TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-09-11, n. 202001124

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-09-11, n. 202001124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202001124
Data del deposito : 11 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2020

N. 01124/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00444/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato O A, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Sabato Robertelli, 51;



contro

il Comune di Salerno in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, viale Filanda, 3;



nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determina prot. -OMISSIS-relativa all'approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva per la copertura di 24 posti di specialista tecnico manutentivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor -OMISSIS- impugna la determina del comune di Salerno -OMISSIS- di approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva per la progressione verticale per la copertura di n. 24 posti di specialista tecnico manutentivo (ctg. D1), nella parte in cui colloca il ricorrente al posto n.-OMISSIS-, con l'attribuzione di un punteggio totale di -OMISSIS-.

Egli lamenta che sia mancata la valutazione dell'attestato di partecipazione a corso di aggiornamento (punti, 0,50); la corretta valutazione del curriculum che avrebbe comportato un punteggio di 2,50, a fronte del punto 1 attribuito; la mancata valutazione del superamento di un concorso interno.

2. Ha proposto censure di violazione della lex specialis e di eccesso di potere: in sostanza, egli contesta l’attribuzione dei predetti punteggi che non avrebbero valutato il curriculum professionale ed esperienziale.

3. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna il successivo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi