TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202316255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202316255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316255
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 16255/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01737/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha revocato la costituzione in giudizio in data 19 febbraio 2023;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata in data 11.1.2023 avente ad oggetto la non conferma nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.4.2023:

della delibera del 5.4.2023 con la quale nell’ambito della pubblicazione delle “vacanze” è stato inserito in stretta consequenzialità con l’impugnata mancata conferma del ricorrente il posto dallo stesso ricoperto sino all’emissione dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura in data 11.1.2023 ha disposto la non conferma del ricorrente nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni.

Il ricorrente, entrato in magistratura nel 1991, ha esposto di avere ricoperto le funzioni requirenti dapprima presso la Procura della Repubblica di Enna, poi presso la Procura della Repubblica di Cosenza;
nel 1999 aveva assunto le funzioni di magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Cosenza e nel 2008 quelle di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;
a fine agosto del 2010 era stato eletto al C.S.M e, al rientro nel ruolo nel 2014, iniziava a svolgere le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma;
il 12 aprile del 2016 aveva assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni.

Nel periodo in cui svolgeva tale incarico, nell’ambito delle intercettazioni effettuate a carico di un collega erano state captate anche alcune chat intercorse con il ricorrente.

Posto che dalle conversazioni acquisite emergevano valutazioni critiche del ricorrente in ordine a scelte che il CSM stava compiendo, la Procura della Repubblica di Perugia, che le aveva analizzate, procedeva ad inviare tutto il materiale in suo possesso al CSM, per ogni valutazione di competenza.

Quindi sia in sede di verifica della compatibilità territoriale e funzionale (art. 2 L. G.), sia in sede di valutazione di professionalità l’Organo di autogoverno aveva esaminato le chat, escludendo, con la delibera del 13.1.2021, che le stesse potessero in alcun modo mettere in dubbio l’autonomia, l’indipendenza e la serenità delle funzioni di Procuratore svolte a Terni, ed archiviando, conseguentemente, il procedimento disciplinare e quello di trasferimento per incompatibilità.

La permanente idoneità alle funzioni direttive aveva trovato ulteriore conferma da parte del CSM allorché il ricorrente era stato ammesso alla fase comparativa per il conferimento dei posti di Procuratore di Bari e di Procuratore di Taranto.

Allo stesso modo il Consiglio giudiziario di Perugia, in data 8.6.2020, investito del parere sulla conferma nelle funzioni direttive svolte a Terni, aveva espresso all’unanimità giudizio positivo.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione art. 72

TU

Dirigenza giudiziaria. Contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione e di istruttorie. Perplessità. Violazione e falsa applicazione artt. 80, 18 e 7 TU cit. Violazione art. 72

TU

Dirigenza giudiziaria. Contraddittorietà intrinseca endoprocedimentale, irragionevolezza, o difetto di motivazione, e per difetto istruttorio. Violazione e falsa applicazione artt. 80, 18 e 7 TU cit.

L’assunto su cui si fondava la delibera impugnata, secondo cui i contenuti delle chat inficerebbero il requisito dell’“indipendenza da impropri condizionamenti” nelle funzioni oggetto di conferma della “capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati” quale Procuratore di Terni, sarebbe in contraddizione con le precedenti deliberazioni e in particolare con quella del CSM del 13.1.21 di archiviazione del procedimento ex art. 2 del R. d.lgs. n. 511/1946 (“Guarentigie della magistratura”).

In tale delibera, infatti, il CSM aveva affermato che il materiale trasmesso dalla Procura di Perugia sul caso -OMISSIS-, essendo tutto relativo a posti completamente al di fuori del distretto di competenza, non era idoneo a generare un “ragionevole sospetto di una mancanza di indipendenza e imparzialità della funzione giudiziaria da ricoprire”, trattandosi di materiale che “non appare incidere in alcun modo sull’ufficio che dirige, non potendosi ritenere che tali conversazioni manifestino la velleità di stabilirne l’assetto, scegliendosi i colleghi a lui più graditi o di uffici con i quali si relaziona”.

2. Segue: contraddittorietà manifesta ed eccesso di potere sotto plurimi ulteriori profili.

I prerequisiti funzionali di indipendenza, imparzialità ed equilibrio di cui all’art. del 1 T.U. Dirigenza Giudiziaria erano stati formalmente accertati positivamente dal C.S.M. anche il 29 aprile 2020, in occasione del riconoscimento della VII valutazione di professionalità che aveva riguardato il segmento temporale 1° agosto 2015 – 1° agosto 2019, nel medesimo periodo temporale di incidenza delle chat.

Allo stesso periodo si riferivano, altresì, le valutazioni operate in occasione delle procedure di assegnazione del posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dove sia il Consiglio Giudiziario che il Procuratore Generale competente, esprimendo, rispettivamente, il parere di idoneità il 9 luglio 2020 e il rapporto giudiziario il 6.02.2020, avevano valutato positivamente il possesso in capo all’attuale ricorrente dei prerequisiti funzionali.

Le precedenti delibere avevano, quindi, acclarato che le condotte dell’istante riguardavano un ambito esclusivamente privato e di natura politica, volta a far valere il diritto di critica avverso l’operato del C.S.M., non collegato alle funzioni direttive esercitate in Umbria e sempre indirizzato a sindacare l’operato del C.S.M. in merito al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi in sedi giudiziarie poste al di fuori del distretto giudiziario d’appartenenza.

Il C.S.M., inoltre, era stato reso edotto dal Procuratore Generale della Cassazione, al quale la V Commissione obbligatoriamente deve chiedere informazioni prima di procedere nello scrutinio della domanda di concorso per l’assegnazione di un incarico direttivo o semidirettivo, che l’autorità disciplinare preposta, non iscrivendo il ricorrente nel registro degli incolpati, aveva espressamente formulato un giudizio di irrilevanza delle chat.

3. Eccesso di potere per violazione delle regole del contraddittorio.

Gli addebiti di cui punti b), c), d), e), f) e g) della delibera impugnata non sarebbero mai stati oggetto di interlocuzione con il ricorrente, né nel corso dell’audizione dell’8 settembre 2020, in occasione della procedura ex art. 2 L.G., né nel corso dell’audizione del 4 luglio 2022.

Nemmeno nel corso dell’audizione del 20 dicembre 2022, per il conferimento dell’incarico di procuratore della Repubblica di Firenze, sarebbe stata formulata alcuna domanda né interlocuzione alcuna sulle chat.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, costituitosi in data 8 febbraio 2023, ha revocato la propria costituzione in data 19 febbraio 2023.

Con motivi aggiunti depositati in data 5 aprile 2023 il ricorrente ha impugnato la delibera con la quale, nell’ambito della pubblicazione delle “vacanze”, è stato inserito il posto dallo stesso ricoperto sino all’emissione dell’atto impugnato.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Deve premettersi che il giudizio di conferma nell’ufficio direttivo è previsto, al termine del primo quadriennio dalla nomina, dall’art. 45 (Temporaneità delle funzioni direttive), comma 1, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che dispone: «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni».

La giurisprudenza pronunciatasi sull’interpretazione di tale disposizione ha affermato che “La ratio principale della temporaneità degli incarichi direttivi ai magistrati ordinari va ravvisata nell'esigenza di evitare incrostazioni di potere e personalismi e di conseguenza, lungi dal costituire un argomento di carattere metagiuridico o politico, risulta coerente con la prospettiva di effettiva realizzazione dei valori di autonomia e indipendenza, ai quali la configurazione delle funzioni direttive come incarichi risulta funzionale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 marzo 2009, n. 1762) e che “il principio di temporaneità degli incarichi direttivi, previsto per i magistrati ordinari dall'art. 45, d.l. 5 aprile 2006 n. 160, come sostituito dall'art. 2 comma 9, l. 30 luglio 2007 n. 111, trova la sua legittimazione costituzionale nell'intento del legislatore di considerare tendenzialmente come un munus, piuttosto che come un privilegio, ancorché conseguito all'esito di una carriera positivamente valutata, il ruolo del magistrato chiamato a dirigere un ufficio giudiziario” (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6610).

La temporaneità degli incarichi direttivi costituisce quindi la regola generale dalla quale può desumersi, da una parte, il carattere recessivo dell’interesse del dirigente a vedersi rinnovare l’incarico per il secondo quadriennio, dall’altra, la necessità che il giudizio di conferma sia ancorato ad una valutazione pienamente positiva “a tutto campo”: da qui la considerazione secondo cui legittimamente il giudizio di mancata conferma in un incarico direttivo può fondarsi anche solo sulla sussistenza di alcuni profili di criticità, il cui rilievo può rendere superflua, secondo i casi, un’ulteriore attività istruttoria.

Quanto alle caratteristiche del giudizio di conferma, va richiamato quanto stabilito dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare

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