TAR Roma, sez. 1T, ordinanza collegiale 2017-06-09, n. 201706849
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Pubblicato il 09/06/2017
N. 06849/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06018/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6018 del 2008, proposto da:
S M S J, rappresentato e difeso dagli Avvocati M C e G B C, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 99;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
la Questura di Roma, in persona del Questore
pro tempore
;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Questura di Roma del 28.4.2008, notificato in data 31.5.2008, recante rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che col presente ricorso è stato impugnato il decreto di rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato indicato in epigrafe;
Considerato:
che, con ordinanza n. 3420 dell’8.7.2008, la domanda cautelare è stata accolta, ai fini del riesame della posizione del ricorrente;
che non risulta essere stato proposto appello avverso la suddetta ordinanza;
che non si conosce l’esito del riesame disposto in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, rilevante ai fini della decisione sul presente ricorso;
Ritenuto:
che, pertanto, debbano essere acquisite al riguardo notizie, con documentazione a corredo, dalla Questura di Roma;
che debba fissarsi l’udienza pubblica ai fini della decisione sul ricorso in esame, a seguito dell’acquisizione documentale suindicata;