TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-09-14, n. 201032321
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N. 32321/2010 REG.SEN.
N. 07947/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7947 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. A C, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
E M, rappresentata e difesa dall'avv. A P, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, n. 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- della deliberazione del 16 settembre 2009, con la quale il Plenum del CSM ha approvato la proposta di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in favore della dr.ssa E M, delle proposte formulate dalla V Commissione del CSM al Plenum per il conferimento del predetto incarico alla dott.ssa E M, dei verbali della V Commissione consiliare del 26 maggio, del 21 luglio e del 28 luglio 2009, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E M;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 maggio 2010, il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con bollettino n. 21248 del 1° agosto 2008 il Consiglio Superiore della Magistratura avviava procedura concorsuale per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
La V Commissione concludeva l’esame delle domande formulando due proposte che riportavano tre voti in favore della dr.ssa E M e tre voti in favore del dr. Alberto Michele C. Il Ministero della giustizia esprimeva il proprio concerto in favore di entrambi.
Nella seduta del 16 settembre 2009, il CSM approvava la proposta in favore della dr.ssa M con 12 voti a favore, mentre quella favorevole al dr. C riportava 11 voti.
Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2009, depositato il successivo 9 ottobre, il dr. C ha impugnato la predetta deliberazione del 16 settembre 2009, nonché le correlate proposte formulate dalla V Commissione. Con mezzi aggiunti, notificati il 24 ottobre 2009 e depositati il 2 novembre successivo, il ricorrente ha esteso l’impugnazione ai verbali della V Commissione consiliare del 26 maggio, del 21 luglio e del 28 luglio 2009, cui ha avuto accesso il 16 ottobre 2009.
Avverso gli atti impugnati sono state dedotte le seguenti doglianze:
1) violazione e falsa applicazione della risoluzione CSM del 10 aprile 2008, applicativa dell’art. 12 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, nel testo sostituito dall’art. 2 della l. 30 luglio 2007, n. 111, in tema di requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni;eccesso di potere per difetto di motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti, illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, disparità di trattamento.
Espone parte ricorrente, tra altro, di far parte dal 2002, con diverse deleghe ed incarichi di direzione specifici, svolti in termini di eccellenza, della Direzione Nazionale antimafia, e di aver svolto funzioni di coordinamento in ben quattro distretti, tra cui quello di Ancona, eppertanto, si prosegue, tenendo conto degli indicatori previsti dall’art. 12 del d. lgs. 160/06, come applicati dalla richiamata circolare e dalla interpretazione e prassi dello stesso CSM, che ha costantemente affermato, nella valutazione dei pregressi incarichi, la netta prevalenza delle funzioni di coordinamento investigativo nazionale rispetto agli altri elementi di valutazione, e tenendo conto del peso dei rispettivi curricula , egli non poteva che prevalere sulla dr. M, che non ha mai svolto funzioni direttive o semidirettive. Né il CSM, per esserne stato edotto nell’autorelazione predisposta dal ricorrente, poteva ignorare l’apprezzamento ricevuto nello svolgimento delle funzioni requirenti e l’importanza dei risultati conseguiti, che, in alcuni casi, hanno anche influito sugli indirizzi seguiti dal legislatore in sede di modifiche vigente legislazione. Si tratta di deleghe, incarichi e risultati tutti che, aggiunge parte ricorrente, nei precedenti del CSM sono stati costantemente considerati dirimenti ai fini del conferimento di funzioni direttive. Vieppiù, si conclude, la gravata deliberazione è contraddittoria con precedenti deliberazioni del medesimo Organo, ove, nell’ambito di procedure per attribuzione di incarichi semidirettivi e per sedi affini a quella di Bologna, cui ha recentemente partecipato, la controinteressata è risultata soccombente;
2) violazione e falsa applicazione della risoluzione CSM del 10 aprile 2008 e della circolare in materia di conferimento degli uffici direttivi P-13000 dell’8 luglio 2009 e ss. mm. del 2001 e del 2005;eccesso di potere per difetto di motivazione contraddittoria o carente, carenza di istruttoria per mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti, illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Il ricorrente afferma che la propria oggettiva prevalenza emerge dalla stessa motivazione della delibera gravata, laddove, ammessa la superiorità professionale del ricorrente, conclude che la Procura di Ancona è, da un lato, sottodimensionata per le sue capacità professionali, dall’altro, adeguata per la controinteressata, in virtù dell’attitudine specifica di quest’ultima a ricoprire un ruolo direttivo in una Procura di piccole dimensioni: ma tale conclusione, rappresenta il ricorrente, non è corretta, poichè l’elemento costituito dall’attitudine specifica non assume alcuna rilevanza nell’incarico direttivo di cui trattasi, essendo preso in considerazione dalla circolare CSM P-13000/00 esclusivamente per gli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i Minorenni, Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
In ogni caso, poi, continua parte ricorrente, il CSM non ha considerato né, sul punto, che il ricorrente ha chiesto di essere applicato proprio nella Procura della Repubblica di Ancona per coadiuvare quell’Ufficio nella conduzione di diverse indagini, per cui possiede una specifica conoscenza delle relative problematiche organizzative e gestionali, né, pur avendolo sottolineato nella proposta a favore della controinteressata, che la circolare in tema di conferimento di incarichi direttivi nelle Procure della Repubblica attribuisce un particolare rilievo attitudinale al pregresso svolgimento di funzioni requirenti nelle sedi di DDA.
Nella proposta a favore della controinteressata, inoltre, il ricorrente non ravvisa particolari indicatori relativi all’attitudine direttiva, ritenendo che la stessa si limiti a riportare pedissequamente, senza alcuna elaborazione diversa dalla generale ed ulteriore enfasi, i giudizi espressi in sede locale dal dirigente dell’Ufficio di Bologna e dal Consiglio giudiziario. Affidandosi, poi, alla esposizione cronologica delle due carriere, parte ricorrente ribadisce la ritenuta incolmabile asimmetria di esperienze e doti professionali in proprio favore, ed afferma che anche il criterio territoriale conferma la propria prevalenza, per conoscenza diretta del territorio anziché affine, come per la controinteressata. Infine, il ricorrente sottolinea come la delibera gravata non avrebbe tenuto in considerazione la qualità ed il livello di attribuzioni a lui conferite nel campo della cooperazione internazionale, nonché la pluralità delle esperienze professionali maturate e la qualità e l’entità dei risultati raggiunti anche nel corso dell’attività prestata negli uffici giudiziari calabresi, che lo rendono del tutto idoneo ad assumere l’ufficio, soprattutto in comparazione con l’attività svolta dalla controinteressata: ciò renderebbe a suo avviso del tutto recessiva la limitata maggior anzianità (2 anni) della medesima, elemento, del resto, che si profilerebbe, alla luce delle stesse indicazioni del CSM, di valore meramente residuale;
3) violazione e falsa applicazione di legge;eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed omessa valutazione di profili di opportunità, disparità di trattamento.
Parte ricorrente afferma che la gravata delibera è viziata anche per aver mancato di considerare che la Procura della Repubblica di Ancona è titolare dei procedimenti penali in cui risultano coinvolti magistrati del distretto di Bologna, ossia della sede giudiziaria di provenienza della M, interessata di una complessa e delicata vicenda che ha avuto risalto anche mediatico;
4) violazione del titolo II, par. VII, p. 2 della circolare n. 15098 del 30 novembre 10993 e s.m.;eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Con la finale censura ricorsuale si sostiene che la domanda presentata dalla controinteressata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, per tardiva richiesta del parere attitudinale del Consiglio Giudiziario di Bologna.
Queste le censure introdotte a mezzo di motivi aggiunti:
4) violazione e falsa applicazione della circolare P-13000 del 1999 e del bando concorsuale;eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Con la doglianza si torna a dubitare della tempestività dell’istanza prodotta dalla controinteressata per il rilascio del parere del Consiglio giudiziario;
5) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Parte ricorrente sostiene che alcuni titoli prodotti dalla controinteressata sono stati tardivamente trasmessi ed anche maturati dopo il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
6) violazione e falsa applicazione di legge;eccesso di potere per carenza di istruttoria e per motivazione illogica e contraddittoria, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Dal tenore del dibattito consiliare svoltosi, e segnatamente dalla trascrizione integrale della dichiarazione di voto di uno dei componenti laici, la cui preferenza in favore della controinteressata ha influenzato gli esiti della votazione (12 vs 11), parte ricorrente inferisce che i motivi addotti a sostegno della proposta M sono assolutamente privi di pregio e giammai comparabili con il proprio profilo.
Si sono costituiti in resistenza l’intimato plesso amministrativo e la controinteressata.
Parte pubblica, riepilogato integralmente il contesto normativo anche di rango regolamentare entro il quale la controversia si situa, e sostenuto che le censure ricorsali concernono il merito della decisione, caratterizzato da ampia discrezionalità, ha osservato che la gravata deliberazione ha fatto corretto uso dei criteri dettati dalla circolare 13000/1999 in rapporto agli indicatori delle attitudini direttive individuati dalla risoluzione del 10 aprile 2008, con valutazione di opportunità non sindacabile in questa sede, ed ha confutato l’impianto delle argomentazioni ricorsuali, affermando principalmente che, nella comparazione dei profili professionali in parola, le indubbie qualità professionali del ricorrente sono risultate recessive rispetto a quelle della controinteressata con particolare riferimento alla capacità operativa, che ha qualificato il profilo della seconda in termini di eccellenza, nell’ambito della valutazione mirata alla individuazione del candidato idoneo a coprire un ruolo direttivo in una Procura di piccole dimensioni (12 sostituti), che richiede anche da parte del Procuratore lo svolgimento di attività giurisdizionale.
Anche le difese della resistente privata, spiegate due eccezioni di carattere pregiudiziale (inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del d.p.r. di nomina e per attinenza delle questioni proposte esclusivamente a profili di merito sottratti al sindacato del giudice adito), si sono imperniate sulle caratteristiche e sulle esigenze specifiche dell’Ufficio da ricoprire, alla luce delle dimensioni e della realtà territoriale nella quale si situa, affermandosi che i parametri dell’attitudine e del merito devono confluire in un giudizio complessivo unitario, che trova fondamento nel dettato dell’art. 12 del d. lgs. 160/06, in forza del quale il profilo del ricorrente, che da anni non esercita più le finzioni requirenti, e che vanta in materia un esperienza fondata soprattutto su reati di criminalità organizzata, non è connotato dalle necessarie specificità, possedute, invece, dalla controinteressata, che vanta l’esercizio effettivo e continuativo di 19 anni di funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica (a fronte dei 7 anni del ricorrente), che, in virtù del periodo in cui ha esercitato come giudicante, vanta una specifica esperienza nelle materie del diritto fallimentare e societario, ovvero in settori delicati e complessi, e che ha adottato nel corso della carriera scelte organizzative ed effettive di gestione e trattazione del lavoro quotidiano, che si assumono, invece, mancanti al ricorrente in termini di attualità e concretezza. La controinteressata, inoltre, precisa che l’esercizio delle funzioni svolte quale Sostituto alla DNA sono espressamente equiparate (punto 4.1 della Risoluzione 10 aprile 2008) all’attività di coordinamento che i sostituti addetti alle DDA svolgono con i colleghi Sostituti della DNA, laddove, del resto, le funzioni svolte dal ricorrente sono funzioni di coordinamento e non direttive o semidirettive. La controinteressata rileva, infine, di non essersi mai confrontata in valutazione comparativa con il ricorrente in altre procedure concorsuali, e confuta le censure relative al profilo ambientale ed alla irritualità della propria domanda di partecipazione alla procedura.
Con ordinanze 12 novembre 2009, n. 5255 la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, è stata respinta.
Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
La causa è stata trattenuta indi in decisione alla pubblica udienza del 26 maggio 2010.
DIRITTO
1. Il dr. C ha impugnato la deliberazione del 16 settembre 2009 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’ambito della procedura concorsuale avviata per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, per il quale la V Commissione concludeva l’esame delle numerose domande formulando due proposte che riportavano tre voti in favore della dr.ssa M e tre voti in favore del dr. Alberto Michele C, approvava la proposta in favore della dr.ssa M con 12 voti, mentre quella favorevole al dr. C riportava 11 voti.
2. E’ d’uopo affrontare prioritariamente le questioni di carattere pregiudiziale spiegata dalle parti resistenti.
2.1. E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che lo stesso intenderebbe introdurre questioni di puro merito, caratterizzate da ampia discrezionalità dell’Organo decidente e sottratte al sindacato di legittimità di questa sede.
L’eccezione non può essere accolta.
In via generale, si osserva, alla luce del costante e noto insegnamento della giurisprudenza amministrativa, che l’esercizio di potere discrezionale, pur non tollerando che ai relativi esiti si contrapponga una autonoma valutazione giudiziale, è sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per violazione di legge, nonché per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, carenza di motivazione o di istruttoria.
Segnatamente, poi, non può versarsi in dubbio che il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.
Di talché, anche le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro ammissibili.
2.2. Viene, ancora, eccepita l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del d.p.r. di nomina della controinteressata, intervenuto il 13 ottobre 2009 e pubblicato il 31 gennaio 2010.
Neanche detta eccezione merita condivisione.
Le determinazioni con le quali il CSM provvede al conferimento della titolarità di uffici direttivi o semidirettivi rientrano fra i provvedimenti contro i quali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, l. 24 marzo 1958, n. 195, è ammissibile il ricorso per motivi di legittimità al giudice amministrativo, in quanto espressione dell'autonomia ad esso costituzionalmente pertinente per quanto riguarda il governo del personale di magistratura, senza necessità di attendere per la relativa impugnazione l'emanazione del decreto ministeriale o presidenziale di recepimento, che ha carattere vincolato e svolge una mera funzione di esternazione del deliberato dello stesso Consiglio (C. Stato, IV, 24 maggio 2007, n. 2635).
Alle richiamate caratteristiche dell’atto a rilevanza esterna consegue, sotto il profilo formale, che lo stesso, ancorché all’epoca ancora non conosciuto dal ricorrente, deve intendersi ricompreso nell’oggetto della domanda demolitoria avanzata con il gravame e con i motivi aggiunti, rivolta non solo avverso le determinazione del CSM partitamene individuate, ma anche avverso “ogni altro atto…conseguente”, con la precisazione che deve considerarsi irrilevante la mancata indicazione dei relativi estremi, essendo lo stesso evidentemente suscettibile di precisa ed agevole successiva individuazione, e, sotto il profilo sostanziale, che esso è comunque destinato a subire l’efficacia caducante conseguente all’eventuale accertamento di un vizio di legittimità a carico delle presupposte deliberazioni del CSM, delle quali costituisce il mero veicolo provvedimentale finale.
Può, indi, passarsi all’esame di merito delle questioni proposte.
3. L’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 settembre 2009, ha deliberato, a maggioranza la nomina della dr.ssa M a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
3.1. Nella proposta approvata dal plenum , il relatore, dopo avere esposto le ragioni per le quali “il profilo professionale della dott.ssa M prevale nei confronti di quelli di tutti gli altri candidati” ha fatto presente, “Con particolare riferimento al dr. C, destinatario di altra proposta, che presenta un profilo professionale di rilievo” che “lo stesso negli ultimi anni (dal 2002) ha esercitato le sue funzioni presso la DNA, mentre la dr.ssa M opera attualmente in un ufficio di Procura di primo grado, sede di DDA, e presenta anche per questo una attitudine specifica a ricoprire un ruolo direttivo in una Procura di piccole dimensioni – 12 sostituti – che richiede anche da parte del Procuratore lo svolgimento di attività giurisdizionale. Peraltro anche il contesto territoriale ed ambientale in cui opera la dott.ssa M (procura di Bologna) è affine a quello dell’ufficio direttivo da ricoprire”.
Esposto il nucleo argomentativo attraverso il quale la gravata delibera ha ritenuto la preminenza della controinteressata rispetto al ricorrente nella nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, occorre valutare, alla luce delle censure ricorsuali, se esso riposi legittimamente nel quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. 160/2006, dalla circolare del CSM n. 13000/1999, come integrata dalla delibera del CSM 21 novembre 2007, par. 5, e dalla risoluzione del CSM del 10 aprile 2008.
3.2. Al riguardo, si osserva che l’art. 12, comma 10 del d.lgs. 160/2006 prevede che per il conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’art. 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.
La circolare del CSM P-13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche prevede che, ai fini del conferimento di tutti gli uffici direttivi, si fa riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati fra loro.
La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali. In tale valutazione, il più anziano prevale a parità di requisiti attitudinali e di merito.
Per attitudini, si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente, per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità, le funzioni direttive da conferire.
Per merito, si intende: l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto;la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali;la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri;la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio.
La risoluzione del 10 aprile 2008 fornisce gli indicatori dell’attitudine direttiva, mentre la delibera 21 novembre 2007 ha apportato precisazioni ed integrazioni alla circolare 13000/1999 specificando, al par. 5.2, il valore residuale dell’anzianità ed in particolare che “nell’attuale assetto normativo … vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario … Il fattore ‘durata’ diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali, attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore”.
3.3. Ciò posto, si osserva, in sintesi, che parte ricorrente sostiene che la controinteressata non ha mai svolto funzioni direttive e semidirettive, mentre egli, nello svolgimento di funzioni requirenti, ove ha conseguito risultati più che positivi, ha esercitato anche funzioni di coordinamento investigativo, sicché non rinviene nella gravata delibera quegli elementi che consentono al candidato completamente privo di esperienze direttive o semidirettive di prevalere, in termini di attitudine direttiva, sul candidato che ha maturato significative esperienze di coordinamento, laddove, inoltre, anche il complesso delle ulteriori evidenze istruttorie in proprio favore non trova un congruo bilanciamento con quelle relative alla controinteressata, ciò che rivelerebbe l’illogicità e la irragionevolezza che hanno caratterizzato il percorso che ha condotto all’esito procedimentale in parola.
Parte ricorrente ha inoltre fatto presente che la gravata delibera, che, sul presupposto del particolare rilievo del proprio profilo professionale, ha purtuttavia sancito la prevalenza della controinteressata su una rilevata “attitudine specifica” della medesima e sulla sua conoscenza, per affinità, del contesto territoriale ed ambientale dell’ufficio direttivo da ricoprire, manifesta, rispettivamente, l’elusione degli altri specifici indicatori delle “attitudini direttive” nonché il palese travisamento dei fatti che ha connotato la procedura, atteso che non è dubitabile, alla luce delle chiare risultanze istruttorie, che egli vanti, e in grado più pregnante, la conoscenza dello stesso scenario territoriale.
Né, infine, sempre secondo parte ricorrente, la manifesta asimmetria tra i due percorsi professionali considerati può essere colmata tenendo conto della maggior anzianità di servizio della controinteressata, elemento che si profila, da un lato, di peso limitato (2 anni) e, dall’altro, di valenza chiaramente residuale.
4. Il Collegio ritiene fondate le appena descritte doglianze.
Va ribadito ancora una volta che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.
In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.
La delibera del CSM, adottata nella seduta plenaria del 16 settembre 2009, riconosciuto il rilevante profilo professionale del ricorrente – dizione che, in assenza di altre precisazioni, può far fondatamente presumere, a tenore del contenuto valutativo che esprime, quantomeno, una sostanziale ritenuta equivalenza, da parte del CSM, tra i profili professionali del ricorrente e della controinteressata sotto il profilo dei requisiti di merito più strettamente connessi alla svolgimento dell’attività giudiziaria – ha visto prevalere la controinteressata in virtù della motivazione innanzi riportata.
In definitiva, le circostanze complessivamente valutate dall’organo di autogoverno hanno condotto il medesimo a ritenere, nella comparazione tra il ricorrente e la controinteressata, che quest’ultima fosse il magistrato più idoneo a ricoprire l’incarico in quanto, rispetto al ricorrente, atta specificamente a garantire, anche per le affinità tra l’ufficio di provenienza e quello di destinazione, una sicura attitudine ed un elevato livello di professionalità e di impegno personale, anche diretto, nell’attività giurisdizionale, necessitato dalle ridotte dimensioni (dodici sostituti in organico) e dalle esigenze dell’ufficio a concorso.
Il Collegio ha già avuto modo di rilevare in altro recentissimo precedente (28 aprile 2010, n. 8672) che un siffatto percorso argomentativo non riveli un’esauriente motivazione, né un adeguato nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.
5. Il dott. C, nominato uditore giudiziario con d.m. 10 novembre 1986, ha svolto le funzioni di Pretore a Cittanova dal 1988, successivamente quelle di giudice del Tribunale di Reggio Calabria dal 4 ottobre 1991, poi quelle di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dal 26 giugno 1995 (trasferito a domanda in sede disagiata), infine di sostituto Procuratore presso la DNA dal 6 marzo 2002. Presso la Procura di Reggio Calabria è stato assegnato alla locale DDA, ricevendo al contempo l’incarico di coordinare il pool di magistrati addetti ai reati contro la p.a.. Presso la DNA è stato delegato ad esercitare il collegamento investigativo con le Procure Distrettuali di Ancona, L’Aquila, Potenza e Reggio Calabria. A seguito del provvedimento di riorganizzazione dell’Ufficio di Procura Nazionale del 2 marzo 2006 gli è stata assegnata la delega al coordinamento ed all’esercizio delle attività di cui all’art. 371- bis per i procedimenti penali aventi ad oggetto le infiltrazioni della criminalità organizzata nella p.a.. E’ stato nominato responsabile del servizio informatico cui fa capo la gestione della Banca nazionale dati SIDDA e del relativo personale (circa 50 soggetti presso una sola direzione nazionale).
La dr.ssa M, nominata uditore giudiziario con d.m. 18 febbraio 1984, ha svolto le funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto dal 1985, di giudice del Tribunale di Reggio Emilia dal novembre 1987, di sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bologna dal 4 dicembre 109990, di sostituto Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale dal 14 giugno 1996. E’ stata assegnata alla locale DDA dal 2002, rappresentando l’ufficio nei rapporti con la DNA.
La valutazione comparativa degli aspiranti deve essere effettuata allo specifico fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali. In tale valutazione, è previsto che il più anziano prevalga a parità di requisiti attitudinali e di merito.
Gli atti di conferimento degli incarichi, quindi, se non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, essendo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale esprimere il giudizio di preferenza, devono peraltro esternare adeguatamente le ragioni della scelta che, a loro volta, devono trovare fondamento in concreti presupposti ed elementi di valutazione.
Nel caso di specie, al fine di valutare la congruità della motivazione a base della delibera nonché la ragionevolezza della stessa, alla luce dei dati oggettivi ricavabili dai curricula , occorre osservare che, diversamente da quanto si rileva per la controinteressata, il ricorrente fa parte dal 2002, con deleghe ed incarichi specifici, della DNA, organo preposto a coordinare il lavoro delle DDA, è responsabile del servizio informatico cui fa capo la gestione della Banca nazionale dati SIDDA e del relativo personale ed ha un’anzianità di servizio (2 anni) leggermente inferiore a quella della controinteressata.
Per quanto attiene a tale ultimo elemento, esso non è di per sé scriminante, atteso che, come indicato dalla deliberazione del CSM del 21 novembre 2007, le innovazioni introdotte dalla normativa hanno notevolmente ridotto l’importanza dell’anzianità del ruolo ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, configurandola fondamentalmente come requisito di legittimazione e restringendo notevolmente la sua valenza quale criterio di valutazione.
Quanto, invece, ai due primi elementi, si deve rilevare che l’art. 12, comma 10, del d.lgs. 160/2006 prevede espressamente che per il conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’art. 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale.
Inoltre, come riferisce la stessa proposta favorevole alla controinteressata, “E’ del tutto erroneo riferire la capacità organizzativa esclusivamente allo svolgimento di incarichi direttivi o semidirettivi, tant’è vero che tra gli indicatori dell’attitudine direttiva di cui alla risoluzione consiliare del 10 aprile 2008 sono espressamente previste anche…organizzazione e direzione di collaboratori ed ausiliari”.
Indi, la stessa disciplina normativa di riferimento attribuisce rilievo, per il conferimento di incarichi direttivi, alle esperienze possedute dal ricorrente, sicché, nella corrispondente valutazione comparativa, il giudizio di prevalenza attribuito al candidato che non ne vanti di analoghe deve necessariamente agganciarsi al positivo riscontro di diversi e superiori profili attitudinali e di meritevolezza, tali da giustificarlo.
Il che, se non si traduce nella conclusione che, ove si concorra per il conferimento di un posto direttivo, come nella fattispecie, un candidato che vanti la ridetta esperienza debba necessariamente prevalere su un candidato che ne sia privo, comporta, peraltro, la necessità che la prevalenza del secondo sia ancorata alla valutazione di una pluralità di elementi concreti, integranti una motivazione tale da fornire un’esaustiva rappresentazione del perché lo svolgimento pregresso delle stesse risulti recessivo rispetto agli ulteriori profili di cui, in esclusiva o in misura del tutto prevalente, sia in possesso l’altro candidato.
In tale ottica, sussiste realmente un obbligo “rafforzato” di motivazione, che dia conto di quali siano i profili attitudinali e di merito di cui il candidato prescelto abbia esclusivo o maggior possesso rispetto all’altro candidato, e in che modo tali profili siano idonei ad attribuire allo stesso prevalenza in quanto lo rendono più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare.
Che, nel caso di specie, non risulta assolto né dal riferimento, a favore della controinteressata, dal complessivo profilo di assoluta eccellenza, che non ne attesta di per sé la maggiore idoneità a ricoprire l’incarico in discorso, né, nella specifica comparazione con il ricorrente, alle caratteristiche dimensionali dell’ufficio da conferire (12 sostituti in organico), cui, si assume, anche per l’affinità con l’ufficio di provenienza, la medesima assicurerebbe il diretto svolgimento di attività giurisdizionale.
Invero, siffatta motivazione si profila del tutto insufficiente a dare ragionevolmente conto della maggiore idoneità della controinteressata rispetto al ricorrente, atteso che non risulta fornita una plausibile spiegazione per escludere che, come la controinteressata, nei confronti della quale viene riferita la “capacità operativa”, la “scrupolosa attenzione al lavoro sottopostole”, “ordine ed efficienza nell’esecuzione delle proprie incombenze”, con un profilo di laboriosità “inusitatamente elevato”, la “estrema cura, anche a costo di disagi personali, nel seguire i propri procedimenti di persona in tutti gli sviluppi processuali conseguenti, omettendo di gravare sui colleghi dell’ufficio, e così assicurando la continuità nella trattazione indicata dal codice di rito”, ove ne sussista l’esigenza, anche il ricorrente possa associare alle attitudini direttive una capacità di impegno diretto nell’attività giurisdizionale in un ufficio del quale anch’egli vanta, come emerge per tabulas , la conoscenza dello scenario territoriale.
L’assunto posto a base della delibera, per tale motivo, si rivela intrinsecamente sfornito di supporto probatorio.
E ciò anche considerando che la stessa proposta favorevole alla controinteressata ha dato atto, sul punto, che il ricorrente, sia nella valutazione in data 24 maggio 2007 per la nomina a magistrato di Cassazione, con il parere reso dal Procuratore Generale della Cassazione - sulla scorta della relazione del Procuratore Nazionale Antimafia e dei precedenti pareri – sia nel rapporto informativo del Procuratore Nazionale Antimafia è stato destinatario di un giudizio ampiamente lusinghiero sotto ogni profilo, ivi compresa “l’operosità spesso superiore alla media, encomiabile disponibilità alle applicazioni e supplenze” e “una forte attività di impulso…intensità di impegno”.
Di talché, seppur la motivazione della gravata delibera può ritenersi idonea ad evidenziare che la dr.ssa M è in possesso di un profilo astrattamente idoneo ad ottenere il conferimento dell’ufficio direttivo in questione, non è dato comprendere quale sia la ragione per cui il profilo del ricorrente è stato ritenuto subvalente nella capacità di gestione dell’attività giurisdizionale, non emergendo esaustivamente le ragioni che rendono la controinteressata concretamente più idonea all’incarico del ricorrente.
Di qui, la carenza di motivazione e la sostanziale illogicità della scelta operata con la delibera impugnata.
6. La fondatezza dell’esaminata doglianza, di natura assorbente ogni altra censura pure avanzata, determina la fondatezza del ricorso, cui consegue l’annullamento degli atti impugnati.
Non sembra superfluo precisare, in armonia con i precedenti della Sezione, che, per l’effetto, in esecuzione della presente sentenza e tenendo conto delle statuizioni in essa contenute, il CSM dovrà provvedere a rinnovare la comparazione prevista dalle norme di settore tra la posizione del ricorrente e quella della controinteressata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.