TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202408020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202408020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408020
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 08020/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02786/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G D P, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria D'Amelio, R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Alex Bonzanni Alex, Saverio Granata Saverio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Nota dell'Università degli Studi di Siena Prot. n. 9917 del 24.1.2023, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., attraverso la quale l'Ateneo avvia il procedimento amministrativo volto a dar luogo all'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, con conseguente annullamento dell'iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Pascalis Giacomo il 21/3/2023:

del decreto rettorale dell’Università di Siena n.50927 del 6 marzo 2023 con cui è stata disposto l’annullamento dell’iscrizione del ricorrente del corso di laurea di Medicina e Chirurgia;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e della Universita' degli Studi Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il proposto gravame introduttivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università di Siena ha avviato il procedimento finalizzato alla caducazione della sua iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, iscrizione a suo tempo disposta con riserva ed in via provvisoria, in mera esecuzione di un provvedimento cautelare favorevole del Consiglio di Stato;
con successivi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento con cui la suddetta Università ha disposto l’annullamento della sua iscrizione presso il menzionato corso di laurea.

2 - In particolare, il ricorrente ha esposto:

a) di aver gravato gli atti sulla cui base non era stato ammesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (a.a. 2016-2017) e non aveva potuto, quindi, iscriversi al suddetto corso presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal d.m. n. 546/2016 e dai rispettivi bandi delle Università;

b) che la tutela cautelare negatagli in primo grado (cfr. ord. di questo T.A.R., Sez. III, n. 429/2017), gli era stata concessa in sede d’appello con l’ordinanza del Consiglio di Stato, VI, n. 2157/2017, che “in riforma dell'ordinanza impugnata” accoglieva l’istanza cautelare proposta, volta a consentire la sua iscrizione al corso di laurea prescelto per l’a.a. 2016/2017;

c) di aver conseguito l’iscrizione, con riserva e ai meri fini dell’esecuzione della pronuncia cautelare favorevole ottenuta dal Giudice di appello, al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Siena, frequentando per 5 anni le lezioni previste dal corso, sostenendo i relativi esami e arrivando ad un passo dalla laurea;

d) che nel frattempo aveva luogo la fase di trattazione del merito del ricorso proposto, fase nel corso della quale il gravame veniva rigettato perché infondato una prima volta in primo grado con la sentenza di questo T.A.R., Sez. III, n. 10276/2018 e successivamente con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 648/2022;

e) di aver proposto ricorso per revocazione avverso tale pronuncia, ricorso attualmente pendente;

f) in esecuzione della citata pronuncia del CS è stato adottato il contestato atto di annullamento dell’iscrizione a suo tempo disposta con riserva;

g) che la proposta istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 2175/2023, la quale è stata riformata dall’ordinanza n.2521/2023 della Sezione VII del CS, che ha accolto l’istanza cautelare in primo grado sospendendo il gravato provvedimento di annullamento dell’iscrizione;

h) che allo stato è iscritto al V anno del corso di laurea de quo con la quasi totalità degli esami di corso sostenuti e di essere prossimo al conseguimento della laurea.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2024 il gravame è stato assunto in decisione.

Inammissibile deve essere dichiarato il ricorso principale stante il carattere infraprocedimentale del provvedimento impugnato, consistente nell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di annullamento dell’iscrizione.

Per quanto concerne i motivi aggiunti proposti avverso il suddetto provvedimento, il Collegio osserva che il ricorrente, come emerge dalle allegazioni riportate negli atti di parte e dalla relativa documentazione prodotta in giudizio, ha intrapreso il percorso di studi universitari nell’ambito del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Siena nell’anno accademico 2016/2017, in esito all’immatricolazione con riserva disposta in esecuzione del provvedimento cautelare reso dal Consiglio di Stato (sez. VI, ord. n. 2157/2017, cit.), sostenendo i relativi esami universitari e risultando iscritto al quinto anno di corso.

Ciò posto, il Collegio ritiene di doversi uniformare al recente orientamento giurisprudenziale sul punto maturato nell’ambito delle controversie in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, da ultimo confermato dal Consiglio di Stato (sez. VII) con le sentenze 29 marzo 2023, n. 3245 e n. 3249 (in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., VII, sent. n. 4551/2022;
id., n. 3357/2022;
id., n. 2856/2022).

I precedenti pronunciamenti citati, nel valorizzare in fattispecie analoghe le circostanze sopra evidenziate alla luce delle argomentazioni sviluppate nel percorso logico-giuridico ivi articolato, hanno ritenuto di poter ravvisare i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, nei termini di seguito precisati.

In proposito il Collegio, nel rinviare ex art. 74 del cod. proc. amm. al pertinente contenuto dei pronunciamenti di merito sopra richiamati, intende riportare testualmente i passaggi essenziali del relativo percorso motivazionale.

Al riguardo, è stato evidenziato in via preliminare che “La previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla L. 2 agosto 1999, n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo”.

Ciò posto, è stato osservato come “… deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte”, dal momento che “Essendo stata ammessa al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare … l’appellante ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari” in considerazione del fatto che “il superamento degli esami universitari comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa”, e “d’altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte degli odierni appellanti”.

Ne discende la conclusione che “A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea deve ritenersi soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dall’appellante (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie)” con la precisazione che i relativi “…effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate”, e “… di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico”.

Alle esposte considerazioni si aggiunge che “… il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari”, oltre che la considerazione “… secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)” (in tal senso, cfr. Cons. St., VII, n. 3249/2023 e n. 3357/2022, cit.;
in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., VII, n. 2856/2022 e n. 4551/2022, cit.).

Per le ragioni esposte, il Collegio ravvisa nel caso di specie i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, nei termini sopra precisati, alla luce delle specifiche circostanze evidenziate e in conformità al riportato orientamento giurisprudenziale.

La particolare natura e le peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustificano, anche in linea con quanto sul punto disposto nell’ambito dei citati pronunciamenti resi su fattispecie analoghe, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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