TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202400140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202400140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400140
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2024

N. 00140/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01334/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A Nni, F R, F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F R in Firenze, via della Condotta 12;

contro

Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria D'Amelio, Brigida Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della sanzione disciplinare, inflitta dall’Università degli Studi di Siena, della sospensione dall’ufficio e dalla retribuzione e della sanzione accessoria ex art.89 RD n.1532/1933 comunicata con nota del Rettore di protocollo n. -OMISSIS- e irrogata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università con delibera prot. n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente è professoressa ordinaria di -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Siena e svolge, in regime di convenzionamento con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico le Scotte, le funzioni di direttrice della -OMISSIS-.

Tale Unità è attualmente composta da 43 persone, tra cui 27 professionisti in -OMISSIS- (8 medici tra professori ricercatori e specializzandi, 13 biologi tra professori ricercatori e specializzandi, 3 tecnici, 2 infermieri e un amministrativo) e 16 universitari (tra professori assegnisti ricerca e dottorandi).

In data -OMISSIS-, il Rettore ed il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera ricevevano una segnalazione firmata da alcuni docenti universitari, colleghi di attività assistenziale della odierna ricorrente (ricercatori, dirigenti medici e biologi), con la quale si informavano i vertici dei due enti che, tra i componenti della Unità operativa di -OMISSIS- ed il relativo team di ricerca, si respirava un costante clima di forte disagio e conflitto. Ad avviso degli scriventi tale situazione di ingestibile ostilità si era verificata a causa di comportamenti tenuti in ambito professionale dalla odierna ricorrente , comportamenti le cui modalità operative interpellano continuamente le coscienze di noi professionisti ”. Tali “… gravi azioni lesive, come, ad esempio, le forme di pressione e di ritorsione …,” si esplicavano indifferentemente “ nei riguardi dei professionisti che hanno osato dissentire ”, comportando “ ripercussioni negative sulla crescita scientifico-professionale e non solo ma anche sulla serenità emotiva personale ”.

Il Rettore inviava gli atti al Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo, chiedendo di “ istruire un apposito procedimento volto, laddove possibile, a individuare le cause del problema, promuovendo efficaci soluzioni conciliative …”, ovvero, in caso di individuazione di profili di eventuali responsabilità disciplinare, rimettere gli atti all’Ateneo per le necessarie azioni da intraprendere.

La presidente del CUG, con apposita nota, dopo una breve istruttoria, rilevava che la vicenda esulasse del tutto “… per la rilevanza dei profili ipotizzati e attori coinvolti, dalle proprie competenze e dai propri poteri …” e rimetteva pertanto direttamente al Rettore la trattazione della complessa vicenda.

Nel frattempo, con nota del -OMISSIS- alcuni dei firmatari della precedente richiesta di intervento inviavano dettagliate integrazioni alla prima generica denuncia, descrivendo vari comportamenti “autoritari”, “aggressivi”, “prevaricatori” e “degradanti”, addebitabili alla Professoressa - direttrice, comportamenti asseritamente consistenti in abusi di potere, pressioni indebite, ricatti, mobbing, intromissioni nella vita privata, richieste prestazionali-lavorative eccessive, ingiustificate e incompatibili con il rispetto delle mansioni, delle ferie, dei giorni di riposo e della vita privata, il tutto ai danni dei collaboratori dell’-OMISSIS-.

In pari data, perveniva al Rettore una ulteriore denuncia da parte della Consigliera di Fiducia di Ateneo, -OMISSIS-, che, nella sua funzione istituzionale, riteneva di dover informare i vertici dell’Università di avere “... ascoltato diversi specializzandi e dottorandi lamentare mobbing e mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate nel Codice Etico e di Comportamento di Ateneo;
questo li porta a vivere una situazione di grave e lesivo disagio psico-fisico durante l’attività formativa al reparto di -OMISSIS- presso il Policlinico Le Scotte di Siena diretto dalla Professoressa
(…) . Esaminata la relazione da loro prodotta e la documentazione allegata, credo che la situazione sia troppo complessa e radicata per essere affrontata con una mediazione informale e che sia opportuno valutare se sussistono i presupposti per azioni più incisive …”.

In particolare, la detta Consigliera inviava in allegato una dettagliata relazione (prot. n. -OMISSIS-) di otto specializzandi e di una dottoranda (relazione a sua volta corredata da dieci allegati), nella quale quest’ultimi enucleavano tredici “capi di accusa” nei confronti della Professoressa e precisamente:

1. Richiesta di attività di refertazione e di produzione sperimentale che antepone la quantità alla qualità della stessa, con atteggiamenti pressori, irrisori, manipolatori e colpevolizzanti con possibili effetti deleteri sui risultati (Allegato 1);

2. Richiesta di assunzione di responsabilità inerente ad attività ambulatoriale e diagnostica in aggiunta a gestione di situazioni di criticità di laboratorio senza alcuna supervisione da parte dei Dirigenti preposti. I biologi in formazione specialistica e i dottorandi, in assenza di personale strutturato tecnico, portano avanti tutta l’attività di laboratorio, dall’esecuzione delle tecniche, passando dall’analisi fino alla refertazione, richiedendo un impegno lavorativo full time che va ben oltre le ore stabilite dal regolamento generale delle scuole di specializzazione di area sanitaria (max 38 ore settimanali). Viene richiesto un impegno giornaliero di minimo 9 ore per 5 giorni a settimana (9:00-18:00);

3. Contatti previa vie brevi e non ufficiali, con invio di dati sensibili di pazienti, oltre l’orario lavorativo e anche in giorni festivi e di malattia (Allegato 2);

4. Richiesta di lavorare in presenza e da remoto durante giornate di malattia e di festività (Allegato 3);

5. Richiesta a personale non preposto di svolgere attività di responsabilità non competente al proprio ruolo (es. risposte di consulenze effettuate e firmate da studenti magistrali in -OMISSIS-, figura professionale non riconosciuta in Italia) (Allegato 4);

6. Nonostante l’offerta formativa prevedesse una serie di attività che gli specializzandi sono tenuti a svolgere, si denuncia la mancanza di idonee lezioni, l’iniqua e diseguale possibilità di presenziare a convegni, congressi e attività formativa fuori dalla struttura, la mancata possibilità di poter effettuare un turnover finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali e complete in tutti gli ambiti della -OMISSIS- medica (consulenze e turnover tecnico per specializzandi biologi e attività di laboratorio per specializzandi medici), addossando completamente il peso e la responsabilità dell’intera attività assistenziale e laboratoristica del reparto (Allegato 5);

7. Screditamento di professori, dirigenti, tecnici e studenti (Allegato 6);

8. Pressing psicologico per assenze e/o giorni di malattia previa vie brevi e abbattimento dei limiti personali di privacy (Allegato 7);

9. Tentativi di dissuasione nel creare relazioni personali di amicizia tra i membri del reparto;

10. Illecito tentativo unilaterale di cambiamento Tutor nei confronti di un dottorando (Allegato 8 e 8.1);

11. Omissione e mancata comunicazione dei casi accertati di Covid-19 all’interno del reparto nel periodo di emergenza pandemica (Allegato 9);

12. Iniquità e disparità nel trattamento dei singoli specializzandi: -OMISSIS- è stato indetto dalla Prof.ssa (…) un bando per un assegno di ricerca a cui ha partecipato, e conseguentemente vinto, solo una specializzanda biologa (allora al primo anno di formazione specialistica), tra tutti gli specializzandi biologi. Ciò ha creato un forte malcontento e senso di frustrazione per la disuguaglianza e soprattutto per la mancata comunicazione da parte della Prof.ssa (…) e dei Dirigenti di tale opportunità, come invece accaduto in precedenza per altre iniziative accademiche per cui è stata chiesta la divulgazione ai singoli anche tramite i propri canali social. Ad oggi la collega risulta l’unica specializzanda biologa a percepire un compenso economico (Allegato 10).

13. Forte malessere psico-fisico generale tale da determinare un alto tasso di abbandono dell’attività formativa: da -OMISSIS-, ventuno persone hanno abbandonato e/o hanno preferito continuare il loro percorso formativo presso altri centri. ”.

Infine, il Presidente dell’Osservatorio Nazionale della formazione sanitaria specialistica, in una lettera indirizzata al Rettore e al Presidente dell’Osservatorio Regionale per la formazione medica specialistica, chiedeva riscontro, tra l’altro, di “ gravi criticità ” nel funzionamento della Scuola di specializzazione in -OMISSIS- “ a causa di pressanti attività cliniche da svolgere ” che inciderebbero in maniera negativa sulla didattica (“ mancanza di adeguato numero di lezioni teoriche e difficoltà nella partecipazione alle poche presenti ”, “ carenza di tutoraggio ”) e sull’attività professionalizzante di tipo laboratoristico (mancanza di tale attività “ e difficoltà anche di frequenza volontaria nei laboratori ”) destinate ai medici in formazione specialistica. “ Tale situazione ”, si afferma, “ avrebbe nel tempo causato ripetuti abbandoni del percorso formativo ”, fino a determinare, come da verifica dell’Osservatorio, la mancata assegnazione “ dei 5 posti disponibili per la scuola nell’ultimo concorso di ammissione ”.

Dunque, con atto del -OMISSIS-, il Rettore dell’Università di Siena, sulla base delle predette denunce e segnalazioni, ha avviato un procedimento disciplinare ex art. 10 legge 240 del 2010 a carico dell’odierna ricorrente, proponendone la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi, in quanto essa avrebbe posto in essere un comportamento lesivo dell’onore e della dignità del ruolo di docente e denotante un’abituale violazione dei doveri di ufficio ex art. 89 Regio decreto 31 agosto 1933 n. 1532.

Al Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Siena è stato quindi chiesto di provvedere all’attività istruttoria in relazione ai fatti contestati e di rendere il parere sulla proposta di sanzione ex art. 10, comma 3, l. n. 240 del 2010.

Svolta l’istruttoria con l’acquisizione di tutti i documenti rilevanti e con l’audizione dei denuncianti, della Consigliera di fiducia, del Delegato del Rettore alla Sanità e dei direttori (in carica ed ex) del dipartimento di -OMISSIS-, sentita l’interessata, il Collegio di disciplina esprimeva il suo parere il -OMISSIS-, ritenendo, all’unanimità, che i fatti contestati e accertati costituissero un grave illecito disciplinare e ritenendo adeguata la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio nella misura di almeno quattro mesi.

Quindi gli atti venivano trasmessi al Consiglio di amministrazione che, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, irrogava la sanzione con la delibera del -OMISSIS-.

Con nota di protocollo n. -OMISSIS-, a firma del Rettore e del Direttore generale dell’Università, veniva comunicata alla ricorrente l’applicazione della sanzione della sospensione per quattro mesi, con decorrenza dal -OMISSIS-.

Nella comunicazione veniva precisato che la sanzione avrebbe comportato, oltre alla perdita degli emolumenti, all'esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, la perdita dell'anzianità e “ l’impossibilità per i dieci anni solari di essere nominato Rettore/trice di Università o Direttore/trice di Istituzione universitaria ”.

Con il presente ricorso, notificato all’Università di Siena il -OMISSIS-, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della detta sanzione disciplinare, affidando il gravame a sette motivi. In particolare la ricorrente ha dedotto la:

1. “ Violazione di legge nella contestazione disciplinare e nell’avvio del procedimento ex art.89 RD n.1591/1933, art.10, commi 1 e 2, legge 240/2010, art.3 L.241/1990 sotto il profilo della violazione del diritto di essere informati dell’accusa, del diritto di difesa e del contraddittorio, di motivazione della proposta di sanzione ”;
in quanto il Rettore, nell’atto di avvio del procedimento, avrebbe operato un generico richiamo al comportamento “ lesivo dell’onore e della dignità del ruolo di docente ” e denotante una “ abituale mancanza doveri di ufficio ex art. 89 Regio decreto 31 agosto 1933 n. 1532 ”, senza formulare alcun addebito specifico e circostanziato, così compromettendo anche l’esercizio effettivo del diritto di difesa;

2. “ Violazione di legge sui criteri di nomina e composizione del collegio di disciplina come previsti dall’art.10, comma 1, L.n.240/2010 sotto il profilo della violazione del principio generale di imparzialità e terzietà della giurisdizione applicabile anche ai procedimenti disciplinari ex artt. 3, 24, 111 Cost. ”;
in quanto la procedura di nomina del collegio di disciplina (di cui all’art. 45 dello Statuto) non rispetterebbe i principi costituzionali di autonomia, indipendenza e imparzialità degli organi preposti all’esercizio della potestà disciplinare;

3. “ Violazione di legge sul procedimento disciplinare innanzi al Collegio di disciplina ex art.10, comma 3, legge 240/2010, sotto il profilo del diritto di essere informati dell’accusa, delle prove a carico, del diritto di difesa e del contraddittorio ”, non venendo indicato, nel parere del Collegio di disciplina, alcun fatto - contestualizzato nel tempo, nel luogo e nella modalità di estrinsecazione della condotta - a cui attribuire rilevanza sotto il profilo disciplinare, ed essendo stata l’istruttoria parziale e lacunosa, essendo peraltro mancata la verbalizzazione delle audizioni;

4. “ Violazione di legge artt. 84 e 85, 87 e 89 del T.U. n. 1592/1933, degli artt.7 e 10 DPR n.382/1980, dell’art.1, comma 2, della legge n.230/2005, dell’art.6 Legge n.240/2010 in relazione all’abituale mancanza dei doveri di ufficio, alla lesione dell’onore e della dignità del ruolo ”;
non risultando, dalla contestazione, quali doveri d’ufficio siano stati abitualmente violati e con quali condotte la ricorrente abbia leso l’onore e la dignità del ruolo, e non venendo addebitato alla ricorrente nessun fatto specifico che rientri tra le tipologie comportamentali indicate dall'art. 89 R.D. n. 1592/1933;

5. “ Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dello sviamento di potere in relazione alla confusione tra illecito disciplinare e illecito etico previsto dal Codice etico della comunità universitaria e dal Codice di comportamento ”;
avendo gli organi dell’Università attribuito rilievo disciplinare ad ipotesi previste dal Codice etico (espressione dell’attività negoziale dell’università) non idonee a tipizzare le condotte enunciate nel regio decreto che richiama l’onore e la dignità del ruolo e l’osservanza dei doveri d’ufficio;

6. “ Infondatezza degli addebiti/Insussistenza dei fatti contestati ovvero violazione per eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento e del travisamento dei fatti ”;
in quanto la contestazione si baserebbe su fatti non veri, decontestualizzati e/o strumentalmente narrati;

7. “ Violazione di legge sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza ex art.3 Cost. della sanzione accessoria prevista artt. 87 n.2 e 89 RD n.1592/1933 ”;
non essendo, la sanzione accessoria dell’interdizione per dieci anni dalla nomina a Rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria, compatibile con il rispetto dei diritti del lavoratore sanciti dalla Costituzione.

Si è costituita l’Università di Siena argomentando in ordine all’infondatezza delle singole censure e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2023, il difensore della parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo la fissazione di un merito a breve e dichiarando di rinunciare ai termini pieni a difesa senza in ciò incontrare l’opposizione della difesa dell’Università.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2024 il ricorso è stato ampiamente discusso dai difensori, quindi è stato trattenuto dal Collegio in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.

1.1. In base all’art. 10, secondo comma, della legge n. 240 del 2010, “ L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta ”.

1.2. Nel caso di specie, nella lettera di contestazione e di avvio del procedimento disciplinare del -OMISSIS-, il Rettore opera un riferimento alle segnalazioni del -OMISSIS-, nelle quali “ vengono descritte illegittime intromissioni e violazioni della Sua precipua funzione istituzionale nell’espletamento dei compiti di carattere scientifico, didattico-assistenziale, nonché di coordinamento sia del reparto che della scuola di specializzazione di -OMISSIS- ”.

Il Rettore, dunque, premette di aver “ valutato che la grave situazione di malessere che si è diffusa nell’ambiente lavorativo in cui Lei opera viene dai denuncianti univocamente riferito come scaturente dai comportamenti che Lei terrebbe nei loro confronti (caratterizzati da pressioni e ritorsioni che comprometterebbero la loro autonomia, il loro sviluppo scientifico-professionale e la loro serenità personale) e che le verifiche richieste dal Ministero riguardano possibili carenze della Scuola di Specializzazione di -OMISSIS- da Lei diretta nel processo formativo, “sacrificato” in nome di “pressanti” attività cliniche (il cui svolgimento non può certo competere agli specializzandi) ...”.

Di qui “ considerata la gravità del comportamento contestato, che lede l’onore e la dignità del ruolo del docente oltre che costituire abituale mancanza ai doveri d’ufficio ex art. 89 di cui al Regio Decreto del 31 agosto 1933 n. 1532 ” il Rettore ha proposto al Collegio di disciplina la sanzione della sospensione per quattro mesi dall’ufficio e dallo stipendio ex art. 87 del medesimo Regio Decreto.

1.3. Come rilevato dalla difesa della ricorrente tale contestazione non è sufficientemente specifica né adeguatamente motivata, come invece richiesto dalla norma sopra richiamata (“ per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione ”, il Rettore formula “ motivata proposta ”), ed è lesiva del diritto di informazione e di difesa della docente, in quanto non contiene alcuna descrizione della materialità delle condotte, del tempo in cui si sarebbero verificate e dei soggetti da queste pregiudicati.

Vi è invece un rinvio generico e integrale alle denunce e alle segnalazioni degli specializzandi, contenenti queste, peraltro, un’esposizione, a volte confusa o generica o decontestualizzata, di una quantità eterogenea di accadimenti disseminati in un arco temporale indefinito, con ampio ulteriore rinvio a stralci di messaggistica telefonica, e una descrizione di atteggiamenti, asseritamente adottati dalla direttrice odierna ricorrente, che in astratto potrebbero in alcuni casi integrare delle violazioni disciplinari di diversa gravità, laddove opportunamente contestualizzati;
mentre per altri fatti la rilevanza disciplinare non appare apprezzabile, ed ancora, alcune criticità o disfunzioni segnalate dai denuncianti non sembrano di facile inquadramento disciplinare o comunque direttamente imputabili alla ricorrente.

In ogni caso, tali fatti, proprio per la loro pluralità ed eterogeneità, avrebbero dovuto essere autonomamente filtrati e riordinati, selezionati e ponderati dal Rettore al momento della formale contestazione, enucleando condotte specificatamente e temporalmente circostanziate in riferimento alle norme violate.

Né, d’altro canto, può evidentemente soddisfare il requisito della necessaria specificità della contestazione disciplinare, il generico riferimento alle categorie previste dall’art. 89 del regio decreto n. 1592 del 1933 della “ abituale mancanza ai doveri di ufficio ” e del compimento di “ atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore ” se non si spiega in quali specifiche circostanze di tempo e di luogo e con quali specifiche condotte l’odierna ricorrente sia venuta meno ai propri doveri d’ufficio o abbia leso la dignità o l'onore del ruolo di docente.

E’ evidente che a fronte di una contestazione così genericamente formulata e del richiamo a una pluralità indistinta di fatti non qualificati dal punto di vista disciplinare, l’esercizio effettivo del diritto di difesa da parte dell’odierna ricorrente sia stato pesantemente pregiudicato, essendovi una totale incertezza circa l'ambito degli addebiti sui quali la stessa era chiamata a difendersi.

Tra i requisiti fondamentali della contestazione di un addebito disciplinare riveste infatti primario rilievo quello della specificità, inteso quale principio-cardine dei procedimenti disciplinari (v. Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 560): i fatti addebitati devono essere individuati con sufficiente precisione in modo che vi sia certezza sulle questioni per le quali l'interessato è chiamato a difendersi. La mancata precisazione e/o omessa indicazione di uno o di più elementi di fatto determina un'insuperabile incertezza nell'individuazione del fatto da cui trae origine la contestazione, tale da pregiudicare il diritto di difesa dell'incolpato (Cassazione civile, 6.12.2017 n. 29240 “ In tema di sanzioni disciplinari, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati ”).

Il vizio di base del procedimento disciplinare in questione risiede dunque in tale mancata sistematizzazione e specificazione dei plurimi e differenti fatti oggetto d’incolpazione e nel mancato inquadramento di ciascuno di questi sotto il profilo giuridico-disciplinare.

Tale vizio radicale si è poi ripercosso, irrisolto, su tutto lo sviluppo procedimentale, essendosi il Collegio di disciplina intrattenuto in giudizi di valore sul comportamento della professoressa odierna ricorrente (descritta come “ autoritaria e prevaricatrice ”, orientata al “ perseguimento dell’efficienza come fine assoluto a discapito della qualità delle prestazioni e dell’attività didattica e scientifica ”, ed alla quale si imputa la “ conformazione gerarchica del contesto lavorativo ”, la “ ispirazione gerarchica o verticista dei rapporti con gli specializzandi e i dottorandi ”, nonché una “ tendenziale ed esasperata sovrapposizione tra efficienza organizzativa e garanzia qualitativa degli esiti delle attività svolte - di laboratorio e didattica - che giunge sino al limite della indebita e abusiva pressione psicologica e della intrusione nella vita privata dei medici e dei biologi in formazione specialistica, delle dottorande e dei dottorandi, dei ricercatori e dei docenti ”, il tutto in violazione del Codice etico o del Codice di comportamento dell’Ateneo) senza però darsi carico di enucleare e analizzare singoli episodi da cui trarre le sopra riportate valutazioni, e di motivare, in relazione a ciascuno di tali episodi, di volta in volta, sulla violazione dei doveri o sulla lesione dell’onore e della dignità del ruolo del docente, sulla violazione del Codice di comportamento o del Codice etico. Di modo che la ricorrente, nel presente giudizio, non ha potuto prendere posizione su singoli fatti e alla fine anche questo Tribunale non è posto nelle condizioni di discernere la reale sostanza delle contestazioni mosse alla ricorrente.

Per tale fondamentale ragione, sottesa al primo, al terzo e al quarto motivo di gravame, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento della sanzione disciplinare impugnata.

1.4. Altro autonomo e altrettanto grave vizio è costituito dalle modalità di svolgimento dell’istruttoria seguite dal Collegio di disciplina, denunciate dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso.

Nel complesso procedimento disciplinare in questione l’istruttoria era prevalentemente di tipo orale, assumendo valore centrale, nella ricostruzione dei vari episodi che caratterizzavano il contesto lavorativo, le testimonianze di tutti coloro che a vario titolo erano rimasti coinvolti nella vicenda essendosi trovati a collaborare con la professoressa qui ricorrente, e ciò anche ai fini della decodificazione e della comprensione del materiale documentale - avente valore indiziario - costituito da messaggi WhatsApp , SMS e dalle lettere inviate per posta elettronica.

Ebbene, il Collegio di disciplina, non solo ha sentito quasi esclusivamente i denuncianti e non altri componenti del gruppo di lavoro che avrebbero potuto offrire una visione più obiettiva e complessiva, ma pur avendo chiesto ai primi anche delucidazioni, chiarimenti e integrazioni, non si è preoccupato di verbalizzarne le dichiarazioni, così come non sono state verbalizzate le dichiarazioni rese a sua difesa dalla professoressa. Con il risultato che non essendo stata data alcuna evidenza all’istruttoria del Collegio di disciplina, essa non è verificabile ex post dalla difesa della ricorrente e in ultima analisi da parte di questo Tribunale, con conseguente ulteriore palese violazione del diritto di difesa.

2. Per tali assorbenti e decisive ragioni il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente.

3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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