TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-03-26, n. 201002782

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-03-26, n. 201002782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201002782
Data del deposito : 26 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00852/2009 REG.RIC.

N. 02782/2010 REG.SEN.

N. 00852/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 852 del 2009, proposto da:
G R, rappresentato e difeso dagli avv. M R, M B, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. M A F, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore N. 31;

nei confronti di

Severini Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. T C, M P, U R, con domicilio eletto presso M P in Bologna, via Castiglione 41;

per l'annullamento

del permesso di costruire prot. n. 88352 del 29 maggio 2009, p.c n. 2427/08, a firma del Dirigente dell'U.O. Gestione Edilizia, rilasciato dal Comune di Rimini alla società controinteressata ai sensi della L.R. n.31 del 25.11.2002 ed avente ad oggetto "costruzione di fabbricato residenziale e demolizione dell'esistente " su di un terreno, sito in Rimini, Via Don Alessandro Berardi n.34 e distinto al Catasto Terreni al Foglio 64, con il numero 96;

- di ogni altro atto precedente, conseguente preordinato e comunque connesso, ancorchè non noto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Severini Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il permesso di costruire n. 88352/2009 rilasciato dal comune di Rimini avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato residenziale e demolizione dell’esistente in via Don Alessandro Berardi n. 96.

Viene dedotta la violazione della normativa in materia di distanze fra pareti finestrate degli edifici antistanti.

Le parti intimate si sono costituite in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il Collegio con ordinanza n. 68/2009 ha ritenuto necessario far eseguire verificazioni per descrivere i corpi edilizi antistanti, individuare le pareti finestate degli stessi che si fronteggiano, stabilire le distanze fra le suddette pareti secondo i criteri di cui all’art. 15 delle n.t.a del PRG del comune di Rimini.

Con nota depositata il 4.2.2010 il funzionario preposto al Servizio Politiche Territoriali e di Piano della Provincia di Rimini ha risposto a quanto richiesto.

Dalla documentazione depositata emerge che il progetto assentito prevede la realizzazione di un edificio con pareti finestrate e non finestrate che fronteggia due distinti manufatti di proprietà del ricorrente.

In particolare dall’elaborato dello stato di fatto e di progetto riferito alle pareti che fronteggiano i manufatti di proprietà del ricorrente (allegato b) emerge che le distanze fra questi e le pareti finestrate del progetto contestato risultano essere di metri 10.02.

La distanza fra le pareti non finestrate, invece, risulta inferiore a 10 metri.

La tesi esposta dal ricorrente nel ricorso (poi ripresa in sede di verificazione) è nel senso che le misure devono essere calcolate con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole pareti che si fronteggiano (si veda pag. 7 del ricorso).

Pertanto, poiché il progetto assentito si estende longitudinalmente la parete deve essere (virtualmente) considerata come posizionata su di un unico segmento congiungente le parti sporgenti, anche se queste non fronteggiano la parete frontistante quella finestrata.

Il collegio non ritiene di poter seguire il suesposto ragionamento, in quanto l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 (richiamato dall’art. 15 bis delle n.t.a del PRG del comune di Rimini ) stabilisce che la distanza deve intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Nel caso di specie, il manufatto di proprietà del ricorrente che fronteggia la parte finestrata dell’edificio assentito dista da questa mt 10.02 in ogni suo punto, come emerge dall’elaborato dello stato di fatto e di progetto riferito alle pareti finestrate che si fronteggiano (allegato b alla relazione di verificazione).

Conseguentemente le distanze minime inderogabili imposte dal Decreto n. 1444/1968 sono state rispettate.

Per quanto sopra il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere rigettato.

Tenuto conto della difficoltà dell’accertamento in fatto sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi