TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-08-01, n. 200900638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-08-01, n. 200900638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 200900638
Data del deposito : 1 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00281/2009 REG.RIC.

N. 00638/2009 REG.SEN.

N. 00281/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 281 del 2009, proposto da:
G F, rappresentato e difeso dagli avv. L M e F B, con domicilio eletto presso la prima, in Trieste, via Coroneo 17;

contro

Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. L I, con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in Trieste, via Ghiberti 4;

per l'accertamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'illegittimità del silenzio serbato dall'NPDAP sulla richiesta di esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.1.2007 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Col presente ricorso, l’istante impugna il silenzio inadempimento asseritamente serbato dall’INPDAP sulla sua istanza del 22.1.07, volta ad ottenere l’esecuzione della decisione, emessa in data 18.1.07, sul suo Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, e chiede che sia ordinato all’Amministrazione di pronunciarsi.

2. - L’INPDAP, costituito, non controdeduce nel merito del ricorso, ma ne eccepisce l’inammissibilità per i seguenti motivi:

1) incompetenza territoriale del TAR adito, in favore del TAR del Lazio, in quanto la richiesta di esecuzione (inoltrata, tramite la sede INPDAP di Udine, in data 26.2.07 e non 18.1.07) è rivolta alla Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali con sede (unica) in Roma;

2) inammissibilità/irricevibilità per superamento del termine annuale di cui all’art. 2, comma 5, della L. 241/90.

L’istanza è stata presentata in data 26.2.07;
il termine per provvedere - che era, in allora, quello generale di 90 giorni di cui all’art. 2, comma 3 della L. 241/90 - è scaduto il 27.6.07. Da quel momento decorreva il termine annuale di cui all’art. 2, comma 5;
termine ampiamente superato dato che il ricorso è stato notificato in data 5.5.09 e depositato il 4.5.09.

3) Il ricorso è altresì inammissibile dato che concerne una posizione di diritto soggettivo, avendo ad oggetto la restituzione di somme indebitamente trattenute.

3. - Il ricorso è irricevibile per superamento del termine annuale di cui all’art. 2, comma 8, della L. 241/90.

Prevede, per quanto qui rileva, tale disposizione che “salvi i casi di silenzio-assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo”.

Nel caso di specie, è pacifico che il termine per il consolidarsi del silenzio-inadempimento, non essendovi un termine fissato dall’Amministrazione resistente per la conclusione di questo tipo di procedimento, era quello generale di 90 giorni, di cui al comma 2 (divenuto ora di 30 giorni, con la modifica introdotta dall’art 7, comma 3, della L. 69/09), decorsi i quali scatta il termine annuale per la contestazione in sede giudiziaria del silenzio stesso.

Il superamento di questo termine (che è, più esattamente, di un anno + 45 giorni), per constante giurisprudenza comporta l’inammissibilità o irricevibilità del ricorso (si veda, ad esempio: C.S. n.356/09;

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