TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-08, n. 202401734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-08, n. 202401734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401734
Data del deposito : 8 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2024

N. 01734/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00180/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2024, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane - e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Agenzia delle Dogane - e Monopoli - Direzione Generale Sede di Roma, non costituito in giudizio;

Comune di -O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via G. Donizetti, 38;

per l'annullamento

dell''informazione antimafia interdittiva emessa dall''UTG - Prefettura MB il 18.12.2023 prot. n. -O- notificato in pari data all''impresa individuale -O-;

del provvedimento consequenziale emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT I - Lombardia - Ufficio Monopoli Lombardia Prot. n. -O-/UR del 22.12.2023 avente ad oggetto la chiusura della rivendita di generi di monopolio -O- e dell'annessa ricevitoria lotto MI -O- di -O- (MB), Via -O- notificato in pari data;

dell''ordinanza dirigenziale n. 11 del 12.01.2023 emessa dal Comune di -O- - Dirigente Dott. -O- notificata il 15.01.2024;

nonché per la condanna dell''UTG - Prefettura di MB al risarcimento di tutti i danni cagionati all''impresa individuale -O-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza e di Ministero dell'Interno e di Agenzia delle Dogane - e dei Monopoli e di Comune di -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor -O- è titolare dell’impresa individuale -O- di -O-, costituita in data 3.2.2026, che esercita l’attività prevalente di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio presso la sede operativa del “-O-”, di cui lo stesso -O- è amministratore unico e legale rappresentante, in -O- alla via -O-.

La Prefettura di Monza e della Brianza ha avviato nei confronti del signor -O-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, il procedimento volta ad accertare “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte gestionali di codesta Ditta”. Quindi con provvedimento del 31.10.2023 ha comunicato ai sensi dell’art. 92-bis del d.lgs. n. 159/2011 la verosimile sussistenza di elementi idonei a dimostrare l’influenza mafiosa nell’attività commerciale evidenziando che l’immobile, ove è ubicato il bar da -O-, alla via -O- in -O-, era di proprietà della -O-, il cui amministratore delegato è risultato il signor -O- e nella cui compagine sociale figura il fratello -O-, in relazione al quale erano “emerse vicende giudiziarie, tra le quali una condanna per associazione di tipo mafioso art. 416 bis.

A seguito del contraddittorio procedimentale, la Prefettura, non ritenendo esaustive le osservazioni difensiva dell’interessato, ha emesso nei confronti dell’impresa individuale -O-, ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, d.lgs. n. 159/2011, l’informativa interdittiva antimafia ritenendo sussistente “il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi” dell’attività di impresa “tenuto conto della vicinanza e della presenza, nella gestione dell’attività, della sig.ra -O- [moglie del signor -O-] e della sorella -O-”, nipoti diretti dal signor -O-condannato in data 23.4.2013 per il reato previsto dall’art. 416-bis c.p., individuate sedute ad un tavolino di fonte alla cassa oppure al bancone a servire gli avventori.

Nel provvedimento interdittivo si precisa in particolare che l’attività del bar “è gestita fisicamente anche dalle nipoti di -O-, come emerso dalle attività di osservazione e controllo”.

Il signor -O- ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia affidando il gravame a sei motivi.

Con il primo motivo afferma che “gli stessi elementi indiziari raccolti dalla Prefettura, riportati all’interno della misura interdittiva impugnata, pur valutati complessivamente e secondo il noto criterio della probabilità cruciale, non consentono affatto di affermare l’esistenza di alcun pericolo infiltrativo e/o di alcuna situazione di contiguità (neppure colposa) tra l’odierna ricorrente e la criminalità organizzata”.

In particolare il signor -O-risulta avere riportato una condanna per il reato ex art. 416 bis c.p. nel 2013, come indicato del provvedimento prefettizio e, quindi, in epoca ben anteriore alla costituzione della società da parte del ricorrente avvenuta nel 2016. Inoltre tale circostanza non può costituire indice di permeabilità mafiosa “per totale mancanza del requisito dell’attualità”. Infine si evidenzia che “-O- … in tutta la sua vita, ha incontrato solo un paio di volte -O-, tanto che avrebbe persino difficoltà a riconoscerlo”, come peraltro evidenziato in sede istruttoria con la memoria difensiva. Mancherebbe in conclusione la dimostrazione che, in presenza di un rapporto di parentale - ma nel caso di specie sarebbe di affinità - “l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”.

Infine si evidenzia come nella comunicazione iniziale ex art. 92, comma 2 bis, codice antimafia, la Prefettura avesse sostenuto che l’azienda fosse esercitata all’interno dell’immobile di proprietà della -O- -O-, di cui era legale rappresentante -O- (padre della signora -O-) e socio il signor -O-. Nel corso del procedimento il ricorrente aveva tuttavia dimostrato che l’immobile non era di proprietà della -O- -O- ma, a seguito del processo esecutivo promosso dalla banca, è stato acquistato all’asta dai sigg. -O- e -O- -O- -O-, cognato e sorella di -O-, in virtù di decreto di aggiudicazione emesso dal Tribunale di Monza nel 2019. Ora nel provvedimento impugnato la Prefettura, del tutto irragionevolmente e senza motivazione, “ha completamento abbandonato le proprie considerazioni inziali, affermando che… l’attività del bar è gestita fisicamente anche dalle nipoti di -O-”.

Con il secondo motivo allega come il “mutamento radicale” della motivazione del provvedimento impugnato, rispetto alla precedente comunicazione di preavviso, integra al contempo la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui è stato ha modificata l’indicazione dell’elemento sintomatico dei “tentativi di infiltrazione mafiosa” individuato, nell’interdittiva, “nella circostanza che -O- venga coadiuvato dalla moglie e, talvolta, anche dalla cognata, nipoti di -O-”.

Con il terzo motivo lamenta l’erronea valutazione da parte della Prefettura dei “presunti e contestati tentativi di infiltrazione mafiosa” come non riconducibili ad una situazione di agevolazione occasionale, con conseguente applicazione delle sole prescrizioni di cui all’art. 94 bis del codice antimafia, oggetto di richiesta in sede di memoria difensiva.

La Prefettura, per contro, ha affermato che “gli elementi raccolti, attuali e concreti, fanno emergere che l’impresa possa, anche in modo indiretto, essere condizionata non occasionalmente;
– per quanto sopra, la valutazione svolta risulta avere un grado di probabilità e di coerenza logica superiore a qualsiasi ipotesi alternativa, ivi compresa l’applicazione dell’art. 94 bis”.

Ad avviso del ricorrente, la Prefettura avrebbe dovuto qualificare il contestato rischio infiltrativo come meramente occasionale, “essendo esso eliminabile agevolmente, mediante l’allontanamento delle predette [-O- e -O- -O-] dal contesto aziendale e mediante l’eventuale assunzione di personale esterno, slegato da vincoli di parentela o affinità;
il tutto con un provvedimento ex art. 94 bis del codice antimafia, contenente dette prescrizioni e l’eventuale obbligo di costituire un organismo di vigilanza ex d. lgs. 231/2001”.

Con il quarto motivo contesta, sotto il profilo dell’illegittimità derivata, il provvedimento dell’ADM prot. -O- del 22.12.2023, avente ad oggetto la chiusura della rivendita di generi di monopolio -O- e dell'annessa ricevitoria lotto, e dell'ordinanza dirigenziale n. 11 del 12.1.2023 del Comune di -O-, avente ad oggetto la sopravvenuta inefficacia della s.c.i.a. allo svolgimento dell’attività commerciale, emessi sul presupposto dell’interdittiva.

Con i restanti due motivi solleva, sotto vari profili, l’illegittimità costituzionale dell’art. 84 comma 4, lett. d) ed e), nonché degli art. 91, comma 6 e 92, del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 1, Protocollo 1 della CEDU e all’art. 6 della CEDU.

Nel costituirsi in giudizio sia la difesa della Prefettura e che quella dell’ADM hanno replicato alle censure sollevate.

All’udienza del 5 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Prefettura di Monza e della Brianza ha adottato nei confronti del signor -O- l’informazione antimafia interdittiva, c.d. atipica, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 in quanto ha accertato, a seguito dell’istruttoria condotta in ordine alla composizione del nucleo familiare del ricorrente e alla conduzione dell’attività, la “sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa” nell’attività commerciale del ricorrente.

Il quadro normativo all’interno del quale si inscrive il provvedimento impugnato è il seguente.

L’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che “1. Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.

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