TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2010-06-24, n. 201007953

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2010-06-24, n. 201007953
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201007953
Data del deposito : 24 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00837/2010 REG.RIC.

N. 07953/2010 REG.SEN.

N. 00837/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000,
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2010, proposto da F F e M F, rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. B D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via R.L. 24 n.2,

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A M I, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Palermo, piazza Marina n.39.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di diffida a demolire e ripristino dello stato dei luoghi n. 851-07P/10FR/117116, notificato il 23.2.2010, relativo a un immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Palermo via Parrini n. 8, sul quale erano state accertate, tra le varie opere, la realizzazione abusiva di una nuova copertura (terrazza calpestabile) di 65 mq, collegata a mezzo scala con altro vano dell’abitazione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo in persona del sindaco pro tempore;

visti tutti gli atti della causa;

visti l’art. 21, decimo comma, e l’art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall’art. 3 e dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruttoria;

avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

relatore nella camera di consiglio del giorno 26/05/2010 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo;

ritenuto e considerato quanto segue:


- che i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l.r. 37/1985, dell’art. 10 della legge 47/1985, nonché per eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, illogicità e carenza di istruttoria, sviamento;

- che rappresentavano anche l’esistenza di una richiesta di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85 attuale art. 36 del D.P.R. 380/2001, avente ad oggetto il manufatto abusivo;

- che, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563;
sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377;
sez. V, 14 giugno 2004, n. 3794;
C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187;
T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392;
T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310;
T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154;
T.A.R. Campania, Sez. IV, 2 febbraio 2004, n. 1239, 18 marzo 2005, n. 1835, T.A.R. Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579;
T.A.R. Sicilia, sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2921, sez. II, 22 marzo 2005, n. 411);

- che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di concessione in sanatoria, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2007, n. 3659;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499;
T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310;
T.A.R. Lazio, sez. II ter, 4 novembre 2005, n. 10412, 9 luglio 2008, n. 6476);

- che, applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell'istanza di sanatoria ex art. 36 T.U. n. 380/2001, il 14 maggio 2010, segue la proposizione del presente ricorso (3 maggio 2010), deve dichiararsi l'improcedibilità di quest’ultimo, stante la sopravvenuta carenza di interesse, da parte del ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso l'atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza dovendo l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto di detta istanza, emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4305;
T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826;
T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154;
T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857;
T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 maggio 2005, n. 751);

- che, in relazione alla natura della controversia, le spese processuali possono essere compensate.

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