TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400432
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00432/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2018, proposto da
A.G.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D I in L'Aquila, via Guido Polidoro, n. 1;

contro

Comune di Giulianova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati C S e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- dell'atto di diniego n. 3, Protocollo 202017 del 25.5.2018 del Comune di Giulianova (Te) avente ad oggetto: Progetto Planivolumetrico Unitario del comparto di tipo 2 dell'area posta tra via Thaon De Revel e Via Ravenna (Parco Edificio Forti) Foglio 9, particelle n. 9, 255, 1035, 1050 e 1055;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- per la condanna del Comune di Giulianova al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo ed inerzia della P.A. che si stima in Euro 6.000.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di CTU.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giulianova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, in data 25.5.2016, ha presentato al Comune di Giulianova il progetto planivolumetrico unitario del comparto di tipo 2 dell’area denominata “Edificio e Parco Forti”, censita in catasto al foglio 9, particelle n. 9, 255, 1035, 1050 e 1055, da realizzarsi alle condizioni poste dalla convenzione urbanistica da stipularsi con il Comune.

Con il ricorso in decisione impugna il diniego che il Comune ha opposto alla proposta progettuale per le seguenti motivazioni:

- “ viene ad ampliare il perimetro del comparto di tipo 2, a modificare la zonizzazione di P.R.G. e ad introdurre una nuova zona prima non prevista (F6), seppure non incrementando la capacità edificatoria complessiva e né aumentando la parte prevista in cessione ”;

- “ non risulta conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente ”;

- “ non risulta … applicabile la previsione di cui all’art. 20 comma 8 bis della L.R. 18/1983 secondo cui non sono considerate variati al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici, poiché l’edificazione non è soggetta alla formazione di un piano attuativo di cui al Titolo II, Capo II Sezione II della L.R. 18/983 ”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt.8/9/10 della L.241/90 e di ogni altra norma e principio in materia di procedimento amministrativo;
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Ente
: il Comune avrebbe respinto la proposta progettuale contraddicendo immotivatamente i pareri favorevoli precedentemente espressi dal dirigente II Area Ambiente e Territorio Infrastrutture, dal SUAP e dagli Uffici comunali che hanno curato l’istruttoria urbanistica del progetto, pareri secondo i quali le modifiche al PRG contenute nella proposta sono ammesse dall’art. 20, 8 bis della l.r. Abruzzo n. 18/1983, che non considera varianti al PRG le modifiche inserite negli strumenti attuativi che, come in specie, non alterano i carichi urbanistici;

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria ;
il Comune di Giulianova avrebbe omesso di acquisire e rilasciare copia alla ricorrente dei pareri favorevoli espressi dagli Uffici che hanno curato l’esame della proposta e di disporne l’audizione più volte richiesta senza esito.

Resiste il Comune di Giulianova che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del primo motivo nella parte in cui censura il diniego per violazione degli articoli 9 e 10 l. n. 241/1990.

All’udienza pubblica del 18 settembre 2024 il ricorso è passato in decisione.

Il primo motivo è in parte inammissibile per difetto di specificità, come eccepito dal Comune di Giulianova, in quanto la ricorrente non menziona i presupposti di fatto e le ragioni che dovrebbero dimostrare la dedotta violazione degli articoli 8, 9 e 10 l. n.241/1990.

Il primo motivo è invece infondato con riferimento alle censure di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Il provvedimento con il quale il Comune ha respinto la proposta della ricorrente ha contenuto vincolato dalla legge che regola i rapporti fra lo strumento urbanistico generale e gli strumenti attuativi e non ammette che i secondi introducano deroghe ai primi (art. 16, comma 6, l. n. 1150/1942).

Ne consegue che sono irrilevanti, ai fini del decidere, le censure di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà perché, per i provvedimenti a contenuto vincolato - i cui presupposti di fatto (in specie non contestati) sono stati correttamente individuati dall’amministrazione procedente - il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della loro conformità alla legge, anche quando essi contraddicano immotivatamente atti endoprocedimentali di segno opposto.

Infatti, il provvedimento o è coerente con la legge che ne conforma il contenuto - e in tal caso non hanno rilevanza gli atti endoprocedimentali di segno opposto (che sono evidentemente contra legem ) - o non lo è e in tal caso deve essere annullato per violazione di legge, indipendentemente dai profili di contraddittorietà con i connessi atti endoprocedimentali.

Tuttavia, benché non specificamente dedotta, non sussiste neppure l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge nella parte in cui considera non applicabile l’art. 20, comma 8 bis , l.r. Abruzzo n. 18/1983 che autorizza l’approvazione, da parte della Giunta municipale, dei piani attuativi modificativi del PRG, escludendo la necessità di una variante se essi non comportano un’alterazione dei carichi urbanistici.

Il diniego del Comune muove dal presupposto, non contestato, che la proposta progettuale non può essere approvata perché “ viene ad ampliare il perimetro del comparto di tipo 2, a modificare la zonizzazione di PG.R. e ad introdurre una nuova zona prima non prevista (F6) ”.

Si tratta di una inammissibile modifica del PRG perché la deroga posta dall’art. 20 comma 8 bis l.r. n. 18/1983, che fa salvi i piani attuativi modificativi del PRG, purché non alterino i carichi urbanistici, non si applica al caso di specie.

Infatti il citato art. 20 disciplina il procedimento di formazione dei soli piani particolareggiati di iniziativa pubblica (elencati dall’art. 18 l.r. n. 18/1983: piano particolareggiato;
piano per l'edilizia economica e popolare;
piano di recupero;
piano per gli insediamenti produttivi;
piani particolareggiati
) e tale non è il progetto presentato dalla ricorrente per l’attuazione del comparto n. 2 sulla base della proposta progettuale di iniziativa privata e successiva stipula della convenzione fra i proprietari e il Comune.

Anche il secondo motivo deve essere respinto.

La ricorrente lamenta la mancata ostensione e acquisizione dei pareri favorevoli alla proposta resi da altri organi del Comune e ne deduce un difetto di istruttoria che avrebbe effetto invalidante del provvedimento impugnato.

Tuttavia, per quanto detto in precedenza, il provvedimento adottato dal Comune ha contenuto vincolato dalla legge e ad essa è conforme;
pertanto, così come esso non sarebbe annullabile per contrasto con i pareri di segno contrario, parimenti non costituisce vizio invalidante, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 octies l. 241/1990, l’aver omesso di acquisirli agli atti del procedimento.

Quanto all’omessa audizione della ricorrente in sede procedimentale non ricorrono profili di illegittimità del provvedimento perché tale adempimento non è previsto dalla legge.

Al rigetto dei motivi di illegittimità del provvedimento segue il rigetto della domanda accessoria di risarcimento dei danni.

Il ricorso pertanto è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

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