TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300132
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 00132/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00586/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2022, proposto da
Body Care di EA Cristina Mara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Calvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Rivarolo Canavese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, n. 3;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso dal Comune di Rivarolo Canavese in data 30.03.2022, Prot. n. 5159;

- della comunicazione, connessa e precedente, emessa dal Responsabile del Settore Servizi Produttivi del Comune di Rivarolo Canavese Prot. n. 3971 del 10.03.2022, notificata in data 10.03.2022;

di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso, tra cui:

- nota della ASL TO4 Prot. 0089892 del 21.09.2021;

- nota della ASL TO4 Prot. 0075241 del 9.08.2021 e verbale della Commissione di Vigilanza in esito al sopralluogo del 22.07.2021;

- nota della ASL TO4 Prot. 47858 Class. 6.4. in data 14.05.2021;

e per il risarcimento

del danno subito dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivarolo Canavese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente gravame viene impugnata la nota prot. n. 5159 del 30.03.2022, unitamente agli altri atti in epigrafe specificati, con cui il Comune di Rivarolo Canavese ha vietato alla ricorrente – titolare della ditta “Body Care” – di svolgere attività estetica e medica, nonché di utilizzare dispostivi compresi nell'allegato 1 del Decreto MISE n. 110/2011 e gli apparecchi classificati come elettromedicali, precisando, altresì, che l’uso dei macchinari CRYO CXT e Myo FX EMS System è subordinato al “ rispetto delle modalità e delle prescrizioni che sono state fornite dalla ASL con le note già indicate (prot. n. 75241 del 9/08/2021, prot. n. 89892 del 21/09/2021 e prot. n. 22/10/2021) e con salvezza di ogni futura determinazione dell'Autorità sanitaria in ordine alla qualificazione ed all'utilizzo dei suddetti dispositivi) ”. Quest’ultima, in particolare, interpellata su richiesta del Comune di Rivarolo Canavese in merito alla natura di detti dispositivi, ha qualificato il primo ad uso medicale e il secondo ad uso estetico, richiedendo quindi, in capo all’operatore che utilizza tali macchinari, il possesso della qualifica professionale rispettivamente di medico e di estetista.

2. A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente deduce plurime censure di violazione di legge, dei principi di buona fede e di affidamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, eccesso di potere in varie figure sintomatiche;

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