TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-03-07, n. 201400394

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-03-07, n. 201400394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400394
Data del deposito : 7 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00771/2013 REG.RIC.

N. 00394/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00771/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2013, proposto dalle signore M G e E P in qualità di eredi del signor G G, rappresentate e difese dagli avvocati S P e C B, con loro domiciliate a Genova in salita santa Caterina 1/5 presso l’avvocato F P;

contro

Ministero della Giustizia in persona del ministro in carica;

Per l’esecuzione

del decreto 10.5.2012, n. 53/2012 VG della corte d’appello di Genova


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

rilevato che:

le signore M G e E P in qualità di eredi del signor G G chiedono che il tribunale amministrativo dia esecuzione al decreto 10.5.2012, n. 53/2012VG che aveva condannato l’amministrazione della Giustizia al pagamento in favore del dante causa di una somma di denaro per il ritardo fatto registrare dal tribunale di Pisa nella definizione del procedimento civile che lo riguardava;

il collegio rileva che il decreto della corte d’appello venne notificato al ministero intimato presso la sua sede di Roma, che esso è divenuto inoppugnabile vista la data della notificazione ora citata (11.1.2013) e l’apposita certificazione dell’ufficio giudiziario, che il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento è trascorso, che l’amministrazione non ha provato di aver adempiuto;

la domanda è pertanto fondata e va accolta;

va per ciò assegnato il termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione della presente pronuncia perché l’amministrazione adempia, in difetto di che va officiato un commissario ad acta nella persona del dirigente gli affari legali del ministero della Giustizia, o funzionario da questi delegato, che compirà tutti gli atti necessari per assicurare la soddisfazione del creditore;

le spese di questa lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, osservandosi che il relativo computo tiene conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi