TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2018-05-28, n. 201805937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2018-05-28, n. 201805937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805937
Data del deposito : 28 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2018

N. 05937/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06713/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6713 del 2016, proposto da:
L S, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, A M, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Caianiello in Roma, via Sebino, 11;

contro

Comune di Colle di Tora, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare, 71;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del Comune di Colle di Tora n. 7 del 1-3-2016, recante la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;

- degli atti presupposti, e in particolare della nota prot. 1878 del 20.11.2015 nonché dell’ordine di sospensione dei lavori di cui all’ordinanza n. 45 del 18.12.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colle di Tora;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: un locale seminterrato (metri 5 x 4,10), un locale interrato (di superficie di metri quadri 3,90), una scala in muratura, tre muri e una fontana con funzioni di contenimento.

Il medesimo ha proposto varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, richiamando preliminarmente il permesso di costruire n. 4 del 23.4.2013, avente ad oggetto le opere di sistemazione esterna/completamento del preesistente fabbricato, nonché la SCIA prot. n. 1721 del 26.11.2013, avente ad oggetto ulteriori opere di completamento.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Colle di Tora.

3. In esito allo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio disposta con l’ordinanza collegiale n. 11210/2016, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 e quindi trattenuto in decisione.

4. Il provvedimento impugnato si fonda su un accertamento urbanistico-edilizio dell’Ufficio Tecnico Comunale del 20-11-2015, nel quale si dà atto del rilascio dei titoli abilitativi, ma si rileva che le opere sono state eseguite in difformità, in particolare per l’effettiva ubicazione delle opere oggetto del permesso di costruire del 2013, nonché la carenza dell’autorizzazione sismica relativamente alla SCIA.

5. Le prime due censure riguardano il difetto di motivazione e di istruttoria.

5.1 Esse sono infondate: l’atto impugnato appare esaurientemente motivato in relazione al rilievo della situazione dei luoghi (anche per relationem, con riferimento all’accertamento istruttorio dell’ufficio Tecnico del 20.11.2015), nonché alla norme applicabili (art. 31 del T.U. edilizia;
normativa in materia paesaggistica e sismica).

6. Parimenti infondata è la terza censura, avente ad oggetto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti la demolizione di una opera abusiva è per costante giurisprudenza un atto a contenuto vincolato, per cui non è necessario tale preventivo adempimento: “l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge;
pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681;
V, 28 aprile 2014, n. 2194).

7. Il quarto motivo di ricorso attiene alla ritenuta carenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione della demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto i manufatti sarebbero stati realizzati in conformità ai titoli rilasciati o comunque presenterebbero variazioni non rientranti nella nozione di totale difformità o di variazione essenziale.

Va premesso che il sito è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lettera “b”, del D. Lgs. n. 42/2004 (area tutelata per legge in quanto territorio contermine a un lago) e dell’art. 136, lettera “c”, del D. Lgs. n. 42/2004 (sulla base del D.M. 3.4.1975).

Ciò comporta, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 15/2008, che tutti gli interventi diversi da quelli considerati in totale difformità dal titolo abilitativo (ossia gli interventi richiamati nel precedente comma 1), rientrino nella nozione di variazioni essenziali: in questo dovendosi disattendere la diversa indicazione contenuta nelle risposte che il CTU ha fornito rispetto alle osservazioni dei consulenti di parte, basate sul richiamo dell’art. 8 della L.R. n. 36/1987.

L’esame di questo motivo va compiuto partitamente con riferimento ai singoli capi dell’ordine demolitorio.

A. Un locale seminterrato in cemento armato e solaio piano di copertura in latero-cemento con pareti esterne rivestite in pietra delle dimensioni interne ml 5,00 x ml 4.10 per un'altezza di ml. 3.05;

Secondo il ricorrente, il manufatto era stato assentito con il permesso di costruire n. 4 rilasciato dal Comune di Colle di Tora, previa autorizzazione paesaggistica rilasciata con det. n. 22 del 6/11/2012 nonché autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio dall'Area Genio civile di Rieti in data 7/9/2012, pos. 15438.

Il manufatto, realizzato nell'area di pertinenza dell'edificio principale e in realtà completamente interrato (al pari della intercapedine ad esso aderente sul lato nord) sui tre lati tranne quello di ingresso, sarebbe destinato ad autorimessa e quindi rientrerebbe tra le costruzioni a cui è sicuramente applicabile l'art. 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 che prevede la possibilità di realizzazione nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato - quale quella di specie - anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi esistenti.

Dalle risultanze della verificazione e dalla relativa documentazione fotografica si evince che mentre dagli elaborati grafici del PdC del 2013 e della successiva SCIA esso è definito come garage interrato, si tratta di un manufatto che può tutt’al più essere classificato come seminterrato;
la distanza dello spigolo di tale manufatto dallo spigolo del fabbricato principale risulta pari a 925 cm. invece dei 910 cm. risultanti dall’elaborato grafico.

Anche a prescindere dalla questione della estensibilità della normativa riguardante i parcheggi pertinenziali ai manufatti seminterrati, nonché dagli ulteriori profili urbanistici, per quanto qui interessa è sufficiente osservare che la rilevata significativa difformità dal titolo abilitativo concreta quantomeno una variazione essenziale in zona vincolata.

Il CTP di parte ricorrente richiama l’esigenza di una valutazione, sulla base delle circolari regionali in materia, da effettuarsi dopo l’ultimazione delle opere. Ma in realtà anche il riferimento a un futuro “reinterro” contenuto nella relazione in relazione al rilevato dislivello tra la provinciale turanense e la proprietà del ricorrente è frutto di una supposizione che non risulta da alcune sezione e/o grafico dei titoli abilitativi, dalle quali si possa desumere la concreta modalità dell’intervento (rimozione-ricostituzione del “piano di campagna”).

B. Sul lato nord annesso al locale di cui al punto precedente è presente un locale interrato di forma trapezoidale con uno sviluppo di mq.

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