TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-06-20, n. 201900312
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2019
N. 00312/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2019, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato H S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitella Roveto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di condono edilizio prot. n. 5121 del 25 ottobre 2018 dell'Ufficio Tecnico Comunale-Area Tecnica del Comune di Civitella Roveto che “ dispone… di non concedere il titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della L. 47/85, richiesto con istanza di condono edilizio prot. 1713 del 30.04.1986, per le motivazioni esposte in premessa che ivi si intendono integralmente richiamate ”;
- di tutti gli atti collegati, connessi, derivati, presupposti (ivi compresi il preavviso di diniego prot. 1897 del 18 aprile 2018; la nota prot. 2843 del 12.6.2017; la nota prot. 143 del 9.1.2018; la nota prot. 3479 del 17.7.2017 del Comune di Civitella Roveto-Ufficio Tecnico).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitella Roveto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa M C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di una porzione (pari a mq. 461,57) del piano terra di un immobile realizzato con licenza edilizia n. 15/1975 per il quale il suo dante causa presentò domanda di condono il 30.4.1986 al fine di regolarizzarne l’uso commerciale e la trasformazione del portico in locali da adibire a negozi, senza alterazione della sagoma.
Riferisce in punto di fatto:
- il 26.11.2015 il Comune gli richiese documentazione integrativa che depositò in data 30.12.2015;
- il 4.11.2016 la trasmissione del nulla osta paesaggistico della Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo necessario perché alla realizzazione dell’immobile era sopravvenuto il vincolo imposto dal D.M. BB.CC.AA. del 14 luglio 1984 (in G.U. n. 201 del 23 luglio 1984);
- il 12 giugno 2017 il Comune chiese ulteriore documentazione, cui il ricorrente replicò con nota del 14.6.2017 indicando quanto già depositato il 30.12.2015 e l’8.3.2016, formulando istanza di accesso agli atti del fascicolo della pratica di condono edilizio;
- con nota del 17 luglio 2017 il Comune consegnò un elenco ufficiale dei documenti presenti nel fascicolo del condono;
- il 7.11.2017 il Comune richiese al ricorrente il pagamento dell’indennità/sanzione ambientale ex art. 15 L. n. 1497/1939, senza quantificarne l’importo;
- dopo il preavviso di diniego del 18.4.2018 con provvedimento del 25 ottobre 2018 il Comune ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria in quanto mancante delle ricevute di pagamento di tutti gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione e della sanzione ambientale.
Il ricorso avverso il diniego di condono è affidato a cinque motivi:
1. Violazione artt. 31, 35, e 37 l. n. 47/1985; artt. 3, 5 e 11 l. 10/1977; art. 39, comma 4, l. n. 724/1994 - eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del Comune, per disparità di trattamento, e per illogicità manifesta.
Al contrario di quanto affermato dal Comune, l’esito negativo del procedimento di condono per mancata produzione di documenti conseguirebbe tassativamente solo alla omessa produzione dei documenti indicati dall’art. 35, comma 3, della l. n. 47/1985, fra i quali non figurano la ricevuta del pagamento degli oneri concessori, né la ricevuta di pagamento della c.d. indennità risarcitoria ambientale.
2. Violazione art. 2, comma 46, l. n. 662/1996; art. 164 d.lgs. 490/1999; art. 167 d.lgs. 42/2004; art. 15 l. 1497/1939 – eccesso di potere per inosservanza di direttive.
La c.d. sanzione ambientale non sarebbe dovuta non configurandosi alcun illecito paesaggistico in quanto l’edificio è stato realizzato nel 1976 su un’area che a quella data non era soggetta ad alcun vincolo.
3. Violazione artt. 31, 35, e 37 l. n. 47/1985; artt. 3, 5 e 11 l. n. 10/1977; art. 39, comma 4, l. n. 724/1994 sotto altro profilo, nonché del d.m. 26.9.1997, e dell’art. 16 della deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo 22.3.2003 n. 119 - eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del Comune, per disparità di trattamento, e per illogicità manifesta.
Con il motivo, dedotto in via subordinata, il ricorrente deduce che l’ipotetica mancanza delle ricevute di pagamento di oneri e sanzione ambientale sarebbe