TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-06-04, n. 202000808
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2020
N. 00808/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante legale della Immobiliare -OMISSIS- di -OMISSIS- & C. S.a.s., con sede in San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dagli avvocati E F e I F, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lofoco in Bari, via Fiore, n. 14;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi n. 184;
per la dichiarazione di nullità o l’annullamento
previa adozione di misura cautelare idonea
dei seguenti atti: 1) la nota del Settore urbanistica – Ufficio ordinanze del Comune di San Giovanni Rotondo del 27 ottobre 2017, prot. -OMISSIS-, con la quale il Comune ha negato, sulla base di una nuova istruttoria e di nuove ragioni, la revoca della precedente nota del medesimo ufficio del 13 settembre 2017, prot. -OMISSIS-, con la quale si diffidava il sig. -OMISSIS-a rimuovere entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento i picchetti in ferro che egli aveva infisso nel suolo per delimitare l’area di sua proprietà; 2) l’ordinanza del dirigente del Settore urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo-OMISSIS-del 9 novembre 2017, notificata il 30 novembre 2017, che ha ingiunto al sig. -OMISSIS-di rimuovere i medesimi picchetti entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi i quali il Comune avrebbe provveduto direttamente alla rimozione a spese dell’ingiunto; 3) la nota del 20 dicembre 2017, prot. -OMISSIS-, del Settore urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, notificata lo stesso giorno, che ha comunicato che il 22 dicembre 2017 il Comune avrebbe verificato l’ottemperanza all’ordinanza-OMISSIS-del 2017 e, in caso di perdurante inottemperanza, avrebbe rimosso d’ufficio “ le opere realizzate su suolo di proprietà comunale ”; 4) la nota del dirigente del Settore urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo del 22 dicembre 2017, prot.-OMISSIS-, che ha confermato la comunicazione del 20 dicembre 2017, ha posticipato al 3.1.2018 la verifica dell’ottemperanza all’ordinanza-OMISSIS-del 2017 e ha ribadito che in caso di perdurante inottemperanza, il Comune avrebbe rimosso d’ufficio “ le opere realizzate su suolo di proprietà comunale” , a spese del ricorrente; 5) ove occorra, la diffida del 13 settembre 2017, prot. -OMISSIS- del Settore urbanistica – Ufficio ordinanze del Comune di San Giovanni Rotondo, poi superata dal diniego di revoca del 27 ottobre 2017, prot. -OMISSIS-, e dall’ordinanza-OMISSIS-del 9 novembre 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente società immobiliare “-OMISSIS-” di -OMISSIS- & C. S.a.s., disponendo di un terreno sito in San Giovanni Rotondo (Fg), via -OMISSIS-, angolo via -OMISSIS- - identificato al foglio-OMISSIS-, p.lla n. 2321, del catasto del Comune di San Giovanni Rotondo, ricadente in zona B1 edificabile del P.R.G. e, in base al P.U.G. adottato, ricadente nel c.d. “ contesto urbano consolidato ” di tipo 1 – riceveva notifica dell’atto 13 settembre 2017 (prot. -OMISSIS-), col quale il Comune la diffidava a rimuovere i picchetti in ferro delimitanti l’area di forma triangolare tra via -OMISSIS- e via -OMISSIS-, per ripristinare lo stato dei luoghi, sul presupposto che l’Immobiliare -OMISSIS- non ne fosse proprietaria, per via della dicatio ad patriam di quel fondo. Il 28.9.2017, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di titolare della ditta, chiedeva al Comune di revocare la diffida, facendo presente che il terreno era stato delimitato solo da picchetti uniti con nastro da cantiere e che il terreno era di proprietà della Immobiliare “-OMISSIS-”. Il ricorrente allegava il titolo di proprietà, la planimetria e la visura catastale del terreno. Con nota del 27.10.2017, prot. -OMISSIS-, il Comune di San Giovanni Rotondo preavvisava di volersi orientare verso un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, affermando che l’area delimitata dai picchetti: a) era adibita “ per una porzione a sedime stradale di via -OMISSIS- e, per la restante parte, a parcheggio pubblico pertinenziale della stessa strada ”; b) era “ destinata ad uso pubblico sin dal 10 marzo 1964, data di approvazione del Piano di lottizzazione e sistemazione viaria per la proprietà della ditta-OMISSIS-in contrada -OMISSIS-tra la Via -OMISSIS- e la Via -OMISSIS- ”; c) era stata interessata da “ opere di natura pubblica ”, eseguite dal Comune, “ quali la realizzazione della sede stradale di Via -OMISSIS- e dell’attiguo parcheggio pubblico pertinenziale, mediante posa in opera di sotto-servizi, bitumazioni varie, finiture laterali e pubblica illuminazione ”; d) era idonea all’uso pubblico, rispondeva all’utilità di una collettività indeterminata di persone agenti uti cives , era soggetta alla signoria del Comune e di una indeterminata collettività di persone, da oltre cinquant’anni e senza opposizione da parte degli “ intestatari catastali susseguitisi nel tempo ”. Tale motivazione era poi ribadita nella preannunciata ordinanza di rimozione-OMISSIS-del 9 novembre 2017, con la quale il Comune ingiungeva la rimozione dei picchetti, entro dieci giorni dalla notifica. Il Comune comunicava poi, con nota prot. -OMISSIS- del 20.12.2017 (notificata in pari data), che il 22 dicembre 2017 avrebbe verificato l’ottemperanza all’ordinanza di rimozione-OMISSIS-del 2017 e, in caso di mancata ottemperanza, avrebbe eseguito d’ufficio la rimozione. A mezzo telegramma del 21 dicembre 2017, il sig. -OMISSIS-diffidava il Comune dall’eseguire l’ordinanza di rimozione, facendo presente che il diritto di proprietà della Immobiliare “-OMISSIS-” era stato già riconosciuto dal Comune, con le note del 18 giugno 2014 e del 3 settembre 2014, in relazione alla SCIA per la recinzione del terreno. Tuttavia, con la nota del 22 dicembre 2017 prot.-OMISSIS-, il Comune confermava la comunicazione del 20 dicembre 2017 e posticipava al 3 gennaio 2018 la verifica dell’ottemperanza all’ordinanza -OMISSIS-/2017 e l’eventuale rimozione dei picchetti d’ufficio.
Insorge la ricorrente società, con il ricorso notificato il 27.12.2017 e depositato il 9.1.2018, per impugnare gli atti indicati in