TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-07-05, n. 201200973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-07-05, n. 201200973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200973
Data del deposito : 5 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01166/2012 REG.RIC.

N. 00973/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01166/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2012, proposto da:

MULTIUTILITY SOVRACOMUNALE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A.M. Poggi in Milano, Via Beccaria n. 5;

contro

CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. D T M e G L, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Amedei n.8;

nei confronti di

BASE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto di aggiudicazione del servizio lettura contatori del 28/3/2012, comunicato con nota del 30/3/2012 a favore di Base s.p.a.;
dell'atto di ammissione alla gara di Base s.p.a.;
della lettera di invito per procedura negoziata senza pubblicazione del bando del 3 febbraio 2012 per l'affidamento del servizio dal 1/5/2012 al 30/4/2012 e della delibera Cda del 26/1/2012, nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Canturina Servizi Territoriali S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus atteso che dalla documentazione depositata in giudizio, ed in particolare dalla relazione stilata dall’Ispettorato del Lavoro di Como, sembra emergere che la controinteressata abbia intenzione di utilizzare lavoratori a progetto in assenza delle condizioni previste dalla legge;
e che quindi appaiono fondate le doglianze sollevate nel ricorso che lamentano il mancato rispetto delle norme che sanciscono l’inderogabilità per l’offrente delle disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano il costo del lavoro;

Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese di giudizio della presenta fase cautelare;

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