TAR Catania, sez. I, decreto presidenziale 2022-12-27, n. 202201766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto presidenziale 2022-12-27, n. 202201766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201766
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01884/2020 REG.RIC.

N. 01766/2022 REG.PROV.PRES.

N. 01884/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso delle Province 203;

contro

Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Dirigente del Settore Territorio n. 30 del 28-9-2020 (prot. gen. n. 134315 del 29-9-2020), notificata alla sig.ra Ariton il 30-9-2020, con cui viene ordinata la demolizione, col ripristino dello stato dei luoghi e con minaccia di acquisizione al patrimonio del Comune, della “struttura precaria smontabile” realizzata “nel cortile di pertinenza dell'immobile” di proprietà delle ricorrenti “in Siracusa, via Riviera Dionisio il Grande, nn. 14-16, e Riva Porto Lachio, in catasto al foglio 167, p.lla 2907 sub 10 e 16”, e altro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che con memoria depositata in data 22.07.2022, le parti ricorrenti e il Comune resistente, hanno dichiarato la sopravvenuta revoca dell’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio e congiuntamente chiesto, di conseguenza, che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.

Ritenuto che la suddetta richiesta debba essere accolta in quanto, nel processo amministrativo, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n.2216;
Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256).

L’esito del giudizio e le richieste delle parti giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.


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