TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2023-07-18, n. 202303910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2023-07-18, n. 202303910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303910
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 08454/2023 REG.RIC.

N. 03910/2023 REG.PROV.CAU.

N. 08454/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2023, proposto da


Fdc Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione, numero repertorio CA/1640/2023 del 17/04/2023, resa il 17/04/2023 dal Direttore dell'Ufficio Vigilanza, Disciplina e Controllo Occupazioni Abusive di Suolo Pubblico a servizio di attività produttive (Prati e Trevi), U.O. Amministrativa, Municipio Roma I di Roma Capitale e notificata in data 18/04/2023 con cui si dispone “……….la rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, accertata dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale con VAV n°14180391605 del 24/01/2022 antistante l'esercizio sito in Via delle Muratte n°76 e la chiusura dell'esercizio medesimo per un periodo pari a cinque giorni e, comunque, fino al completo ripristino del legittimo stato dei luoghi a cura e spese dell'interessato….”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dell'Interno e di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale le è stata ordinata la rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, accertata dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale con VAV n. 14180391605 deln24/04/2022, nell’area antistante l’esercizio sito in Via delle Muratte n.76 e la chiusura dell’esercizio medesimo per un periodo pari a 5 (cinque) giorni e, comunque, fino al completo ripristino del legittimo stato dei luoghi;

Rilevato che – sebbene nelle more tra l’atto di sopralluogo e l’adozione dell’atto, come emerge dalla memoria del comune, si è perfezionato l’iter autorizzatorio attivato dalla ricorrente per il trasferimento dell’esercizio di somministrazione dal precedente indirizzo, ciò che scongiura il pericolo di nuovi provvedimenti repressivi –l’ordine di chiusura per cinque giorni (in assenza di diversa segnalazione da parte della ricorrente) ha già avuto esecuzione, ciò che rende inutile la sospensione dell’efficacia dell’atto;

Ritenuto di conseguenza che l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento debba essere respinta per difetto di periculum;

Ritenuto, in ragione della peculiarità della vicenda, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

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