TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-02-12, n. 202001941

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-02-12, n. 202001941
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202001941
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 01941/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11604/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11604 del 2019, proposto da
Vf Worldwide Holdings Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

VMS - Visa Management Service, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F V in Roma, via Varrone 9;

per l'annullamento

- del provvedimento 08/07/2019 n. 8/19 a firma del Console Generale d’Italia a S. Pietroburgo, pubblicato sul sito web istituzionale il 9 luglio 2019, con cui è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicato alla controinteressata VMS l’affidamento di un contratto di concessione di esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio di visti di ingresso in Italia nella Circoscrizione Consolare di San Pietroburgo (Fed. Russa), CIG 7813684803, mediante procedura aperta ordinaria indetta con Determina a contrarre n. 4 del 26 febbraio 2019;

- dei verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento a: verbale della seduta pubblica del 5 luglio 2019, avente ad oggetto la comunicazione dei risultati della valutazione dell’offerta tecnica e l’apertura delle buste dell’offerta economica;
verbali delle sedute riservate da n. 1 a n. 17, rispettivamente datati 20 maggio, 21 maggio, 22 maggio, 23 maggio, 27 maggio, 28 maggio, 29 maggio, 30 maggio, 31 maggio, 3 giugno, 4 giugno, 5 giugno, 6 giugno, 7 giugno, 10 giugno, 11 giugno e 3 luglio, in cui si è svolta la valutazione delle offerte tecniche pervenute;
nonché verbale della seduta riservata data 5 luglio 2019 n. 18, avente ad oggetto l’attribuzione dei punteggi economici e formulazione della graduatoria;

- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Vms - Visa Management Service;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con determina a contrarre n. 4 del 26 febbraio 2019 è stata indetta dal Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo la gara per l’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia.

La Vf Worldwide Holdings Ltd (VFS) ha partecipato alla gara collocandosi al secondo posto nella graduatoria finale, con il punteggio di 87,87, a 0,25 punti da VMS - Visa Management Service (VMS), prima classificata con il punteggio complessivo di 88,12, risultante dalla somma del punteggio di 80,50, relativo all’offerta tecnica, e del punteggio di 7,62, relativo all’offerta economica.

Con decreto dell’8.7.2019 la gara è stata dunque aggiudicata alla VMS - Visa Management Service.

Con il ricorso principale, proposto avverso l’aggiudicazione e i connessi atti di gara, la società VFS articola le seguenti censure:

- violazione della lex specialis, ed in particolare dei criteri di aggiudicazione delle offerte individuati dall’art. 8 del Disciplinare di Gara e dall’art. IV.2.1) del Bando di Gara. Violazione degli art. 4, 29 e 30 D. Lgs. 50/2016. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e concorrenza. Eccesso di potere per manifesta illogicità e macroscopica irragionevolezza del giudizio tecnico formulato dalla Commissione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

- violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara. Violazione degli artt. 4, 29 e 30 del D. Lgs. N. 50/16 e delle Linee Guida Anac. Violazione dei principi di trasparenza, continuità e concentrazione delle sedute di gara. Violazione della lex specialis (Sezione IV.

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