TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-07-20, n. 202003207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-07-20, n. 202003207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003207
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 03207/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05150/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5150 del 2017, proposto da:
Comune di Roccapiemonte, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M M, presso il cui studio domicilia alla via Toledo n. 156, in Napoli, e con recapito digitale come da registri di giustizia;

contro

G.O.R.I. s.p.a. – Gestione Ottimale Risorse Idriche (di seguito: GORI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M P e dall'ʹAvv. A L coi quali è elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'ʹAvv. A L e con recapito digitale come da registri di giustizia;

nei confronti

- A.T.O., Ambito Territoriale Ottimale 3 Campania (di seguito, ATO 3), in persona del Commissario, legale rappresentante pro tempore,
- E.I.C. (Ente Idrico Campano, ex Ente d’ambito Sarnese Vesuviano), in persona del Commissario, legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto Corrado e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Viale A. Gramsci n. 19, e con recapito digitale come da registri di giustizia;
- Comune di Casalnuovo in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’accertamento,

e la dichiarazione della cessazione della convenzione per la concessione della gestione del servizio idrico integrato, stipulata in data 30 settembre 2002 tra GORI e ATO 3 Campania;

per l’effetto, per la dichiarazione d’inesistenza in capo al Comune di Roccapiemonte dell’obbligo di trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato previsto in convenzione.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio: di GORI e del Commissario dell’Ente d’ambito sarnese vesuviano, la relativa documentazione e le memorie;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. G P, all’udienza pubblica dell’8 luglio 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, e dell’art. 5 del D.P. n. 14/2020, sede;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2014, l’odierno ricorrente, il Comune di Roccapiemonte, aveva convenuto, davanti al Tribunale civile di Napoli, la società GORI ai fini dell’accertamento e della relativa dichiarazione d’intervenuta decadenza della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, stipulata il 30 settembre 2002 tra GORI medesima e ATO 3 Campania, nonché per l’inesistenza dell’obbligo, a carico del comune ricorrente medesimo, di trasferire la gestione del servizio al competente ente d’ambito, competente per il Servizio idrico integrato (SII), previsto in convenzione.

Con sentenza n. 8863 del 31 agosto 2017, il Giudice del Tribunale civile di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

2.- Il comune di Roccapiemonte ha quindi riassunto la causa davanti a questo TAR con ricorso notificato tra il 27 novembre ed il 1° dicembre 2017 e depositato il successivo 21 dicembre col quale ha testualmente riproposto il contenuto dell’atto di citazione davanti al giudice del Tribunale di Napoli.

Si sono costituiti in giudizio GORI ed il Commissario dell’Ente d’Ambito sarnese vesuviano.

Entrambi, con rispettive memorie, hanno argomentato per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza nel merito del ricorso.

Il comune di Casalnuovo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

In vista dell’udienza pubblica dell’8 luglio 2020, GORI ed il Commissario dell’ente d’Ambito hanno depositato, in data 5 giugno, rispettive memorie con le quali hanno ribadito le proprie deduzioni difensive.

Ha replicato il comune di Roccapiemonte con memoria depositata il 15 giugno 2020.

Le parti con note d’udienza depositate il 3 luglio 2020, oltre a definire ulteriormente i propri punti di vista, hanno chiesto il passaggio in decisione del ricorso.

A seguito della celebrazione dell’udienza svoltasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020 e dell’art. 2, comma 2, del D.P.C.S. n.134/2020, la causa è stata trattenuta per essere decisa.

DIRITTO

1.- Il comune ricorrente, con l’odierno ricorso, chiede accertarsi la violazione dell’art. 15 legge 166/2009, di conversione decreto legge 135/2009;
l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti per il trasferimento della gestione del servizio idrico dal Servizio idrico integrato.

Alla luce delle previsioni di cui all’art. 15 del D.L. 166/2009, GORI sarebbe cessata dall'affidamento alla data del 31 dicembre 2010, giacché non sussisterebbero i presupposti previsti dalla richiamata normativa per considerare il permanere dell’efficacia del contratto di servizio fino alla sua scadenza naturale.

Il comune ricorrente chiede dunque accertarsi l'avvenuta decadenza dell'affidamento a GORI del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale 3 della Campania, sarnese vesuviano.

2.- In via preliminare, sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalle difese di GORI e del Commissario dell’Ente d’Ambito;
in ogni caso il ricorso è altresì, nel merito, infondato.

2.1.- Riguardo alle dedotte eccezioni d’inammissibilità, l’oggetto dell’odierno ricorso e la conseguente pretesa del comune di Roccapiemonte si pongono in contrasto con la sentenza del T.A.R. Salerno n. 1184 del 4 luglio 2014, non impugnata e quindi divenuta definitiva.

La richiamata sentenza, da un lato, contiene un’espressa indicazione circa la perdurante efficacia, anche dopo la data del 31 dicembre 2010, dell’affidamento a GORI del Servizio idrico integrato.

E’ utile richiamare alcuni passaggi nella stessa contenuta: <<L’amministrazione resistente [ndr, il comune di Roccapiemonte] eccepisce la carenza di legittimazione attiva di GORI, la quale sarebbe cessata ope legis dall'affidamento del Servizio Idrico Integrato, e, comunque, l’assenza di interesse a ricorrere. L'eccezione è infondata. L'esistenza della Convenzione tra ATO e GORI, il cui permanere dell’efficacia è oggetto specifico dell’odierna controversia, vale ad incardinare la posizione legittimante di GORI e, di conseguenza, anche il suo interesse al ricorso>>.

La sentenza chiarisce altresì che il Comune di Roccapiemonte, con l’adesione all’Ente d’ambito, non è più titolare di potestà pubblica in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato. Precisa, infatti: <<in esito alla Conferenza di Servizi decisoria del 21 gennaio 2008, intervenuta tra l’ATO ed il Comune di Roccapiemonte ed indetta ai sensi dell’art. 14-ter L. n. 241/1990, è stato testualmente convenuto che "in data 1.4.2008 sarà avviata la gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) da parte della G.O.R.I. S.p.A. nel territorio del Comune di Roccapiemonte, il quale dovrà conseguentemente provvedere a trasferire alla G.O.R.I. S.p.A., entro tale data, tutte le opere, gli impianti, le canalizzazioni, ovvero segmenti e/o tratti delle stesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come disposto nella Convenzione e nell'art. 6, punto 6.1, del Disciplinare, nonché a porre in essere ogni atto utile e necessario per garantire il regolare ed efficace avvio della gestione del S.I.I..”. Non a caso, il punto 7 del verbale precisa che: "fermo quanto previsto all’articolo 4, lettera h), della Convenzione e fatte salve le competenze esclusive dell’Ente d’Ambito, si conferisce il più ampio mandato alla G.O.R.I. S.p.A., affinché sia data esecuzione a quanto deliberato con il presente verbale".

Il risultato della Conferenza di servizi è stato sancito con le sottoscrizioni, in data 30 settembre 2002, della Convenzione ed, in data 15 marzo 2004, dell'accordo tra Comune e GORI.

3) Dopo la costituzione dell'ATO e gli atti progressivi di adesione, il Comune di Roccapiemonte si è spogliato delle competenze riguardanti la gestione del Servizio idrico, il quale viene assunto in una dimensione territoriale e strutturale integrata, per effetto degli atti normativi, a monte, e degli atti convenzionali, a valle.

Da ciò consegue che il comune di Roccapiemonte, in virtù dei preesistenti atti di adesione, non dispone più della capacità di autoescludersi dall'ATO 3 e di aderire, sulla base di meri atti unilaterali, ad altro Ambito territoriale.

4) Sul quadro normativo nazionale e regionale, non incide l’esito del Referendum svoltosi nel mese di giugno 2011, il quale ha abrogato l'art. 23 bis D.L. 112/1998.

Nel caso specifico, infatti, si verte sulla legittimità del procedimento volto ad attuare gli obblighi ex lege di trasferimento del servizio idrico e conclusosi con il provvedimento definitivo assunto dalla Conferenza di Servizi del 21 agosto 2008, pertanto ben prima del referendum.

Peraltro, anche nel caso del subentro di nuove normative, le conseguenti iniziative di adeguamento, da assumere riguardo ai profili organizzativi e gestionali – a meno che le normative stesse non disciplinino espressamente il governo del regime transitorio (e non è questo il caso del referendum abrogativo) - non potranno che essere adottate di comune accordo tra gli stessi soggetti che hanno preso parte alla convenzione ex lege>>.

2.2.- Per quanto sopra chiarito, con la menzionata sentenza 1184/2014 del TAR Salerno, il comune di Roccapiemonte risulta essere privo di legittimazione ad agire, posto che il soggetto eventualmente titolare a sollevare la questione relativa all’eventuale decadenza dell’affidamento sarebbe l’Ente affidatario (e cioè l’Ente d’ambito Sarnese Vesuviano, oggi l’E.I.C.), che è anche parte del rapporto concessorio unitamente a GORI.

Giova ricordare che, anche in sede di giurisdizione esclusiva, la proposizione di un’azione di accertamento, come quella in concreto esercitata con il presente giudizio, presuppone la titolarità per il ricorrente di una posizione di diritto soggettivo e che la controversia coinvolga il contenuto dell’atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell’amministrazione e del concessionario. Il Comune di Roccapiemonte risulta ormai svestito di siffatta situazione soggettiva giacché non solo non è parte del rapporto concessorio, di cui vorrebbe fare dichiarare la decadenza, ma non è neppure, per le ragioni sopra esposte, titolare di potestà in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato.

Per questa stessa ragione, il comune ricorrente difetta anche dell’interesse ad agire, giacché anche dopo l’eventuale accoglimento del ricorso, non avrebbe alcuna possibilità di gestire in proprio il servizio per il quale si controverte.

3.- In ogni caso, il ricorso è anche infondato nel merito.

3.1.- Giova premettere che il legislatore statale, con la legge 5 gennaio 1994, n. 36, meglio conosciuta come “legge Galli”, ha avviato la riforma integrale del settore idrico nell’intento di realizzare alcuni fondamentali obiettivi strategici quali la razionalizzazione dell’uso della risorsa naturale, l’accorpamento della pluralità delle gestioni esistenti, il miglioramento dell’efficienza tecnica ed economica del servizio a tutti i livelli, dalla fase della progettazione delle infrastrutture alla fase di gestione.

Per questo, il legislatore ha disposto che il servizio venisse riorganizzato su base territoriale, affidando a ciascuna regione il compito di suddividere la propria aerea geografica in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), tendenzialmente corrispondenti alle unità dei bacini idrografici, in modo da conferire la gestione unitaria del servizio al corrispondente ente d’ambito, preposto in concreto alla gestione del servizio. Quest’ultimo doveva essere infatti costituito da un consorzio partecipato dai comuni e dalle province coinvolti per appartenenza territoriale. La partecipazione era per legge obbligatoria.

In altri termini, gli enti locali compresi in un unico ATO aderiscono all’Ente d’Ambito, quale organismo di rappresentanza sovra-comunale, che assume il ruolo essenziale di regolatore locale, ponte di collegamento tra l’azienda erogatrice del servizio ed i cittadini-utenti, al fine di garantire una gestione che rispetti i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Secondo il disegno della riforma legislatore, quindi, l’Autorità d’Ambito è il nuovo soggetto istituzionale con il compito di:

a) pianificare l’attività di gestione del servizio idrico integrato, attraverso la redazione del Piano di Ambito;

b) procedere all’affidamento della gestione del servizio osservando la disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica (art. 113 d. lgs. 267/2000);

c) predisporre la convenzione di affidamento, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo schema-tipo regionale;

d) esercitare le funzioni di controllo per verificare che il soggetto gestore consegua gli obiettivi pianificati.

Questa impostazione è stata recepita anche dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cd. “Testo unico dell’ambiente”, nel frattempo approvato, col quale il legislatore ha riordinato in via completa per i complementari profili riguardanti l’ambiente, aspetti riguardanti lo sfruttamento delle risorse idriche e l’organizzazione dei servizi di fognatura e depurazione delle acque.

In conseguenza della complessiva riforma, quindi, il legislatore ha perseguito una netta distinzione tra le funzioni gestionali, assegnate a soggetti imprenditoriali, e lo svolgimento delle attività di regolazione, proprie delle istituzioni pubbliche, secondo un sistema di comando e di controllo multi-livello.

3.2.- I sopra esposti principi fissati dal legislatore nazionale hanno trovato attuazione in Campania dapprima con la legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997 contenente le “Direttive per l’attuazione del Servizio idrico integrato ai seni della legge 5 gennaio 1994 n. 3”, ed, in seguito, dalla legge regionale Campania 2 dicembre 2015, n. 15, contenente il “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente idrico Campano”.

L’art. 2 della legge regionale n. 14 del 1997 - per la gestione del servizio idrico integrato secondo le indicazioni del legislatore nazionale - ha suddiviso il territorio in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ispirati all’affermazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio e nell’erogazione della fornitura della risorsa.

In particolare, il legislatore regionale ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali:

1) ATO Calore Irpino;

2) ATO Napoli-Volturno;

3) ATO Sarnese Vesuviano (nel cui territorio è ricompreso il Comune ricorrente);

4) ATO Sele.

L’art. 4, nel definire le forme di cooperazione fra gli enti locali, ha stabilito che:

- i comuni e le province ricadenti in ciascun ATO organizzano il servizio idrico integrato nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- a tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO provvedessero alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- tale consorzio, denominato Ente d’ambito, è dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa.

L’art. 9, in relazione all’affidamento delle gestioni del Servizio idrico integrato, ha stabilito che l'Ente d’ambito scegliesse la forma di gestione fra quelle previste dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed individuasse di conseguenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

L’art. 13 ha previsto che ciascun Ente d’ambito stipulasse apposita convenzione tipo, con relativo disciplinare, per regolamentare i rapporti tra gli Enti locali, riuniti nel rispettivo ATO.

Pertanto, la gestione del servizio idrico integrato dovesse essere affidata ad un unico soggetto gestore per ciascun ATO.

L’art. 15 ha demandato ad una successiva legge la disciplina delle forme e delle modalità per il trasferimento al nuovo gestore del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, aziende ed Enti, già adibito ai servizi idrici, acquedottistici, fognari e depurativi.

3.3.- In attuazione della legge regionale n. 14/1997 in argomento, con atto pubblico rep. 8966 del 20 ottobre 1997, veniva istituito l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, quale consorzio obbligatorio tra le Province di Napoli e Salerno, nonché tra i Comuni ricadenti nell’ATO 3 (così come definito dalla Regione Campania), compreso il Comune di Roccapiemonte.

Con la deliberazione n. 3 del 29 febbraio 2000, l’Assemblea dei Sindaci facenti parte del predetto Consorzio, disponeva l'affidamento del servizio idrico integrato alla società GORI e, contestualmente, dava mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla cessione del 19% delle azioni ad un socio privato da individuare a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

3.4.- Il Comune, con l’odierno ricorso, chiede ora accertarsi l'avvenuta decadenza dell'affidamento alla GORI del servizio idrico integrato dell'A.T.O. n. 3 della Campania, e ciò ai sensi dell'art. 15 della L. n. 166/2009, giacché non sussisterebbero, nel caso di GORI, i presupposti ai quali la legge ricollega la permanente efficacia dell'affidamento fino alla sua scadenza naturale.

Va in primo luogo osservato che la norma citata dal comune ricorrente, a supporto della sua linea difensiva, aveva sostituito l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

Sennonché il menzionato art. 23 bis, proprio nella formulazione introdotta dalla L. 20 novembre 2009 n. 166, è stato abrogato a seguito di consultazione referendaria, e per effetto dell'art. 1, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113.

Ne consegue che, allo stato, non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma che disponga la cessazione degli affidamenti in essere i quali non possono che permanere fino alla loro naturale scadenza.

Sul punto, è importante ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011, ha chiarito che dall’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis non è conseguita “alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo” né, tanto meno, alcun “vuoto normativo”, ma “l’applicazione immediata della normativa comunitaria”.

Risulta, pertanto, non pertinente il riferimento a norme nazionali contenenti previsioni di decadenza ormai non più attuali, in quanto soppresse dall’ordinamento giuridico.

3.5.- A prescindere da quanto sopra, la disciplina transitoria dettata dal predetto art. 23 bis nei sensi auspicati dal comune ricorrente, non sarebbe comunque applicabile al caso di specie.

Ed invero, il menzionato art. 23 bis, nel testo modificato dal D.L. 135/2009, al comma 8, lett. c), chiariva che: “le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio”.

Nella specie, come sopra illustrato, il procedimento posto in essere dal consorzio per l’affidamento del servizio in argomento in favore di GORI appare rispettoso dei principi di derivazione comunitaria in tema di evidenza pubblica e par condicio tra gli operatori economici nella scelta del socio privato.

L’affidamento del servizio in favore di GORI è riconducibile all’ambito di applicazione del citato comma 8, lett. c, dell’art. 23 del D.L. 112/2008, con conseguente sua efficacia fino alla data prevista nella convenzione di gestione, ossia fino al 2032.

3.6.- Sul punto, il Comune di Roccapiemonte deduce l'illegittimità dell'affidamento perché, a suo avviso, la selezione del socio privato sarebbe avvenuta “a trattativa privata”.

Questa conclusione tuttavia non è condivisibile alla luce della procedura di ricerca del socio per come effettivamente si è svolta.

Con la deliberazione n. 3 del febbraio 2000, l’Assemblea dei Sindaci facenti parte del predetto Consorzio, disponeva l'affidamento del servizio idrico integrato alla società GORI e, contestualmente, dava mandato al Consiglio d’amministrazione dell’ente di procedere alla cessione del 19% delle azioni ad un socio privato da individuare a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Pertanto, con deliberazione del Consiglio d’amministrazione dell’Ente n. 23 del 12 febbraio 2000, era indetta la gara pubblica per la cessione del 19% delle azioni della società GORI S.p.A.;
il relativo bando veniva pubblicato sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E. (rispettivamente del 30 dicembre 2000 e del 22 dicembre 2000), oltre che su due quotidiani a rilevanza nazionale ed internazionale (Sole Ventiquattro Ore del 22 gennaio 2000 e Financial Times dell’8 gennaio 2001) ed all'albo pretorio dell’Ente e dei Comuni consorziati.

Con successiva deliberazione n. 3 del 21 febbraio 2001, il Consiglio d’amministrazione dell’ente prendeva atto delle risultanze della gara pubblica andata deserta.

In seguito, ACEA, con nota del Presidente e dell'amministratore delegato prot. n. 1198 del 9 aprile 2001, manifestava il proprio interesse a partecipare ad una procedura negoziata per l'acquisto della partecipazione azionaria in questione, "alle condizioni del bando di gara, come previsto dall'art. 7, comma 11 lett. q) del D.lgs. 17/3/95 n.157".

Quindi, con deliberazione n. 19 del 12 aprile 2001, il Consiglio d’amministrazione autorizzava il Presidente a riscontrare positivamente la richiesta avanzata da ACEA S.p.A., nel “senso di invitare la medesima società a presentare entro il 30/4/2001 una proposta di acquisto formulata nella osservanza sostanziale delle condizioni previste dagli atti di gara”.

Con la medesima deliberazione n. 19/2001, l’Ente d’Ambito stabiliva inoltre “di procedere alla pubblicazione formale sulla GUCE e sulla GURI dell’avviso inerente l’esito di gara deserta e l’avvio della procedura negoziata con la possibilità di partecipazione da parte di coloro che ne manifestano interesse”. Il relativo avviso veniva, quindi, pubblicato, così come previsto, nella G.U.C.E. del 27 aprile 2001 e nella G.U.R.I. del 28 aprile 2001.

All’esito del procedimento, l’Ente d’Ambito, con deliberazione consiliare n. 27 del 14 settembre 2001, aggiudicava provvisoriamente la procedura per la cessione del 19% delle azioni di GORI al raggruppamento costituito con capofila ACEA S.p.A.

Con deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 30 del 15 ottobre 2001, l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano procedeva quindi all’aggiudicazione definitiva in favore del predetto raggruppamento.

E’ quindi evidente che la ricerca e la scelta del socio sono avvenute secondo schemi di selezione pubblica competitiva.

Al riguardo, nella nozione generale di “evidenza pubblica” rientrano anche la procedura negoziata (in precedenza trattativa privata), la quale può essere o meno preceduta dalla pubblicazione di un bando. Per “evidenza pubblica” s’intende, esattamente, l’obbligo per l’amministrazione pubblica - qualora si determini a stipulare un appalto di lavori, di fornitura di beni o di servizi o anche, com’è nella specie ad affidare un servizio – di dare adeguata pubblicità all’intenzione di individuare il contraente privato, pubblicando, nei termini e secondo le modalità di legge, un avviso in regime di pubblicità che varia in relazione alla consistenza ed alla tipologia del rapporto contrattuale.

Nel caso di specie, la pubblicità del procedimento selettivo del socio ha riguardato non solo l’indizione della gara ma anche la successiva fase della procedura negoziata, nel senso che l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, dapprima, ha dato avviso della volontà di procedere in tal senso, a seguito della gara andata deserta, ma ha anche espressamente offerto la possibilità per eventuali interessati di formulare offerte competitive rispetto a quella proposta dal raggruppamento costituito da ACEA s.p.a. ed altri.

3.7.- Va inoltre ricordato che l'affidamento del servizio è avvenuto, nel 2000, nella vigenza:

a) dell'art. 22 lett. e) della L. n. 142/1990 il quale prevedeva che “i comuni e le provincie possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: .... e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”;

b) dell’art. 9, comma primo, della L. Reg. Campania n. 14/97, secondo cui “l’Ente di ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato”.

Inoltre, secondo la normativa vigente al momento dell’affidamento - precisamente, l’art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
l’art. 7, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 157/1995;
l’art. 13, comma 1, lett. a), d. lgs. 158/1995;
l’art. 9, comma 4, lett. c) d. lgs. n. 358/1992 - vi era la possibilità di ricorso alla procedura negoziata, anche senza la pubblicazione di un bando, nell’ipotesi di aste e licitazioni andate deserte.

Nessuno degli atti della procedura risulta essere stato impugnato dal ricorrente Comune di Roccapiemonte.

4.- Per quanto sopra, il ricorso deve essere considerato infondato, oltre che inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

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