TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2011-09-20, n. 201100559
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N. 00559/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00373/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 1996, proposto da:
C Vtri S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. S D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Cardarelli N.15;
contro
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del provvedimento del 23/1/96 prot. 0173098, successivamente pervenuto, con il quale il Direttore Generale del Ministero dell'Industria ha escluso la società ricorrente dall'elenco di cui al terzo comma dell'art.10 della legge 5/10/91 n. 317 relativo alle operazioni ammesse alle agevolazioni previste dalla medesima legge,
nonchè per la declaratoria del diritto della società ricorrente a veder inclusa la propria iniziativa nel suddetto elenco per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla citata legge n. 317/91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente presentava domanda per ottenere un finanziamento ai sensi della L. 317\91 in relazione ad un investimento complessivo di quasi un miliardo di lire per acquisto di attrezzature e macchinari.
La domanda veniva respinta poiché la società aveva omesso di indicare nella modulistica il capitale netto investito.
Nell’unico motivo di ricorso la società lamenta la violazione della L. 317\91 e dei DD.MM.