendenti già in possesso della qualifica di dirigente ai sensi dell’articolo 40 della legge 395 del 1990, inquadrati nel ruolo dei dirigenti penitenziari con decorrenza 18 marzo 2006;
b) il personale nominato nella qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 154 del 2005, con decorrenza 16 agosto 2015;
c) il personale appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore d’istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore del servizio sociale, divenuto dirigente ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 154 del 2005 dell’articolo 27, comma 6 del decreto legislativo 63 del 2006, con decorrenza 18 marzo 2006.
Riferiscono che l’articolo 28, comma 1 del succitato decreto legislativo 63 del 2006 prevede che “.... I funzionari conservano l’anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza....”, con conseguente loro diritto ad essere inquadrati, ai fini economici, tenendo conto di tutti gli anni di servizio prestati nelle pregresse qualifiche dirigenziali o direttive, ovvero nelle posizioni economiche di provenienza.
Espongono, altresì, che è stata loro attribuita all’atto dell’inquadramento della nuova carriera dirigenziale una classe economica inferiore a quella che di cui avrebbero avuto diritto, tenuto conto della pregressa anzianità maturata nella precedente carriera contrariamente a quanto espresso dal Consiglio di Stato con pareri che hanno riconosciuto il loro diritto a vedersi computata l’intera anzianità maturata sia nelle pregresse qualifiche dirigenziali che in quelle direttive di provenienza.
Affermano, dunque, tenuto conto di quanto prescritto ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 63 del 2006, di aver presentato istanza all’Amministrazione di appartenenza per ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate da ciascuno di essi, con rivalutazione dell’anzianità pregressa ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali a decorrere dalla data di inquadramento della qualifica dirigenziale, oltre che agli interessi e rivalutazione monetaria decorrenti da ogni singolo rateo fino all’effettivo soddisfo.
In assenza di qualsivoglia determinazione su tali istanze i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla loro istanza il quale è stato accolto con sentenza di questo Tribunale del 24 aprile 2010 numero 8491, passata in giudicato, che ha affermato l’illegittimità del silenzio del Ministero della giustizia.
Riferiscono che a seguito di tale pronuncia giurisdizionale il Ministero della giustizia ha emesso in data 27 luglio 2010 i predetti 54 decreti di ricostruzione della loro carriera con riconoscimento del loro diritto alle differenze retributive spettanti a titolo di anzianità maturata in servizio all’atto dell’inquadramento nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria con piena integrale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 63 del 2006.
Precisano che a seguito della mancata registrazione di tali provvedimenti da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia presso il Dicastero della giustizia, alcun emolumento è stato loro corrisposto, circostanza questa che gli ha indotti ad impugnare il diniego di registrazione dinanzi a questo Tribunale, nonché a presentare ulteriore istanza di pagamento delle somme dovute, anch’essa rimasta priva di seguito.
Riferiscono, infine, che il Ministro della giustizia, a seguito dell’ultima diffida con il provvedimento in data 10 maggio 2012, in epigrafe indicato, ha sospeso l’efficacia dei predetti decreti sino alla conclusione del giudizio dipendenti.
Avverso tale provvedimento ministeriale il ricorrente hanno dedotto le seguenti censure:
a) violazione falsa applicazione della legge 154 del 2005 del decreto legislativo 63 del 2006, violazione della legge 241 del 1990;eccesso di potere sotto differenti profili.
Deducono, al riguardo, che la sospensione dell’efficacia di 54 decreti sino alla definizione dei riferiti procedimenti giurisdizionali, costituirebbe omessa indicazione di termine certo conclusivo del loro procedimento di inquadramento nella nuova carriera dirigenziale, nonché la negazione del loro diritto a ottenere in inquadramento ai fini economici tenuto conto dell’anzianità di servizio posseduta in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 63/2006.
b) violazione falsa applicazione della legge 154 del 2005, del decreto legislativo 63 del 2006, della legge 241 del 1990 ed eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento, illogicità, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, in quanto la sospensione dell’efficacia dei decreti di inquadramento e di corresponsione degli emolumenti sulla base della pregressa anzianità di servizio, non darebbe conto delle gravi ragioni ostative all’esecuzione di tali provvedimenti;sotto altro profilo, evidenzia come l’assenza del visto da parte dell’ufficio centrale di bilancio non costituisca causa ostativa all’esecuzione dei provvedimenti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Il presente gravame è stato proposto avverso il provvedimento ministeriale, in epigrafe indicato, con cui è stata sospesa l’efficacia di n. 54 decreti dirigenziali in data 27 luglio 2010, dispositivi dell’inquadramento ai fini giuridici ed economici nella nuova carriera dirigenziale di personale già dipendente seppur proveniente dal diversi ruoli, in ragione di rilievi disposti dall’Ufficio centrale di bilancio con note del 21 ottobre 2010 e del 24 dicembre 2010.
Con dette note è stata negata la relativa registrazione e la susseguente apposizione del visto, essendo stato ritenuto che gli incrementi stipendiali derivanti dall’ulteriore rideterminazione degli inquadramenti applicati da codesta Direzione generale del personale risultano sprovvisti di qualsiasi copertura finanziaria in quanto la legge 154/2005 non ha previsto oneri aggiuntivi per il trasporto dell’anzianità, ma solo per i passaggi di qualifica. Il tutto nelle more della definizione del procedimento negoziale con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 53 del 2006.
Giova rilevare, altresì, che il provvedimento dispone effetti sospensivi, sino alla definizione del giudizio amministrativo rilevato in motivazione, ossia quello di cui alla sentenza TAR Lazio n. 8491/2010, di accoglimento parziale del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto serbato dal Ministero della giustizia sulle loro istanze volte ad ottenere la declaratoria dell’obbligo a vedersi corrispondere le differenze retributive dovute dall’anzianità maturata nella carriera precedente a quella dirigenziale penitenziaria, a decorrere dal loro inserimento nella qualifica dirigenziale, nonché dispositivo della conversione della domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera economica nella qualifica di dirigente sulla base di quella precedentemente prestata con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Orbene, con riferimento alle proposte doglianze, il Collegio non può che affermarne l’infondatezza, tenuto conto che, sulla base dei rilievi sopra riferiti, ostativi alla registrazione di n. 54 provvedimenti ed alla conseguente corresponsione delle pretese differenze retributive, la sospensione degli effetti di tali decreti altro non poteva che essere ragionevolmente disposta sino alla definizione della controversia, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti a ad ottenere la ricostruzione della carriera economica nella qualifica di dirigente sulla base di quella precedentemente prestata, da instaurare secondo quanto previsto nella sentenza di questo Tribunale n. 8491/2010, non potendo, in essenza di un atto di assenso dell’Ufficio centrale di bilancio procedere ad una ricostruzione economica nei sensi prospettati dagli odierni ricorrenti e procedere alla corresponsione dei pretesi emolumenti.
Parimenti, privo di pregio deve ritenersi il profilo di doglianza con il quale si lamenta l’assoluta genericità della motivazione sottesa alla sospensione disposta con il decreto oggetto della presente impugnativa, in considerazione della adeguata rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottesi alla relativa adozione, tanto da rendere intellegibile ai destinatari l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
Pertanto, alla tregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione, fra le parti n causa delle spese di giudizio.