TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-03-02, n. 201100600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-03-02, n. 201100600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201100600
Data del deposito : 2 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01927/2010 REG.RIC.

N. 00600/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01927/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2010, proposto da:
Provincia di Monza e Brianza, rappresentata e difesa dagli avv. E B, A B e L F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bazzani in Milano, via Visconti di Modrone n. 12;

contro

Comune di Usmate Velate, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.;

nei confronti di

Fintechno Tic Re Srl, rappresentato e difeso dall'avv. G A I, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Casati 1;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio.

per l'annullamento

- della delibera di Consiglio Comunale di Usmate Velate n. 38 del 19.7.2010 di definitiva approvazione del progetto in variante al P.G.T. ai sensi dell'art. 5 comma 2, DPR 447/1998, su richiesta della soc. Fintechno Tic Re Srl e di ogni atto ad essa preordinato e connesso, ivi compresi:

- del verbale della Conferenza dei Servizi - 3^ seduta conclusiva, tenutasi presso il Comune di Usmate Velate il 15.6.2010, relativa al procedimento di cui all'art. 5 comma 2, DPR 447/1998;

- del provvedimento finale contenente il permesso di costruire, rilasciato in data 11.8.2010, di cui all'avviso pubblicato all'Albo pretorio in pari data, non altrimenti noto;

- della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25.9.2009, portante atto di indirizzo relativo al progetto in variante della soc. Fintechno;

- del provvedimento dell'Autorità competente per la VAS del 18.3.2010 prot. 4532.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Usmate Velate e della società Fintechno Tic Re Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l’avv. A B e l’avv. L F per la Provincia ricorrente;
l’avv. Enzo Giacometti, in sostituzione dell’avv. Boifava, per il Comune di Usmate Velate e l’avv. G A I per Fintechno Tic Re Srl;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società Fintechno presentava in data 5.9.2009 al Comune di Usmate Velate una istanza per l’approvazione di un progetto, in variante al PGT, di intervento produttivo ex art 5 DPR 447/98, da collocarsi su un compendio di proprietà di mq 118.995 nell’ambito territoriale AT4.

Il Comune con delibera del consiglio comunale n. 24 del 25 settembre 2009 manifestava un parere favorevole al progetto.

In data 18.12.2009 la società Fintechno presentava, poi, una domanda di permesso di costruire, che veniva respinta per contrasto con il PGT e ammessa alla procedura SUAP in variante, ai sensi dell’art 5 DPR 447/98.

Con delibera n. 18 del 5.2.2010 la Giunta Comunale avviava il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica, procedimento che si concludeva con il decreto dirigenziale del 18.3.2010, prot. 4532 di esclusione dalla VAS.

Venivano quindi iniziati i lavori della Conferenza di servizi ai sensi del DPR 445/1998, cui era invitata la Provincia di Monza Brianza.

La Conferenza operava in tre sedute: il 27.4.2010, 27.5.20101 e il 15.6.20101, durante le quali la Provincia non inviava alcun rappresentante.

La stessa faceva pervenire in data 15.6.2010 il proprio parere contrario, assunto con determinazione dirigenziale n. 114 del 15.6.2010, per la compromissione della rete ecologica provinciale- corridoio primario del PTCP, nonché della Rete ecologica regionale (RER) oltre che del pregiudizio al collegamento tra il PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) della Cavallera e quello del Molgora.

Detto parere perveniva alla ore 17.50 del 15 giugno, mentre i lavori della Conferenza venivano chiusi alle ore 10.00 dello stesso giorno.

Per tale ragione il parere provinciale veniva considerato tardivo e inammissibile.

Il progetto, approvato dalla Conferenza di servizi, veniva quindi sottoposta all’esame del Comune di Usmate Velate, che con delibera consiliare n. 38 del 19.7.2010 lo approvava.

Avverso gli atti in epigrafe indicati la Provincia articola le seguenti censure:

1) violazione dell’art 14 ter comma 7 L. 241/90 nel testo applicabile ratione temporis ;
difetto di motivazione: in base al testo vigente dell’art 14 ter, al momento della decisione finale della Conferenza di servizi, il silenzio della provincia non poteva essere considerato come parere favorevole;

2) ulteriore violazione dell’art 14 ter comma 7 in relazione all’art 97 L.R. 12/2005;
travisamento;
difetto di istruttoria: la conferenza non ha valutato un parere che attiene a profili urbanistici;

3) violazione dell’art 97 comma 3 l.r. 12/2005;
violazione dell’art 5 DPR 447/1998;
violazione del PTR in relazione all’art 20 l.r. 12/2005;
difetto di istruttoria, sviamento, non essendo stata effettuata la verifica di compatibilità con il PTR e con il PTCP;

4) violazione dell’art 5 DPR 447/98;
difetto di motivazione, in quanto è stato avviato il procedimento speciale, pur mancandone i presupposti;

5) ulteriore violazione dell’art 5 DPR 447/98;
violazione dell’art 2 l.r. 12/2005;
difetto di motivazione;
contraddittorietà: l’Amministrazione ha omesso la dovuta istruttoria circa la sussistenza delle condizioni dell’intervento, in relazione alla necessità di tutela del territorio;

6) violazione dell’art 4 l.r. 12/2005;
violazione dell’art 5 d.lg 152/2006;
sviamento: la sequenza procedimentale di esclusione della VAS è carente di istruttoria e di motivazione;

7) violazione dell’art 3 L. 241/90;
violazione prescrizioni del decreto di esclusione VAS;
difetto di istruttoria: la Conferenza non ha esaminato i profili di criticità emersi in sede di procedimento di esclusione della VAS.

Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la società controinteressata, rilevando il difetto di legittimazione e di interesse e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1001 del 10.9.2010, la domanda cautelare veniva respinta, per assenza di fumus .

In vista dell’udienza di merito le parti depositavano memorie a sostegno delle proprie posizioni.

All’udienza del 13 gennaio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) La Provincia di Monza Brianza (da ora Provincia) impugna gli atti di approvazione di un progetto in variante al PGT del Comune di Usmate Velate (da ora Comune), presentato dalla società odierna controinteressata, che ha seguito la procedura di cui all’art 5 DPR 447/1998.

2) Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in quanto il ricorso è infondato.

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