TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-02-15, n. 201700963

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-02-15, n. 201700963
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201700963
Data del deposito : 15 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2017

N. 00963/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04073/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4073 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, quale genitore, in nome e per conto della minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta C.F. MRTSMN71M43F839L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M. Caravaggio 45;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., Centro Servizi Amministrativi di Napoli, Direzione Didattica 3^ Circolo Aldo Moro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 3055/b19 del 02/09/2016 a firma del dirigente scolastico della Scuola 3^ Circolo Aldo Moro, nella parte in cui riconosce alla minore -OMISSIS- 3 ore di sostegno al giorno, e per l’accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti, in qualità di genitori del minore in epigrafe, insorgevano avverso l’atto della Scuola 3^ Circolo Aldo Moro, che ha determinato in 3 il numero di ore giornaliere di sostegno scolastico al minore in questione che, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi della L. 104/1992, avrebbe necessitato del sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica.

La parte ricorrente chiedeva, pertanto:

-) l’annullamento degli atti che hanno determinato in misura insufficiente il numero di ore;

-) l’accertamento del diritto del minore a ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione da effettuarsi, anno per anno, in sede di P.E.I.;

2. Con ordinanza n. 1699/2016, il Tribunale, dava atto della mancata indicazione del numero di ore di sostegno nel P.E.I. e ordinava all’amministrazione:

a) di integrare il PEI mediante l’individuazione del numero di ore necessario a garantire al minore il diritto allo studio;

b) di dare esecuzione immediatamente al P.E.I. così integrato, attribuendo all’alunno disabile un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia.

2.1. All’udienza di discussione dell’8 febbraio 2017, la parte ricorrente comunicava che l’ordinanza era stata adempiuta, chiedendo la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere e, tuttavia, insistendo per la condanna alle spese.

DIRITTO

3. In via preliminare, occorre ribadire che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. .

Tale assunto non è smentito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 25011 del 25 novembre 2014, con la quale è stata affermata la devoluzione alla giurisdizione ordinaria sul presupposto che l'inadeguato sostegno scolastico alla disabilità grave configuri una ipotesi di discriminazione rilevante ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, posto che detta decisione ha avuto riguardo alla diversa ipotesi che l’Amministrazione scolastica non abbia correttamente dato esecuzione ad un P.E.I. esistente e aggiornato per l’anno scolastico in corso, laddove, nel caso oggetto del presente giudizio, il documento di Programmazione Educativa (o Educativo-didattica) Individuale è stato redatto per l’anno in corso ma non contiene l’indicazione del numero delle ore di sostegno necessarie in relazione alla patologia da cui il disabile risulta affetto e ai contenuti del profilo Dinamico Funzionale(v. anche, Ad. Plen., sentenza 12 aprile 2016 n. 7).

Va aggiunto, in proposito, che questa Sezione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sull’intera materia del sostegno scolastico sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede.

4. Nel merito, con riferimento all’anno scolastico in corso, deve darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per l’avvenuta esecuzione della ordinanza cautelare, come richiesto dalla medesima parte ricorrente.

5. Per quanto riguarda la richiesta riferita agli anni futuri, il Collegio, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso (ex plurimis, 22 maggio 2013 n. 2675;
6 marzo 2013, n. 1255) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231) evidenzia come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile. Ciò si desume dalla natura di tale diritto e dal conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore;
fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.

6. Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale sulla domanda principale (come emergente dalla statuizione cautelare) e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi