TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-18, n. 202412464
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Testo completo
Pubblicato il 18/06/2024
N. 12464/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03920/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3920 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA ET Orrico, non costituita in giudizio;
TO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera di ammissione al tirocinio n. -OMISSIS-relativa alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di -OMISSIS- posti presso l'Ufficio del giudice di pace di -OMISSIS- (procedura di selezione secondo Bando pubblicato in Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, -OMISSIS-), approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura e pubblicata in data -OMISSIS- in uno con la relativa graduatoria, nella parte in cui l'Amministrazione, con riferimento alla posizione e alla domanda del ricorrente, ha rivisto in pejus il punteggio a lui riconosciuto, effettuando l'eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dallo stesso dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Bando, e in prima battuta confluito e riconosciuto nella graduatoria provvisoria del -OMISSIS-;
- della delibera di ammissione al tirocinio n. CSM-ONBAN-VIII-2019-00075, relativa alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di -OMISSIS- posti presso l'Ufficio del giudice di pace di NO NF (procedura di selezione secondo Bando pubblicato in Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, -OMISSIS-), approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura e pubblicata in data -OMISSIS- in uno con la relativa graduatoria, nella parte in cui l'Amministrazione, con riferimento alla posizione e alla domanda del ricorrente, ha rivisto in pejus il punteggio a lui riconosciuto, effettuando l'eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dallo stesso dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Bando, e in prima battuta confluito e riconosciuto nella graduatoria provvisoria del -OMISSIS-;
- della graduatoria relativa alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario per il Dis-OMISSIS-tto di -OMISSIS-, Giudice onorario di pace (GOP), Ufficio del Giudice di pace di -OMISSIS-, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura e pubblicata in data -OMISSIS-, nella parte in cui l'Amministrazione, con riferimento alla posizione del ricorrente, ha rivisto in pejus il punteggio a lui riconosciuto e attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dallo stesso dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Bando, e in prima battuta confluito e riconosciuto nella graduatoria provvisoria del -OMISSIS-;
- della graduatoria relativa alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario per il Dis-OMISSIS-tto di -OMISSIS-, Giudice onorario di pace (GOP), Ufficio del Giudice di pace di -OMISSIS-approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura e pubblicata in data -OMISSIS-, nella parte in cui l'Amministrazione, con riferimento alla posizione del ricorrente, ha rivisto in pejus il punteggio lui riconosciuto e attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dallo stesso dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Bando, e in prima battuta confluito e riconosciuto nella graduatoria provvisoria del -OMISSIS-;
- del punteggio comminato al ricorrente in riferimento alla valutazione dei titoli e, più in generale, in riferimento al punteggio integrale attribuito, nell'ambito della procedura di selezione in parola, per le due posizioni di interesse predette, nelle relative graduatorie;
- ove occorrer possa, del Bando di concorso recante procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per il Dis-OMISSIS-tto di -OMISSIS-, per la copertura di -OMISSIS- posti disponibili presso l'Ufficio del giudice di pace di -OMISSIS- e -OMISSIS- posti presso l'Ufficio del giudice di pace di -OMISSIS-pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, -OMISSIS-, nella parte in cui, all'art. 4, comma 7, e/o all'art. 4, comma 1, lett. a), dovesse significare e/o essere interpretato nel senso che anche al-OMISSIS- fattispecie di esercizio di funzioni giudiziarie pregresse, ol-OMISSIS- a quelle tassativamente riportate nelle disposizioni, possano non essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario;
- in parte qua, ove occorrer possa, di tutte le eventuali comunicazioni del CSM relative alle convocazioni di altri candidati al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace, in riferimento alle posizioni di interesse predette, nelle parti lesive per la posizione del ricorrente;
- nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, ivi inclusi tutti gli atti amministrativi, delibere e determine, relativi agli avvisi pubblici e concorsi de quibus, nelle parti lesive della posizione del ricorrente;
nonché per l'accertamento
- della illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente con le deliberazioni del CSM predette e confluite nella revisione in pejus del suo punteggio nelle graduatorie relative alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario per il Dis-OMISSIS-tto di -OMISSIS-, Giudice onorario di pace (GOP), Ufficio del Giudice di pace di -OMISSIS- e Ufficio del Giudice di Pace di -OMISSIS-approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e pubblicate in data -OMISSIS-, nella parte in cui al ricorrente è stato rettificato in pejus il punteggio attribuito nelle graduatorie provvisorie del -OMISSIS-;
e per la condanna dell'Amministrazione
- a procedere alla rettifica o riforma del punteggio del ricorrente nelle predette graduatorie, e quindi alla rettifica o riforma delle graduatorie medesime, in riferimento alla posizione del ricorrente, con ogni correlata conseguenza, anche relativa alla posizione degli altri candidati, alla luce delle deduzioni e argomentazioni contenute nel presente ricorso, e anche relativa all'ammissione al tirocinio come da Bando;
- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, ol-OMISSIS- alla condanna alla nuova valutazione dei titoli, del punteggio e della posizione integrale del ricorrente, l'adozione di:
a. ogni opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica;
b. e/o sospensione dei tirocini attivati in riferimento ad altri candidati in posizione potiore o la cui posizione verrebbe inficiata dall'annullamento dei provvedimenti impugnati e rivalutazione del punteggio del ricorrente;
c. e/o ogni eventuale provvedimento cautelare di salvaguardia della posizione del ricorrente e relativa ammissione ai tirocini cui ha diritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di TO TI e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, -OMISSIS-, sono stati pubblicati i Bandi di concorso per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario presso le Corti d’appello dello Stato.
Ognuno dei Bandi, distinti appunto per Corte d’appello, prevedeva, all’art. 5, comma 2, che gli aspiranti potessero presentare, per i posti disponibili indicati dal Bando medesimo, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario o a vice procuratore onorario per non più di -OMISSIS- uffici giudiziari, in ordine di preferenza.
L’istante ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura relativa al Dis-OMISSIS-tto di Corte di Appello di -OMISSIS-, esprimendo la preferenza per gli Uffici del giudice di pace con posti disponibili ivi contemplati, quelli di -OMISSIS- e-OMISSIS-
Il Bando, all’art. 8, prevedeva che, al termine della procedura di selezione, i vincitori - sulla scorta del punteggio e della posizione in graduatoria - avrebbero dovuto svolgere, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 116/2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi, ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario negli uffici giudiziari indicati all’atto della domanda, e ovviamente secondo l’ordine di graduatoria medesimo.
Ancora, la lex specialis della procedura di concorso annunciava che al suddetto tirocinio formativo della durata di sei