TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-07-14, n. 201025686
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N. 25686/2010 REG.SEN.
N. 06212/1985 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6212 del 1985, proposto da:
L L, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Latina, 61;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A D, G S, A C, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza sindacale n. 2294/1985 notificata il 3.6.1985.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in sede di discussione orale del ricorso, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento dell’atto impugnato;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che le spese di causa possono essere compensate fra le parti;