TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-05-25, n. 201507452

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-05-25, n. 201507452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201507452
Data del deposito : 25 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06469/2012 REG.RIC.

N. 07452/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06469/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6469 del 2012, proposto da:
AU GR, ME MA, IE ON, AN PA, SS GI, MA TT BA, AG EL, EL Di SI, RI PU, NR De LU, LO AG, BR NI, ZI AN, AN LA De CO, IA AS, BR CC, IR PR, OM TE ND, IA UI LO, PA MO, LI GI, CL NE, OM EN, RA De SU, AN IN, RA TA, RI AR, IA IA ZI, LA IE GR, TO D'OF, LO EF, BR RU, IA LI AF, LA AN BR RU, RL RU, UI SA, TO SO, AN PO, AN RI RA, IA AU Di PA, EL Di NA, IR IO AT, EL OS, RO LO, RI AN, AN IA ER, MA PE SI, IA NA Di RZ, RI IN, PA AL, ER NA, LI SO, LA AS, PA AG, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Tomassetti, Fabio AL, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo, in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 19



contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), Ministero dell'Economia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

decreto del 10.05.12 che ha sospeso l'efficacia dei decreti relativi al riconoscimento del diritto della ricostruzione della carriera in seguito dell'inquadramento nella nuova qualifica dirigenziale penitenziaria ex l. n. 154/05, con conseguente obbligo per l'amministrazione di corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.) e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 6469/2012) i ricorrenti, tutti nominativamente in epigrafe indicati, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto del direttore generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in data 10 maggio 2012, che ha sospeso l’efficacia di 54 decreti ministeriali del 27 luglio 2010 emessi per ciascuno dei ricorrenti, di riconoscimento, in applicazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 63 del 2006, del loro diritto alla ricostruzione della carriera susseguente all’inquadramento nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria, ex lege 154 del 2005, con attribuzione del trattamento economico equiparato al grado dirigenziale della pubblica sicurezza che goda del trattamento economico del primo dirigente della Polizia di Stato, con assunzione dell’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate e rivalutazione dell’anzianità pregressa, ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali a decorrere dalla data di primo inquadramento della qualifica dirigenziale, nonché degli atti presupposti tra i quali la nota dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Ministero della giustizia del 24 dicembre 2010, che ha negato il visto di registrazione ai succitati 54 dei crediti.

Espongono di essere dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, inquadrati ai sensi della legge 154 del 2005, nella quale sono confluite le seguenti categorie di personale:

a) i dipendenti già in possesso della qualifica di dirigente ai sensi dell’articolo 40 della legge 395 del 1990, inquadrati nel ruolo dei dirigenti penitenziari con decorrenza 18 marzo 2006;

b) il personale nominato nella qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 154 del 2005, con decorrenza 16 agosto 2015;

c) il personale appartenente ai profili

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi