TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-05-28, n. 202005688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-05-28, n. 202005688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005688
Data del deposito : 28 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2020

N. 05688/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da V Z, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Bugiolacchi in Roma, piazza Giuseppe Mazzini,8;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia di Stato non costituito in giudizio;

nei confronti

A C, D P, C B, F F, B P non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, con il ricorso introduttivo-della graduatoria finale di merito del concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto a n. 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con D.M. 23.07.2009, approvata con decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, n. 333-B/12.O.4(08)/7312 del 2.11.2011, e successivamente rettificata con ulteriori decreti del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(09)/7622 del 14.11.2011 e, rispettivamente, n. 333-B/12.O.4(09)/8369 del 28.11.2011, nella parte in cui al ricorrente sig. Zenone Vincenzino sono stati attribuiti soltanto complessivi punti 89,10 e lo stesso non è stato inserito tra i vincitori del concorso;- del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(08)/7312 del 02.11.2011, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 1/27 bis del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 03.11.2011, come detto di approvazione della suddetta graduatoria, sempre in parte qua;- del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(09)/7622 del 14.11.2011, di rettifica della suddetta graduatoria, sempre in parte qua;- del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane p.t., n. 333-B/12.O.4(09)/8369 del 28.11.2011, di ulteriore rettifica della suddetta graduatoria, sempre in parte qua;- nonchè di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto;
e, con motivi aggiunti, del verbale n. 64 del 02.01.2012 della Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23.07.2009, successivamente elevati a 350 con D.M. 28.02.2011, mai comunicato e/o notificato e conosciuto dal ricorrente soltanto per effetto della produzione effettuatane in giudizio dal Ministero resistente in data 10.02.2012, in parte qua;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2020 la dott.ssa L G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il II Reparto Mobile di Padova, impugna la graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con d. m. 23.07.2009, successivamente elevati a 350 con d. m. 28.02.2011, nella parte in cui al medesimo sono stati attribuiti complessivi punti 89,10, non utili ad essere incluso tra i vincitori del concorso.

Ritenendo di essere stato penalizzato in sede di valutazione dei titoli e che, in presenza di una corretta valutazione, sarebbe senz’altro potuto rientrare tra i vincitori, deduce il seguente unico motivo in diritto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 24-quater del d.P.R. 24.04.1982, n. 335;
violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del bando di concorso;
violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio fissati dalla Commissione esaminatrice in particolare con i verbali n. 14 del 22.11.2010 e n. 27 del 30.05.2011;
violazione e falsa applicazione della regola della uniformità del criterio di giudizio;
in generale, violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa;
violazione dell’art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere dovuto ad illogicità, irragionevolezza, travisamento, incoerenza;
disparità di trattamento;
ingiustizia manifesta.

Ribadito di essersi classificato al 459° (e, dopo i decreti di rettifica, al 462°) col voto complessivo di 89,10, di cui 72,50 per voto relativo alla prova scritta, e 16,60 per titoli di servizio, e, pertanto, non rientrato nel novero dei vincitori del concorso, lamenta l’illegittimità del punteggio complessivamente riconosciutogli per i titoli di servizio, in quanto notevolmente inferiore a quanto gli sarebbe spettato.

Quanto alla lettera A) Rapporti Informativi e giudizi complessivi del biennio 2007-2008 (punteggio massimo attribuibile: punti 12.), sono stati punti 4,10 per l’anno 2007, e punti 4,20 per l’anno 2008, per un punteggio totale complessivo pari a 8,30, con valutazione avverso cui nulla ha da eccepire;
quanto, poi, alla lettera B) Qualità delle mansioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta (punteggio massimo attribuibile: punti 8), lamenta che la Commissione esaminatrice, nell’assegnare un punteggio complessivo pari a 2, avrebbe sottovalutato i titoli di servizio (relativamente alle mansioni svolte) del ricorrente. Sarebbe, pertanto, illegittima la valutazione del solo titolo relativo alla funzioni svolte di “Addetto a mansioni caratterizzate da servizio prevalentemente interno”, cui è stato attribuito il punteggio di 2, invece dei 3 punti previsti dalla lettera “b)” per le mansioni di cui alla lettera a) con prevalenti compiti di addestramento, ovvero con diretta responsabilità per il buon andamento di un settore, ovvero il punteggio massimo contemplato (4 punti) per la sottocategoria di cui alla lettera “d) Addetto a mansioni caratterizzate da servizi prevalentemente esterni (quali, ad esempio, i servizi di sicurezza e di ordine pubblico).

Lamenta che tra gli incarichi risultanti dai rapporti informativi, da prendere in considerazione nell’intero triennio 2007-2009, si annoverano quello di “Componente di squadra” del Reparto Mobile ovvero quello di “operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico”;
quello di “Addetto alla gestione patrimoniale e contabile” dell’Ufficio Amministrativo Contabile – Sezione T.E.P. del Reparto Mobile;
ed, infine, quello di “assegnato all’inserimento e alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S. del Ministero dell’Interno”. La Commissione esaminatrice avrebbe, invece, erroneamente ritenuto di poter ricondurre gli incarichi in questione alla lettera a) del gruppo B), e/o, comunque, di poter ritenere l’attività nel complesso espletata dal ricorrente prevalentemente riconducibile alla lettera a) del gruppo B, limitandosi, per l’effetto, a riconoscere i due punti (punteggio massimo) previsti per tale categoria, e non avrebbe operato la valutazione contemporanea e separata dei tre incarichi. Assume che, invece, avrebbe dovuto conseguire per tale voce, in applicazione dei criteri di cui al verbale del 22 novembre 2010, 3 punti preisti per la lettera b) mansioni di cui alla lettera A) e, in ogni caso, ulteriori 4 punti previsti dalla lettera d) per le mansioni relative a servizi esterni

In proposito, evidenzia, la disparità di trattamento nell’ambito di tale valutazione, per essere stato riconosciuto un punteggio pari a 4, quello maggiore, previsto dalla lettera d) ad altro partecipante al concorso -sig. Taraborrelli Enzo-, ancorché si trovasse nella medesima situazione del ricorrente, per avere espletato le mansioni di “Componente di squadra” del Reparto Mobile ovvero quello di “operatore di Reparto Mobile Servizi di Ordine Pubblico” e contestualmente quello di “Addetto all’ufficio V.E.C.A. del Reparto Mobile”.

Lamenta, ancora, la sottovalutazione dei titoli di cui alla lettera C) Incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’amministrazione (alla data del 19.09.2009), che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale (punteggio massimo previsto punti 6), per i quali è stato attribuito un punteggio pari a 0,2 quale “componente commissione consultiva” disciplina nell’anno 2008, non essendo stato attribuito alcun punto in merito all’incarico posseduto di “addetto alla trasmissione dei dati al C.E.N.A.P.S.”.

Anche con riguardo ai titoli attinenti alla formazione professionale con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati alla data del 19.09.2009 di cui alla lettera D), (punteggio massimo assegnabile 4,00), lamenta la non corretta attribuzione del punteggio previsto per tale categoria, avendo ricevuto punti 0.40 per l’Attestato di “Tecnico di finanza e gestione commerciale per aziende agricole con l’uso del computer” a seguito di corso di formazione della durata di sette mesi, in luogo di 0,50, e 0,20, in luogo di 0,30 per il titolo di NBCR presso Istituti di Pubblica Sicurezza e punti 0,50 per il Corso AUC della durata di 5 mesi più la correlativa ferma biennale, per un totale di punti 0,70 illegittimamente non attribuiti.

Precisando di non avere alcuna obiezione riguardo ai punteggi assegnati per i titoli di cui ai gruppi E, F e G, in relazione a cui ha riportato un totale di punti 3,40 (0,40 per il gruppo F e 3 per il gruppo G), evidenzia in conclusione che una corretta valutazione dei titoli posseduti gli avrebbe consentito di rientrare nel novero dei vincitori (bastando anche solo punti 91,05) in quanto agli 89,10 assegnati avrebbero dovuto essere aggiunti i seguenti punteggi:

- 4 o 5 punti in più per quanto riguardo il gruppo B);

- 0,60 punti in più per quanto riguarda il gruppo C);

- 0,70 punti in più per quanto riguarda i titoli non valutati;

con conseguente punteggio complessivo di 94,40 punti (o, addirittura, di 95,40).

Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato memoria di stile e, successivamente, documenti.

Con ordinanza n. 618 del 17 febbraio 2012, l’istanza cautelare è stata respinta.

Quindi il ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il verbale n. 64 del 2 gennaio 2012 conosciuto per effetto della produzione in giudizio effettuata dal Ministero resistente in data 10 febbraio 2012, con cui la Commissione esaminatrice, pure avendo riesaminato la sua posizione alla luce delle censure sollevate con il gravame, non ha assegnato il punteggio sperato, ma il punteggio complessivo di 17,9 in luogo di 16,6 precedentemente attribuito, con collocazione nel decreto di rettifica della graduatoria al 385° bis posto, ancora non utile.

Con motivo unico ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 24 quater del d.P.R. 24.04.1982, n. 335;
violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando di concorso;
violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio fissati dalla Commissione esaminatrice in particolare con i verbali n. 14 del 22.11.2010 e n. 27 del 30.05.2011;
violazione e falsa applicazione della regola della uniformità del criterio di giudizio;
più in generale, violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa;
violazione dell’art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere dovuto ad illogicità, irragionevolezza, travisamento, incoerenza;
disparità di trattamento;
ingiustizia manifesta.

Preso atto che la Commissione non ha accolto le censure sollevate in merito alla valutazione dei titoli di cui al gruppo B), ma solo quelle avverso la valutazione dei titoli di cui al gruppo C) e, parzialmente, quelle nei confronti della valutazione dei titoli di cui al gruppo D), insiste per la non satisfattività ed erroneità del riesame della valutazione dei titoli di cui alle categorie B) e D).

A seguito di ricorso avverso il decreto presidenziale n. 1592/2018 del 3 aprile 2018, con cui il ricorso in epigrafe era stato dichiarato perento, è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 12395 del 20 dicembre 2018 recante accoglimento dell’opposizione e fissazione dell’udienza di merito.

Con sentenza non definitiva n. 14643 del 2019, il Collegio ha accolto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, ritenendo che “la posizione del ricorrente meriti un ulteriore approfondimento circa il peso da attribuire alla qualità delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente di componente di squadra e quello da attribuire al corso per operatori addetti alla difesa N.B.C.R. (svolto dal 16 maggio al 20 maggio 2005)” e disponendo che “a tale riesame debba provvedere la Direzione centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza non definitiva, di cui è onerata la parte ricorrente”.

L’Amministrazione resistente ha depositato, con memoria del 24.4.2020, il verbale della Commissione esaminatrice relativo al riesame della posizione del ricorrente.

All’udienza del 26.5.2020, previo deposito di memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono fondati e, pertanto, vanno accolti.

Con verbale del 28.2.2020, la Commissione esaminatrice, incaricata con decreto del Capo della Polizia di Stato del 20.2.2020, ha proceduto a riesaminare la posizione del ricorrente e a rivalutare i titoli di servizio dello stesso, come disposto dalla sentenza non definitiva di questo Collegio n. 14643 del 2019. Così facendo, ella ha modificato, secondo le indicazioni del Tribunale, il punteggio attribuito per la mansione di componente di squadra, attribuendogli 4 punti, in luogo dei 2 originari.

Come correttamente rilevato dal ricorrente nella memoria del 21.5.2020, questo maggior punteggio deve aggiungersi, non già a quello originario, ma a quello già modificato, previo riesame della sua posizione, nel verbale n. 64 del 2012 dall’originaria Commissione esaminatrice, ossia al punteggio di 17,9.

A questo punteggio, devono quindi aggiungersi gli ulteriori 4 punti attribuiti al ricorrente dal verbale del 28.2.2020, per un totale di 19,9, che si andranno a sommare al punteggio di 72,50 delle prove scritte.

In conclusione, i ricorsi principale e per motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti gravati nella parte relativa alla valutazione dei titoli di servizio del ricorrente, e questi va inserito in graduatoria con il punteggio di 92,4.

Attesa la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite.

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