TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-02, n. 202303560
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 03560/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PREFETTURA DI ROMA, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA;
MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del d.P.R. prot. n. -OMISSIS-, del 04.02.2019, di revoca della cittadinanza italiana concessa con precedente d.P.R. del 19.08.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il ricorrente, cittadino straniero, ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Presidente della Repubblica prot. n. -OMISSIS-, del 4 febbraio 2019, con il quale è stato annullato, in autotutela, il precedente decreto del 19 agosto 2016 che gli aveva concesso la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992 (per residenza decennale).
La motivazione, che assiste il provvedimento impugnato, ha rilevato che il decreto di concessione della cittadinanza, dopo la prestazione del giuramento di rito da parte dell’interessato, “ è divenuto successivamente oggetto del procedimento penale n. 43898/17 conclusosi presso il Tribunale di Roma con sentenza di condanna in data 19/10/2018 ”. Per l’effetto, il d.P.R. di concessione della cittadinanza, “ in base alle conseguenti verifiche amministrative, è risultato carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile ”, al contempo, peraltro, accennandosi anche a una “ erroneità dei presupposti […] imputabile solo al comportamento del richiedente che contravviene agli obblighi ”. Anche “ a prescindere dagli eventuali risvolti di ordine penale ”, l’amministrazione ha pertanto valutato che la rilevata carenza di istruttoria “ rappresenta un motivo di illegittimità del provvedimento, non altrimenti sanabile, che ne consente l’annullamento d’ufficio ”, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, aggiungendosi che la decisione in autotutela “ soddisfa i criteri di proporzionalità e ragionevolezza rispetto alla posizione dell’interessato, anche perché questi potrà continuare a permanere sul territorio nazionale ” e risulta, comunque, in possesso della cittadinanza del proprio Paese di origine. Considerate, in definitiva, “ le superiori ragioni di interesse pubblico al ripristino della legalità violata e alla realizzazione degli obiettivi pubblicistici propri dell’attività di concessione della cittadinanza italiana ”, si è precisato che, “ nel contemperamento fra l’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici a tutela del destinatario del provvedimento e l’interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela, prevale quest’ultimo quando risulti dimostrata una concreta ed attuale ragione alla rimozione del provvedimento illegittimo ”.
Il ricorso è affidato a due motivi di censura con i quali si deduce: 1) omessa e/o falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione del “preavviso di rigetto”; 2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione e “vizio di istruttoria”: ciò, in quanto l’amministrazione, in motivazione, ha richiamato “un precedente atto del tutto avulso dalla posizione del ricorrente”, impedendogli così di ricostruire l’ iter logico seguito per l’adozione del provvedimento finale; peraltro, il richiamato procedimento penale “è relativo a un soggetto diverso dall’odierno ricorrente” il quale, al contrario, non ha mai riportato alcuna condanna penale.
2. – Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, depositando documenti tra i quali una relazione sui fatti di causa predisposta, in data 14 maggio 2020, dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero stesso.
3. – Alla camera di consiglio del 29 settembre 2020, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, il ricorrente ha