TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-09-27, n. 202402676
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2024
N. 02676/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D T e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze (Comando generale della Guardia di Finanza - Commissione permanente di avanzamento; Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo della Sicilia), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento dell’intimata amministrazione n. -OMISSIS-, con cui è stato comunicato che, con foglio n. -OMISSIS- del 05.01.2021, il Comando Generale ha rappresentato che la Commissione permanente di avanzamento ha giudicato il ricorrente come “ non idoneo all'avanzamento ”, con verbale sottoscritto in data 22 settembre 2020;
- del suddetto verbale del 22 settembre 2020;
- dell'annesso n. 16 allegato al ripetuto verbale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata amministrazione lo ha giudicato " non idoneo all'avanzamento " alla posizione di luogotenente.
2. L'intimata amministrazione, in particolare, ha considerato rilevanti le seguenti annotazioni:
i. la sanzione disciplinare di n. 4 giorni di consegna nel 2014, per essere il ricorrente venuto meno ai doveri di agire secondo il senso di responsabilità e all'obbligo di informare i superiori gerarchici delle vicende rilevanti per il servizio;
ii. una flessione nel rendimento in servizio per i periodi dall'1 aprile 2014 al 29 settembre 2014 e dal 14 febbraio 2015 al 13 febbraio 2016, avendo egli riportato una valutazione di "superiore alla media-distinto", laddove prima era stato valutato come "eccellente";
iii. censure nelle note caratteristiche, per i periodi sopra menzionati, in quanto il ricorrente è stato ritenuto "evasivo" e "poco leale".
Secondo la predetta amministrazione, dalla menzionata vicenda disciplinare sarebbero emerse determinanti connotazioni negative in ordine alle qualità professionali; così come dalla suddetta flessione del rendimento in servizio e dalle censure riportate nelle note caratteristiche sarebbero emerse ulteriori determinanti connotazioni negative in ordine anche alle qualità morali.
Dunque, in sede di bilanciamento, gli elementi negativi di giudizio sono stati ritenuti