TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-12-17, n. 202000758

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-12-17, n. 202000758
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000758
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2020

N. 00758/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2016, proposto da
Comune di C., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giuseppe Conte in Ancona, via Menicucci, 1;



contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;



nei confronti

M. F., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

1)- della nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto: discriminazioni nei confronti di dipendente comunale provvedimento (rif. Fascicolo riservato n.-OMISSIS-);

2)- della nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto: discriminazioni nei confronti di dipendente comunale provvedimento (rif. Fascicolo riservato n.-OMISSIS-).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di M. F.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n.-OMISSIS- l'AC, nella persona del Presidente, comunicava che a seguito di attività di vigilanza il Consiglio della medesima Autorità aveva "ritenuto sussistenti i profili discriminatori concretizzati dall'Amministrazione Comunale di C. nei confronti del dipendente, Arch. M. F.".

Il provvedimento è motivato con l’affermazione che il trasferimento del tecnico ad altro ufficio a seguito della riorganizzazione dell'Ente, disposta con delibera di giunta del -OMISSIS-, potesse essere considerato quale "misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti nelle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia" ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs n. 165 del 2001".

Dopo una richiesta di chiarimenti del Comune, con nota del -OMISSIS- l'AC ha precisato che con la precedente nota intendeva rappresentare l'espressione del punto di vista dell'Autorità nell'ambito delle proprie competenze. Si specifica anche che il provvedimento è connotato dal carattere della definitività, per cui “Spetta al Comune valutare le modalità con le quali conformarsi alle indicazioni ricevute che, si ricorda, sono volte a garantire una efficace attuazione delle misure di

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