TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-09-12, n. 201902149

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-09-12, n. 201902149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902149
Data del deposito : 12 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2019

N. 02149/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01227/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2018, proposto da
Dusty S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Puccini 32;

contro

Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sui seguenti,decreti ingiuntivi: 1) n. 283/2016, del 28.04.2016, notificato al Comune di Milazzo in data 20.05.2016, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del giudice e notificato nuovamente in data 08.11.2017;

2) n. 15/2017, del 15.01.2017, notificato al Comune di Milazzo in data 27.01.2017, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del giudice e notificato nuovamente in data 08.11.2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la società Dusty s.r.l. ha chiesto l’esecuzione dei seguenti decreti ingiuntivi:

1) n. 283/2016 del 28.04.2016, notificato al Comune di Milazzo in data 20.05.2016, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e notificato nuovamente in data 08.11.2017, recante la condanna del predetto Comune al pagamento in favore della Dusty della somma di euro 134.441,96, a titolo di servizi erogati, oltre interessi moratori dalla scadenza al soddisfo e spese di giudizio;

2) n. 15/2017, del 15.01.2017, notificato al Comune di Milazzo in data 27.01.2017, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e notificato nuovamente in data 08.11.2017, recante la condanna del predetto Comune al pagamento in favore della Dusty della somma di euro 349.556,02 a titolo di servizi erogati, oltre interessi moratori dalla scadenza al soddisfo e spese di giudizio.

Il Comune di Milazzo si è costituito in giudizio e ha formulato le seguenti eccezioni:

1) quanto al Decreto Ingiuntivo n. 283/2016:

a) estinzione del giudizio ex art. 248 comma II D.lgs. 267/2000 in conseguenza della dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Milazzo ex art. 246 del D.lgs. 267/2000 (deliberazione n. 101 dell’8 novembre 2016) tenuto conto che il credito maturato dalla ricorrente (fatture n. 369/ 2014 333/2015, 460/2015, 461/2015,462/2015 e 3/2016) risulta correlato ad un atto di gestione afferente un periodo antecedente al 31 dicembre 2014;

b) parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle fatture n. 333/2015 e 3/2016, essendo dovuta unicamente la minor somma di € 37.996,17 oltre interessi maturandi, somma che, per quanto precede, deve essere imputata alla massa passiva.

2) Quanto al Decreto Ingiuntivo n. 15/2017

Cessazione della materia del contendere in relazione alla transazione intervenuta tra le parti (non documentata) e alla conseguente adozione della determina di pagamento n. 865 del 19 maggio 2019 (nella quale si fa riferimento ad una “transazione” del 5 aprile 2019).

La camera di consiglio del 12 giugno 2019, già fissata per la trattazione del ricorso è stata, quindi, rinviata su richiesta del difensore della ricorrente al fine di verificare la permanenza dell’interesse al ricorso limitatamente al decreto ingiuntivo n. 15/2017.

Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda di esecuzione del d.i. n. 15/2017 e ha insistito per la domanda di esecuzione concernente il d.i. n. 283/2016. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso concernente la domanda di esecuzione del decreto ingiuntivo n. 283/2016 va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 248 D.lgs. 267/2000 poiché il relativo credito è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, trattandosi di un credito correlato ad un atto di gestione anteriore al 31 dicembre 2014 (nella specie, subentro di Dusty al contratto con l’ATO del 5 maggio 2012 e ordinanza contingibile e urgente n. 62 del 7 luglio 2014 di conferimento del servizio di igiene urbana).

A tale riguardo va precisato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire l'ambito oggettivo della competenza dell'organo straordinario di liquidazione come definita dall'articolo 252, comma 4, del D.lgs. 267/2000, nell'interpretazione integrativa datane dall' art. 5, comma 2, del D.L. 80/2004d.l. 29 marzo 2004, n. 80, fornendo una lettura sostanzialistica della disciplina, che guarda più all'atto o fatto di gestione (ad esempio: la scelta amministrativa di affidare un servizio, l’acquisto di determinati beni, l’assunzione di personale, il conferimento di incarichi, l’omessa definizione di procedure espropriative etc.), piuttosto che al dato formale della qualificazione del credito nei termini civilistici di esigibilità, certezza, liquidità (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141;
CGA 29 ottobre 2018 n. 590 e 31 maggio 2018 n. 319).

Si tratta, peraltro, di un’interpretazione funzionale al conseguimento dello scopo dell'istituto che oltre quello di garantire la par condicio creditorum è, soprattutto, quello di "isolare" i costi economici della gestione dissestata all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell'ente e di evitare che le scelte gestionali pregresse continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi ( cfr., in tal senso, TAR Campania – Napoli, sez., VI, 21 giugno 2018, n, 4177).

In tal senso la nozione di “debiti correlati ad atti e fatti di gestione" - che non a caso fa uso di termini piuttosto atecnici non collegati ai comuni istituti delle obbligazioni civili disciplinati dal codice civile - richiede che la scelta amministrativa (più o meno discrezionale) collegata all’assunzione del debito si sia verificata “entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, poiché è questa scelta che concreta quegli atti e fatti di gestione cui i debiti sono correlati (cfr. CGA n. 319/2018 cit. ove, in altra fattispecie nella quale l'organo di liquidazione era competente su tutti i fatti e gli atti verificatisi entro il 31.12.2012, è stato ritenuto rilevante il momento dell’assunzione del debito contrattuale e non quello in cui lo stesso è stato accertato e quantificato in giudizio in sede monitoria).

Ne consegue che nel caso in esame il ricorso concernete la domanda di esecuzione del decreto ingiuntivo n. 283/2016 va dichiarato estinto ai sensi del richiamato art. 248 comma II D.lgs. 267/2000, con conseguente inserimento del credito (residuo) vantato nella massa passiva.

Per la rimanente parte (domanda di esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15/2017), invece, il ricorso va dichiarato improcedibile, avendo ottenuto parte ricorrente la soddisfazione del proprio credito.

Tenuto conto del complessivo esito processuale, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi