TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2015-02-04, n. 201502110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2015-02-04, n. 201502110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502110
Data del deposito : 4 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09452/2013 REG.RIC.

N. 02110/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09452/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9452 del 2013, proposto da:
C F e M L P, rappresentati e difesi dall'avv. M L P, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione

del giudicato - sentenza n. 15664/12 della corte suprema di cassazione sesta sezione civile 1 - equa riparazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della Giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere delle somme alla parte ricorrente e al difensore antistatario nel giudizio instaurato per il riconoscimento di equo indennizzo per la eccessiva durata del processo.

Rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, parte ricorrente ha proposto il presente mezzo di tutela, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per chiederne l’ottemperanza dinanzi all’adito giudice amministrativo.

2.Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio.

3. Durante la discussione fissata per la Camera di Consiglio del 28 gennaio 2015 il procuratore della parte ricorrente ha rappresentato che la sentenza per cui è causa ha nelle more avuto integrale esecuzione, ed ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

4. La Sezione deve dunque dare atto della cessazione della materia del contendere, con contestuale compensazione delle spese del presente giudizio.

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